

di MORENO BERNASCONI - Contrariamente a quanto hanno scritto i giornali italiani nei giorni scorsi, l’accordo concluso fra la Svizzera e gli Stati Uniti riguardante UBS preserva il sistema giuridico elvetico e il segreto bancario. La Svizzera ha ottenuto infatti dagli Stati Uniti la rinuncia ad un’azione unilaterale di un tribunale americano contro la banca per obbligarla a fornire i nomi di 50.000 titolari di conti e il consenso di Washington a seguire invece la procedura prevista dalla vigente Convenzione di doppia imposizione conclusa nel 1996 dai due Paesi. Questa convenzione prevede già oggi che informazioni su clienti di banche svizzere possano venir fornite alle autorità fiscali americane, ma soltanto per il tramite dell’assistenza amministrativa e solo in presenza di casi di «frode fiscale e simili» (vale a dire violazioni fiscali gravi).
Certo, visto il numero elevato di titolari di conti (circa 4.500) per cui la Svizzera fornirà assistenza amministrativa agli USA, alcuni potrebbero ricavarne l’impressione che si sia trattato di una «fishing expedition» (una inchiesta fiscale alla cieca) degli Stati Uniti in dispregio del diritto elvetico. Un’impressione che non tiene conto tuttavia del fatto che il comportamento fraudolento di parecchi clienti di UBS e di alcuni impiegati della banca stessa è stato appurato e appare sufficientemente esteso da implicare un numero elevato di casi. Quelli, appunto, che la banca segnalerà alle autorità competenti.
L’accordo non era essenziale soltanto per ribadire la sovranità della Svizzera e l’inaggirabilità delle leggi riguardanti il segreto bancario. Si trattava anche di impedire che si creasse un precedente giuridico pericoloso che avrebbe spalancato completamente la strada a cause civili simili, rivolte ad altri istituti bancari svizzeri, negli Stati Uniti e altrove. L’accordo indica chiaramente che la richiesta di assistenza amministrativa per un numero elevato di conti si giustifica a partire dalla situazione particolare provocata dal comportamento di UBS negli Stati Uniti. Le definizioni di «frode e simili» sono inoltre più esplicite e estese nell’accordo con gli USA che non in quelli con altri Paesi e anche in quello sulla fiscalità del risparmio con l’Unione europea. Ciò non significa che non saranno possibili nuove cause contro UBS in altri Paesi o altre cause contro istituti bancari elvetici negli USA o altrove. Purtroppo il rischio esiste. Ma l’accordo pone dei paletti e rinvia le autorità fiscali degli Stati terzi alle condizioni di assistenza fissate negli accordi di doppia imposizione esistenti o a quelli nuovi che verranno sottoscritti sulla base degli standard OCSE che la Svizzera ha ormai accettato.
E proprio qui sta il punto più delicato per il futuro della Svizzera. Gli USA hanno accettato di liquidare il caso UBS nell’ambito della vigente Convenzione di doppia imposizione che chiede l’assistenza nel caso di frode fiscale e simili. Le nuove convenzioni che la Svizzera si è impegnata a sottoscrivere entro l’anno con una dozzina di Stati sono invece definite in base agli standard OCSE che estendono l’assistenza a tutti i reati fiscali. Le conseguenze di questo cambiamento che la Svizzera ha accettato per non finire sulla lista nera dei paradisi fiscali sono difficilmente valutabili, ma è chiaro che si tratta di una svolta nel modo di intendere il segreto bancario. Il caso UBS e l’adozione degli standard OCSE chiedono un cambiamento di mentalità e di cultura imprenditoriale da parte di tutte le nostre banche. Il segreto bancario non potrà più essere usato come paravento per coprire la frode e l’evasione fiscale: deve riaffermare la sua funzione di protezione della privacy del cliente.
Ciò basterà ad allentare le pressioni sul segreto bancario elvetico? Certamente no. A leggere i segnali che ci vengono dalla Germania e dall’Italia, costatiamo l’intenzione di spingersi oltre i limiti di quanto fissato dagli standard OCSE, ovvero l’assistenza su richiesta e solo in casi di comprovati sospetti di comportamento illecito. La voglia di «fishing expedition», di spedizioni alla cieca per colpire un numero importante di contribuenti non necessariamente indiziati, è evidente.
Quanto all’Unione europea, la pressione sullo sparuto numero di Paesi ancora refrattari ad accettare lo scambio automatico di informazioni fiscali (in particolare il Lussemburgo) si è fatta così forte da lasciare intravedere una loro prossima capitolazione. È facile prevedere che a quel punto l’obiettivo di piegare anche la Svizzera allo scambio automatico di informazioni diventerà prioritario per evitare una fuga di capitali dalle banche lussemburghesi verso quelle elvetiche. Se l’obiettivo dell’UE è questo, è tuttavia improbabile che esso possa concretizzarsi in modo generalizzato in tempi brevi. Al di là dei proclami, la trasparenza fiscale assoluta (oltre ad essere un passo che limita le libertà individuali e degli Stati) va infatti contro gli interessi di numerosi Paesi, segnatamente delle piazze finanziarie di prima forza (New York, Londra, Singapore, Hong Kong...).
Accettati gli standard OCSE, la Svizzera può quindi adattare il proprio segreto bancario alle nuove condizioni internazionali e dimostrarsi solidale nella partecipazione allo sforzo di consolidamento delle istituzioni finanziarie mondiali. Ma continuando a battersi per difendere legittimamente i propri interessi. Esattamente come fanno gli altri Paesi.
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