Mancano ancora una manciata di giorni e lunedì il tanto atteso dossier degli aiuti per i «casi di rigore» giungerà sui banchi del Gran Consiglio. Settimana scorsa la Commissione della gestione ha firmato il relativo rapporto e, come previsto, oggi a mezzogiorno sono stati consegnati anche gli emendamenti al decreto legislativo necessari per adattare l’impianto cantonale alle novità federali annunciate da Berna la scorsa settimana.
Negli emendamenti, vengono fatte diverse precisazioni sugli aiuti che verranno verosimilmente erogati a partire da metà febbraio. Innanzitutto, come noto, vengono differenziate le due tipologie di «casi di rigore»: quelli «classici», ovvero le imprese attive in settori predefiniti che hanno perso almeno il 40% della cifra d’affari rispetto al periodo 2018/2019; e quelli «agevolati», ovvero le imprese che sono state chiuse per ordine dell’autorità (federale o cantonale) per almeno 40 giorni a partire dal 1. novembre 2020.
Per quest’ultima categoria, quella dei «casi di rigore» agevolati, negli emendamenti viene inoltre spiegato che «non rientra in questa fattispecie l’impresa con attività stagionale il cui usuale periodo di chiusura si sovrappone con quello ordinato dall’autorità». Come termine di paragone, viene precisato, fa stato il periodo di apertura delle stagioni 2018 e 2019. Di conseguenza, per essere considerata un caso di rigore l’impresa in questione deve essere stata chiusa per ordine dell’autorità per almeno 40 giorni rispetto alle stagioni precedenti. Ma non solo, nei casi agevolati non rientreranno nemmeno le aziende che generavano «già prima di marzo 2020 la parte preponderante della cifra d’affari con il commercio online».
Minimo e massimo
Vengono poi definiti anche gli importi massimi e minimi per gli aiuti a fondo perso e per gli aiuti tramite fideiussione. Nel primo caso sarà il Consiglio di Stato a definire, settore per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso che sarà compresa tra un minimo del 5% e un massimo del 20% della cifra d’affari annua computabile. L’ammontare massimo dell’aiuto sarà compreso tra i 250.000 franchi e i 750.000 franchi. Per quanto riguarda invece gli aiuti tramite fideiussione, la percentuale sarà compresa tra un minimo del 10% e un massimo del 25% della cifra d’affari annua computabile. In questo caso, l’ammontare massimo sarà compreso tra 500.000 franchi e 1.000.000 franchi. La percentuale di aiuti accordati a una determinata azienda varierà per settore in base ai costi fissi. Sarà anche in questo caso il Consiglio di Stato, tramite delle norme d’esecuzione, a fissare delle forchette (percentuale e ammontare, con minimo e massimo) all’interno delle quali potranno essere regolati i vari settori.
Sempre negli emendamenti, viene poi precisato che la cifra d’affari verrà calcolata in base al valore dei beni venduti e dei servizi forniti, a cui si sommano eventuali aiuti pubblici diretti comunali, cantonali o federali in relazione alla pandemia. Tuttavia, le indennità di perdita di guadagno per COVID-19, le indennità per lavoro ridotto, i crediti per le fideiussioni solidali COVID-19, le fideiussioni per le startup così come gli aiuti finanziari che le imprese ricevono sulla base del diritto ordinario non verranno sommati alla cifra d’affari.
La procedura
Negli emendamenti viene infine spiegata anche la procedura che le aziende dovranno seguire per ottenere gli aiuti. Innanzitutto, chi intende beneficiare degli aiuti dovrà attestare il rispetto dei requisiti di legge compilando un modulo elettronico di autovalutazione. In seguito dovrà rivolgersi (se non fa parte dei casi agevolati e dispone di un rendiconto dell’IVA per gli anni 2018 e/o 2019) a un’impresa di revisione con abilitazione dell’ASR che effettuerà le verifiche stabilite dal Governo. Infine dovrà inoltrare la richiesta (di contributo o fideiussione) in via digitale. In caso di dubbio, l’impresa potrà comunque inoltrare una richiesta preliminare di chiarimenti. Inoltre, viene spiegato che in caso di esito positivo della richiesta, l’impresa potrà richiedere un rimborso per le spese sostenute per le prestazioni dell’impresa di revisione fino ad un massimo di 2.500 franchi.