Lavoro

La regolamentazione dei periodi di prova

La normativa vigente in Svizzera è molto rigida e consente di tutelare sia il datore di lavoro e la sua azienda sia i diritti del lavoratore.
La normativa vigente in Svizzera è molto rigida e consente di tutelare sia il datore di lavoro e la sua azienda sia i diritti del lavoratore.
Red. Online
09.10.2021 18:30

Testare l’abilità di una persona che si vuole assumere con un contratto di lavoro di durata indeterminata è possibile, ma questa prassi è regolamentata in maniera molto precisa: esistono obblighi da rispettare da entrambe le parti in causa. Le normative svizzere sono decisamente rigide in termini di contratto di lavoro e lo stesso vale per i periodi di prova. Questi seguono delle regole in grado di tutelare sia il datore di lavoro e la sua azienda sia il lavoratore che accetta di sottoporsi a una fase durante la quale viene «testato» dall’impresa che ha scelto di puntare su di lui.

Il periodo di prova può durare da uno a tre mesi, con un termine di disdetta di sette giorni, e deve essere concordato per iscritto. Nel caso di un contratto di lavoro di durata indeterminata, il primo mese vale come periodo di prova, al quale però si può anche rinunciare. Nel caso di un rapporto di lavoro di durata determinata, invece, la legge non prevede alcun periodo di prova, anche se tra le due parti si può arrivare a un accordo per stabilirlo. Per un contratto di tirocinio, è possibile fissare un periodo di prova che dura da uno a tre mesi, ma in via del tutto eccezionale si può estendere fino a sei mesi: per farlo, però, la proroga deve essere decisa prima della scadenza del periodo di prova fissato originariamente e occorre il consenso delle autorità cantonali. Solo una volta ricevuto il via libera dell’autorità è possibile far partire la procedura per l’estensione fino a sei mesi.

All’interno del periodo di prova, vige un termine di disdetta di sette giorni civili. Può essere comunicata in qualsiasi giorno e deve arrivare alla controparte quando è ancora attivo il periodo di prova stesso: la si può comunicare a voce, a patto che tale possibilità sia stata precedentemente prevista nel contratto di lavoro. Non sussiste alcun obbligo di motivazione della disdetta, ma la controparte può comunque richiederla. Particolarmente delicato è il caso di un incidente o di una malattia che si verifica durante il periodo di prova stabilito: si ha facoltà di estenderlo oltre i tre mesi, ma il datore di lavoro ha anche il diritto di procedere con la disdetta del contratto, non essendoci alcuna protezione dalle revoche nel caso in cui si manifestino eventi come malattie, incidenti o gravidanze. Al verificarsi di quest’ultima circostanza, la lavoratrice incinta non è in alcun modo tenuta a notificare al datore di lavoro di aspettare un bambino.