L’iter

Lo scioglimento del rapporto di lavoro

I contratti non a termine possono essere disdetti in qualsiasi momento, previo un certo preavviso.
I contratti non a termine possono essere disdetti in qualsiasi momento, previo un certo preavviso.
Red. Online
11.09.2021 18:00

Sciogliere un rapporto di lavoro è sempre un momento delicato. La legislazione in questo senso è però molto chiara: se non si tratta di un contratto a termine, sia il datore di lavoro sia il lavoratore possono sciogliere questo contratto in qualsiasi momento. Se è il lavoratore a presentare la disdetta, è importante che segua un determinato iter. A meno che non sia disposto diversamente nel singolo contratto, la revoca si può dare anche a voce. Sarebbe bene però che venga consegnata per iscritto – meglio ancora se con una raccomandata - così da garantire l’efficacia probatoria del procedimento e avere in mano una ricevuta che dimostri l’effettiva comunicazione.

La disdetta diventa operativa dal momento in cui raggiunge il datore di lavoro. Quindi affinché sia effettiva in tempi brevi è importante che riesca ad arrivare entro l’ultimo giorno lavorativo del mese, altrimenti si dovrà attendere la fine del mese successivo. Questo documento dovrà contenere alcune informazioni chiave affinché la lettera di disdetta sia ritenuta valida: dovranno essere presenti nome, cognome e indirizzo sia del lavoratore sia del datore di lavoro; i dati relativi al contratto che si intende sciogliere; la data in cui si intende terminare il rapporto di lavoro (in questo caso la scelta più congeniale sarebbe la fine del mese di riferimento). Ovviamente una volta inseriti questi dati è essenziale corredare la lettera di firma e data. Non è necessario, invece, indicare i motivi della disdetta: in questo caso è facoltà del lavoratore decidere o meno di dare spiegazioni al proprio datore di lavoro. Quello che è importante è invece che questa lettera venga consegnata per tempo nelle mani giuste: il proprio superiore, l’ufficio del personale o direttamente il datore di lavoro.

Per quanto riguarda il termine della disdetta, a meno di specifiche contenute nel singolo contratto o nel contratto collettivo, si segue la disciplina del Codice delle obbligazioni che prevede sette giorni durante il periodo di prova; un mese durante il primo anno di lavoro, due mesi dal secondo al nono anno di lavoro; tre mesi a partire dal decimo anno di lavoro. Per quanto riguarda, invece, i contratti a tempo determinato, non è possibile anticipare lo scioglimento del rapporto di lavoro a meno che il contratto non preveda la possibilità di andarsene anticipatamente o qualora si verifichino gravi motivi. Le eccezioni allo scioglimento di un rapporto di lavoro, inquadrate come protezione da parte della disdetta del datore di lavoro, riguardano il periodo di leva, il servizio civile o della protezione civile, la malattia, l’infortunio e la gravidanza. In queste circostanze, solo i lavoratori possono disdire il rapporto in essere.