Al via le nuove regole sulla migrazione: per Berna più tutele sui trasferimenti

Prima l’imponente afflusso di decine di migliaia di persone che in poco più di 24 ore hanno attraversato la frontiera tra il Marocco e Ceuta, exclave spagnola nel Nordafrica. Poi l’annunciata graduale ripresa dei trasferimenti verso l’Italia dei cosiddetti «dublinanti», compresi quelli dalla Svizzera, cioè persone migranti che, pur essendo tenute a presentare lì la domanda d’asilo, si sono spostate in un altro Paese; una mossa che punta a voltare pagina dopo lo stop deciso unilateralmente da Roma quattro anni fa.
L’estate europea che volge al termine è stata ricca di sviluppi sul fronte migratorio. Ma l’antefatto del nuovo corso va cercato già a inizio giugno – il 12, per l’esattezza –, quando è diventato operativo il Patto sulla migrazione e l’asilo, la più compiuta riforma in materia di cui si è dotata l’Unione Europea nell’ultimo ventennio. Alcuni provvedimenti del Patto (cinque su 10) sono vincolanti anche per la Svizzera, poiché la Confederazione è Paese associato dello Spazio Schengen di libera circolazione delle persone e del sistema di Dublino sull’asilo, al pari di Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Tra questi ci sono il superamento del vecchio regolamento Dublino III, le procedure di identificazione e di condivisione delle informazioni nella banca dati comune Eurodac. In estrema sintesi, Berna potrà contare su maggiori tutele a garanzia dei trasferimenti dei «dublinanti», mentre non è vincolata al meccanismo di solidarietà previsto dal Patto.
Dopo aver preso parte alle discussioni sul Patto nel quadro dei formati UE a cui partecipa, la Svizzera ha recepito le disposizioni rilevanti della riforma. Lo ha fatto, come d’abitudine, senza automatismi: il Parlamento ha approvato le modifiche poco meno di un anno fa, seguito a maggio dal Consiglio Federale, che ha ribadito «l’interesse fondamentale della Svizzera, per la sua posizione geografica, a una politica europea in materia di migrazione e asilo che sia efficace e resiliente alle crisi». Ci troviamo – va comunque ricordato – al di fuori dell’ambito di applicazione degli accordi «Bilaterali III», il cui iter di approvazione è da poco cominciato.
Responsabilità
Al centro del Patto c’è l’equilibrio tra responsabilità (dei Paesi di primo arrivo) e solidarietà (a carico degli altri). Resta il principio cardine del sistema di Dublino: salvo alcune eccezioni, come i ricongiungimenti familiari e i visti, è lo Stato di primo ingresso a esaminare la domanda d’asilo. I migranti che arrivano alle frontiere esterne Schengen, ad esempio in seguito a uno sbarco in Italia, devono sottoporsi a una procedura di «screening», le cui regole si applicano pure alla Confederazione: documenti, impronte digitali e altri dati biometrici, compresi quelli per il riconoscimento facciale, saranno raccolti e inseriti nella banca dati Eurodac, collegata agli analoghi database nazionali. L’obiettivo è scoraggiare i cosiddetti movimenti secondari verso gli altri Stati, come la Svizzera, e potenziare invece il sistema dei trasferimenti indietro, in modo da renderli più rapidi ed effettivi. In virtù del Patto, si allunga infatti il periodo durante il quale il Paese di primo arrivo è responsabile della domanda: dai precedenti 12 mesi si passa a 20 (si torna a 12 per le persone salvate in mare), mentre si arriva fino a tre anni se il migrante si rende irreperibile. Lo Stato di primo ingresso non potrà più (come ha fatto l’Italia dal 2022 sino ad ora) rifiutare unilateralmente una richiesta di trasferimento dei «dublinanti»: in caso di intoppi logistici, dovrà proporre una data alternativa immediata.
Solidarietà
In cambio di questo esercizio di responsabilità, i Paesi di primo ingresso che i periodici report tecnici della Commissione ritengono essere «sotto pressione migratoria» (ad oggi, Italia, Spagna, Grecia e Cipro) hanno la possibilità di accedere a un meccanismo di solidarietà flessibile. In pratica, ciascun governo dell’UE dovrà scegliere come contribuire: se farsi carico di ricollocamenti volontari (l’obiettivo totale è di 30 mila all’anno, ma con la possibilità di compensare pre-esistenti movimenti secondari), se versare contributi finanziari (20 mila euro a persona) o ancora se fornire supporto tecnico alla frontiera. La solidarietà è obbligatoria per i 27 membri dell’UE (tranne deroghe, ad esempio per i Paesi del fianco orientale che ospitano rifugiati ucraini). Non è, invece, vincolante per gli Stati associati come la Svizzera. Berna potrà decidere di parteciparvi annualmente e su base volontaria, negoziando di volta in volta i termini con Bruxelles nel quadro di un accordo bilaterale. Per ora, la Svizzera non parteciperà al meccanismo, ma in linea di principio il Consiglio Federale lo considera «un’opportunità per rafforzare in modo duraturo il sistema europeo di migrazione e asilo» e ne valuta positivamente l’eventuale partecipazione.
Le eccezioni
Del Patto fa parte una nuova procedura accelerata di frontiera, che si applica a chi proviene da un Paese i cui cittadini hanno un tasso di accoglimento delle domande di asilo inferiore al 20%. Pur trattandosi di uno sviluppo delle regole Schengen, la Svizzera non è tenuta ad attuarlo: per gli Stati associati, infatti, l’adeguamento vale solo nel caso in cui sia già previsto a livello nazionale (e nella Confederazione non lo è) un analogo iter velocizzato. Per gli Stati UE, poi, il Patto ha introdotto una prima lista comune di Paesi di origine sicuri, ai cui cittadini si estende la procedura accelerata: oltre ai candidati all’adesione, ci sono tra gli altri India, Egitto, Marocco e Tunisia. Anche questa modifica non vale per Berna, che segue un proprio elenco.