«'CHWOLF' non può contestare gli abbattimenti dei lupi»

«CHWOLF» non può contestare gli abbattimenti di lupi decretati dall'amministrazione federale. Questa associazione svizzero-tedesca non è stata attiva per almeno dieci anni su tutto il territorio elvetico e non dispone pertanto della legittimazione a ricorrere. Lo ha stabilito il Tribunale federale (TF), che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso.
«CHWOLF» aveva impugnato le decisioni di regolazione dei branchi di lupi emanate dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) su richiesta dei Cantoni di San Gallo, Grigioni e Vallese.
Confermando il punto di vista del Tribunale amministrativo federale (TAF), i giudici losannesi hanno inoltre negato la legittimazione a ricorrere di «CHWOLF». In altre parole, questa associazione per la tutela dei lupi non può presentare ricorso davanti a un tribunale per contestare gli abbattimenti decisi dalle autorità.
I giudici hanno ritenuto che «CHWOLF» non soddisfi i requisiti legali per farlo. In linea di principio, un'associazione può presentare ricorso contro una decisione emanata sulla base della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio. Tuttavia, vi sono criteri da soddisfare.
È quindi necessario che gli statuti dell'associazione in questione prevedano esplicitamente la possibilità di presentare ricorso. L'associazione deve inoltre essere attiva a livello nazionale da almeno dieci anni, e in modo continuativo, prima di poter inoltrare il proprio ricorso.
Nella fattispecie, tuttavia, i giudici hanno constatato che tra il 2014 e il 2017 «CHWOLF», che ha deciso di ricorrere nel 2024, era attiva quasi esclusivamente nella Svizzera tedesca. Il sito web dell'associazione, la cui sede si trova a Einsiedeln (SZ), è disponibile solo in tedesco, hanno osservato i giudici.
Nel 2016 e nel 2017 non vi è stata alcuna attività al di fuori della Svizzera di lingua tedesca. L'associazione ha realizzato progetti (protezione delle greggi) nel 2014 e nel 2015 nella zona del Gantrisch (una regione condivisa tra la parte germanofona del Canton Friburgo e il Canton Berna) e in un alpeggio vicino a Jaun (FR), anch'esso situato nella parte tedescofona friburghese.
Essere presente nei distretti di lingua tedesca di un cantone romando non equivale a svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale. Inoltre, i giudici hanno rilevato che un sito web esclusivamente in tedesco dà l'impressione che l'associazione non cerchi di raggiungere altri pubblici oltre a quello germanofono.
Di conseguenza, i requisiti previsti dalla legge non sono soddisfatti, e il ricorso dell'associazione è stato dichiarato irricevibile, hanno concluso i giudici.
La reazione di CHWOLF non si è fatta attendere. In una nota, l'associazione si dice «delusa» dalla decisione del Tribunale federale. Ritiene «difficilmente comprensibili» i motivi addotti. I suoi impegni a tutela dei lupi e delle greggi riguardano l'intera Svizzera. L'associazione deplora, infine, che l'accento posto sulla lingua tedesca abbia avuto un peso così rilevante.
(sentenza 2C_46/2025, 2C_4872025 e 2C_49/2025 del 18 agosto 2026)