«Difficile applicare il dolo eventuale al rogo di Crans»

Ma davvero la Procura vallesana avrebbe commesso un errore a promuovere unicamente il reato di omicidio colposo? Secondo alcuni osservatori, forse non del tutto disinteressati, sì. Tenuto conto di alcune circostanze emerse nell’inchiesta sul rogo di Crans-Montana – come, per esempio, il fatto che i coniugi Moretti erano consapevoli dei rischi legati alla schiuma infiammabile così come del potenziale pericolo rappresentato dalla porta di servizio chiusa a chiave – secondo questi osservatori, dicevamo, la Magistratura avrebbe dovuto promuovere anche il reato di omicidio per dolo eventuale. Ma che cosa dice, al riguardo, la legge? Esiste un margine interpretativo che rende possibile una diversa qualificazione giuridica? Ne abbiamo parlato con Luigi Mattei, penalista di lungo corso.
Un reato intenzionale
«Cominciamo col dire che in corso di istruttoria una imputazione può essere sempre modificata, in senso anche aggravante. E che un’accusa la si promuove quando vi sono seri indizi della commissione di un determinato reato», premette Mattei. Il quale aggiunge: «Per un evento come quello di Crans-Montana mi pare nettamente prevalente l’indizio di un esito probabilmente mai considerato, comunque mai accettato nel caso si fosse prodotto, che è invece il presupposto del dolo eventuale, che costituisce non una negligenza particolarmente grave, ma una forma di reato intenzionale».
Secondo Mattei, insomma, sembra prevalere l’idea che l’esito che si è verificato non sia stato realmente preso in considerazione, e comunque non sia mai stato accettato come possibile conseguenza. Questo è proprio ciò che distingue la negligenza dal dolo eventuale, che costituisce una forma di reato intenzionale. In altre parole, per quanto è dato di sapere, al momento risulta che i coniugi abbiano agito senza considerare la possibilità e senza accettare il risultato finale, ossia il rogo e la morte dei giovani. In presenza di questa evidenza, si configura l’omicidio per negligenza, ossia un reato colposo.
«Certo, i coniugi hanno dimostrato una assenza pressoché totale di una cultura della prevenzione», aggiunge Mattei. «Sono stati gravemente manchevoli in tutta una serie di cautele che la situazione e il contesto avrebbero richiesto, e che qualche controllo o una adeguata formazione avrebbero sicuramente favorito, ciò che apre il vero grande capitolo di questa inchiesta, ovvero la determinazione di tutte le responsabilità, ai vari livelli».
Un rischio accettato?
Tornando alla questione del dolo eventuale Mattei aggiunge: «Magari ai Moretti è anche balenato il dubbio che potesse nascere un incendio, ma questo non sta ancora a significare che avessero addirittura accettato l’eventualità che vi potessero essere delle vittime. Anzi, anni di esercizio senza eventi particolari e neppure seri controlli, possono averli anche confortati nella falsa idea che la situazione fosse accettabile, ancorché non lo fosse per nulla. Il dolo eventuale richiede insomma una tale immediatezza e gravità del rischio di un determinato risultato, da imporre di dedurre che esso sia stato accettato dal reo, tanto era evidente la probabilità che si potesse realizzare. Dubito - conclude Mattei - che sia applicabile al caso in questione, a meno che dall’inchiesta emergano altre circostanze».
Detto altrimenti, secondo Mattei, il dolo eventuale si ha solo quando il rischio di un certo risultato è così chiaro e grave che si può ritenere che l’autore lo abbia accettato, proprio perché era evidente che poteva verificarsi. Nel caso in questione, conclude Mattei, questo non sembra valere, a meno che dall’inchiesta non emergano nuovi elementi. «Imputare loro un dolo eventuale sin dalle prime battute dell’inchiesta, magari per sostanziare una carcerazione preventiva, mi pare quindi che sarebbe oggettivamente andato troppo lontano, e questo malgrado l’estrema gravità di quanto accaduto, che lascia letteralmente attoniti e appare quasi insopportabile».
