Bellinzona

Diritto di superficie e rimborsi, la Città in causa con Espo Centro

Chiesta al Consiglio comunale l'autorizzazione a proseguire la vertenza con la SA organizzatrice di eventi — Motivo del contendere è una clausola della convenzione riguardante l'utilizzo degli spazi e le relative spese di affitto
© CdT/Gabriele Putzu
Irene Solari
04.11.2025 06:00

Rimborsare la Espo Centro SA dell’affitto pagato al Cantone per l’occupazione del Palabasket durante EspoTicino? Non se ne parla nemmeno. Fuori dal linguaggio burocratico è questa la posizione del Municipio di Bellinzona nella vertenza che lo oppone appunto alla società, rappresentata dall’avvocato Rocco Taminelli. Proprio su questa controversia l’Esecutivo ha pubblicato di recente un messaggio all’indirizzo del Consiglio comunale con il quale chiede il consenso a stare in lite, nonché transigere, con la Espo Centro SA. Al centro della diatriba legale vi sono dei diritti di superficie, una vecchia clausola da interpretare e, naturalmente, la cifra chiesta a titolo di rimborso dalla ditta al Comune: 245 mila franchi (oltre interessi). Ma facciamo un passo indietro per capire meglio la situazione, il suo sviluppo e il punto in cui ci troviamo oggi.

Circostanze mutate

Il passo indietro va fatto fino a metà agli anni Ottanta, quando viene stipulata una convenzione per la «costituzione del diritto di superficie per sé stante e permanente» a favore della Espo Centro SA, nella quale era riportata la messa a disposizione gratuita per quest’ultima di un terreno adiacente all’Espocentro di Bellinzona per l’organizzazione della fiera EspoTicino. Una clausola che è stata mantenuta «per manifesta svista» - secondo quanto scrive la Città - pure nella rinnovata convenzione del 2014, sempre riguardante il diritto di superficie accordato a Espo Centro SA. Ed ecco il nodo della questione: all’epoca, negli anni Ottanta, quella superficie, di proprietà del Comune, era libera da costruzioni. Ma nel 1995 proprio lì venne costruito il Palabasket, un edificio di proprietà cantonale. Si tratta dunque di circostanze mutate che, che per il Municipio «rendendo obsoleta tale pattuizione originaria».

Il nodo dell’interpretazione

Un punto di vista naturalmente non condiviso dalla SA che ora reclama al Comune la corrispondenza degli importi da lei versati al Cantone negli anni, quali canoni d’affitto, per poter utilizzare gli spazi del Palabasket durante l’evento EspoTicicno. E la controversia verte proprio sull’interpretazione da dare a quella clausola, «rimasta immutata dagli anni Ottanta» che per l’Esecutivo non è più possibile applicare alla lettera. «L’unica interpretazione corretta da dare alla clausola in oggetto è che per ‘‘terreno adiacente’’ si debba intendere unicamente il terreno libero da costruzioni, ovvero la situazione precedente la realizzazione del Palabasket». Altrimenti, nella sostanza, «non ha più alcun reale senso per entrambe le parti contrattuali, poiché si tratta di una prestazione impossibile». Anche perché, si legge sempre nel messaggio, «il Comune di Bellinzona non poteva ovviamente impegnarsi a mettere a disposizione della Espo Centro SA - peraltro a titolo gratuito - un edificio di proprietà del Cantone» e che quindi non gli appartiene. Ma non solo. Il Municipio evidenzia anche che la sua posizione in merito è sempre stata chiara: «Il fatto che un tale rimborso non sia mai avvenuto in precedenza, in circa 30 anni, risulta oltremodo indicativo. L’interpretazione della clausola in oggetto da parte della controparte non risulta sostenibile, bensì manifestamente infondata e pure contraria alla buona fede contrattuale», chiosa l’Esecutivo che ora provvederà a difendere gli interessi del Comune «nella forma ritenuta più opportuna». 

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