Docenti frontalieri senza valido permesso di lavoro? Il Governo: «Nessuna irregolarità»

La procedura attuale è rispettata. È quanto ribadisce il Consiglio di Stato rispondendo a un’interrogazione di Lorenzo Quadri, che chiedeva chiarimenti su segnalazioni secondo cui, in alcune scuole del Cantone, insegnanti frontalieri sarebbero entrati in servizio prima di ottenere il necessario permesso.
Si può iniziare a lavorare dopo la domanda
Il Governo precisa che per i frontalieri con nazionalità UE/AELS non è necessario attendere il rilascio formale del permesso per iniziare l’attività professionale. È sufficiente aver inoltrato la richiesta. La possibilità è prevista dall’articolo 7 dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. In altre parole, l’entrata in servizio prima del rilascio materiale del permesso non costituisce, di per sé, un’irregolarità.
Verifica nelle scuole: un solo caso sanzionato
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport ha effettuato un controllo nelle scuole cantonali e comunali: 53 Comuni hanno risposto alla richiesta della Sezione delle scuole comunali. Dalla verifica effettuata negli ultimi cinque anni emergono alcune situazioni in cui docenti frontalieri hanno iniziato l’attività prima di ottenere il permesso. Tuttavia — precisa il Governo — in questi casi la domanda era stata presentata mesi prima e quindi la procedura risultava conforme. Un’unica irregolarità è stata registrata nell’anno scolastico 2025/26: un docente ha inoltrato la richiesta in ritardo ed è stato multato dall’Ufficio della migrazione.
Come funziona la procedura
Le domande di permesso per frontalieri UE/AELS possono essere trasmesse fino a tre mesi prima all’Ufficio della migrazione. Il sistema informatico federale (SIMIC), però, non consente la trattazione prima di 20 giorni dall’inizio effettivo dell’attività. Se la documentazione è completa, il permesso può essere rilasciato qualche giorno prima dell'inizio dell'attività. Se invece la domanda viene depositata dopo l’inizio dell’attività, di regola l'Ufficio della migrazione dà avvio a una procedura contravvenzionale che può sfociare in una multa.
Controlli affidati alle direzioni scolastiche
La verifica preliminare sul permesso di lavoro spetta alle direzioni scolastiche, sia cantonali sia comunali. Il Consiglio di Stato ribadisce che la richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio dell’attività. Alla luce dei riscontri effettuati, il Governo non ritiene necessario adottare misure: “La situazione attuale è ben gestita”, si legge nella risposta.
Priorità ai residenti: “Normativa già sufficiente”
Quanto alla richiesta di rafforzare la priorità ai residenti, l’Esecutivo richiama la legislazione vigente. La Legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato prevede che, a parità di idoneità, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio e delle istituzioni ticinesi costituisca titolo preferenziale, in particolare per i docenti. Il Consiglio di Stato non ritiene quindi necessario intervenire ulteriormente su questo fronte.
