Gran Bretagna

A Londra i regimi fiscali speciali sono giunti al capolinea

I cosiddetti residenti non-domiciliati dall’aprile del 2025 non potranno più usufruire dell’esenzione fiscale per i redditi esteri - Per le città ticinesi e la piazza finanziaria si aprono possibilità di attirare contribuenti facoltosi
© EPA/ANDY RAIN
Marco Compagnino
06.11.2024 06:00

Tanto tuonò che piovve. Il nuovo bilancio del Regno Unito (The Autumn Budget), presentato mercoledì scorso dalla Cancelliera dello scacchiera, la laburista Rachel Reeves per la conversione in legge, ha introdotto una serie di significativi aggravi fiscali, per un totale di 40 miliardi di sterline (44,81 miliardi di franchi). Questo piano include tasse più elevate ad ampio spettro, come su private equity, seconde case, jet privati e scuole private.

La fine di un’era

Uno dei punti chiave del bilancio è l’abolizione del regime privilegiato dei residenti UK non domiciliati (c.d. non-dom), regime che ha permesso - fino a oggi e per più di duecento anni - ai facoltosi residenti stranieri di evitare la tassazione sui redditi e capital gains esteri, sulla base dell’assunto in base al quale la legislazione fiscale britannica considera la loro residenza permanente, o domicilio, al di fuori del Paese. Il governo prevede che questa misura raccoglierà 12,7 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni. Inoltre, il governo ha deciso di porre fine all’uso dei trust offshore, che venivano utilizzati dai ricchi non-dom per proteggere i loro beni dall’imposta di successione del Regno Unito.

Nonostante le preoccupazioni espresse nelle ultime settimane riguardo a una possibile relocation all’estero di massa dei non-dom (con destinazioni privilegiate, in particolare, Svizzera e Italia) e conseguente fuga di capitali, il governo ha deciso di andare avanti per la sua strada.

La conseguenza certa è che i non-dom (oggi circa 74.000) saranno tassati secondo criteri ordinari, quindi con un prelievo fiscale pieno anche su redditi e capital gains esteri, fino a oggi totalmente esclusi (se non per la quota parte trasferita nel Regno Unito).

In particolare, entrando nel dettaglio, è confermato che non sarà introdotta la riduzione temporanea del 50%, solo per 2025-2026, del reddito estero soggetto a tassazione (prevista dai Tories), ma solo due benefici transitori saranno offerti: a) per le vendite realizzate dal 6 aprile 2025 in avanti, sarà permesso di rideterminare, rivalutandolo, il valore dei propri asset al 5 aprile 2017 (piuttosto che al 5 aprile 2019, come era stato ipotizzato originariamente dai Tories), con il vantaggio di esser tassati unicamente sui capital gains maturati dopo tale data; b) di poter beneficiare di una tassazione agevolata per tutti i redditi e capital gains esteri, generati prima del 6 aprile 2025, e che saranno designati come «rimpatriati» nel Regno Unito per gli anni fiscali 2025-2026 e 2026-2027 (con un’aliquota fiscale del 12%) e 2027/2028 (con un’aliquota fiscale del 15%), grazie una Temporary Repatriation Facility (che potrà applicarsi anche a redditi e capital gains generati prima del 6 aprile 2025 all’interno di trust e strutture considerate equivalenti).

Inoltre, è previsto che anche la normativa relativa all’imposta di successione (IHT, l’acronimo inglese) cambierà profondamente, con effetto dal 6 aprile 2025 passando a un nuovo sistema basato sul principio di residenza (a oggi il driver è il domicilio). Il test per capire se degli asset non ubicati in UK rientrino o meno nel campo di applicazione dell’IHT riguarderà la verifica se l’individuo in questione (tipicamente il de cuius) sia un residente UK c.d. di lungo periodo (le note tecniche individuano tale status come «Long-Term Resident»), cioè sia stato residente nel Regno Unito per almeno 10 anni negli ultimi 20 immediatamente precedenti l’anno in cui avviene l’evento che rende l’imposta applicabile (la morte dell’individuo).

Inoltre, è bene notare come una volta acquisito lo status di Long-Term Resident, l’individuo lo mantenga ai fini dell’imposta di successione anche dopo aver lasciato il Regno Unito per trasferirsi altrove, e ciò per un numero di anni variabile da 3 a 10, in funzione del numero di anni in cui è stato residente fiscale UK prima di lasciare il Paese.

Infine, i trust costituiti da non-dom perderanno molte delle protezioni godute a oggi: a) i redditi e i capital gains aventi un settlor vivente e residente UK potranno essere attribuiti e tassati in capo al medesimo; b) i trust con un settlor Long-Term Resident potranno essere esposti all’imposta di successione.

Alla luce di ciò, è prevedibile che aumenti nei prossimi mesi il flusso già in essere dei non-dom che cercheranno di trasferirsi assieme alle loro famiglie via da Londra, in Paesi che consentano di mantenere - mutatis mutandis - i medesimi benefici fiscali.

Tra le destinazioni preferite dai non-dom vi sono la Svizzera (con il regime dell’imposizione globale secondo il dispendio, ex art. 14 LIFD), e qui in particolare il Ticino (ex art. 13 LT), e l’Italia con la tassazione forfettaria dei neo-residenti (art. 24-bis del TUIR), e qui in particolare Milano e il lago di Como.

Considerato come sia la Svizzera che l’Italia hanno indubbiamente grande capacità di «attrazione» vis à vis dei non-dom, la piazza finanziaria di Lugano si pone come destinazione con caratteristiche uniche per attrarre gli ingenti capitali che si muoveranno, sia per coloro che puntano alla Svizzera edal Ticino (la cui stabilità politica e finanziaria, la sicurezza sociale rappresentano un indubbio vantaggio rispetto ad altre piazze limitrofe), sia per coloro che puntano all’Italia e che, per godere nella misura maggiore possibile dei benefici offerti dalla tassazione ex art. 24-bis del TUIR (tassazione forfettaria pari a 200 mila euro l’anno a copertura del carico fiscale su tutti i redditi di fonte estera), necessitano che i capitali siano depositati al fuori dell’Italia.

Missione luganese oltre Manica

A questo proposito, certamente molto interessante la scelta e il timing da parte del Municipio di Lugano di proporre sul tema una conferenza a Londra per la settimana prossima (mercoledì 13 novembre), in modo da esplorare concretamente come la nostra piazza finanziaria possa proporsi in termini di attrattività per la relocation dei non-dom. *) Avvocato - Lugano