Accuse di riciclaggio, nessun processo a UBS per le colpe passate di Credit Suisse

La Corte penale del Tribunale penale federale con sede a Bellinzona ha disposto l’archiviazione del procedimento nei confronti di UBS Group AG e UBS AG per responsabilità penale dell’impresa. La decisione è motivata dalla presenza di un impedimento procedurale legato alla scomparsa di Credit Suisse Group AG e Credit Suisse AG, venute meno come soggetti giuridici a seguito della fusione con UBS.
Il procedimento riguardava presunti casi di riciclaggio di denaro connessi a fondi di origine illecita derivanti da crediti concessi negli anni 2013 e 2014, tramite società londinesi controllate da Credit Suisse, a imprese statali del Mozambico. Per questi fatti, il Ministero pubblico della Confederazione aveva presentato, tra novembre e dicembre 2025, un atto d’accusa nei confronti delle due entità UBS per responsabilità penale ai sensi dell’articolo 102 del Codice penale in combinazione con il reato di riciclaggio. Contestualmente era stata incriminata anche una collaboratrice dell’allora Credit Suisse.
Secondo l’accusa, nel 2016 all’interno di Credit Suisse non sarebbero stati impediti atti di riciclaggio a causa di carenze organizzative. Tali mancanze erano state imputate a UBS quale società subentrante, dopo l’acquisizione di Credit Suisse tramite fusione per incorporazione avvenuta tra il 2023 e il 2024. Dopo il deposito dell’atto d’accusa, UBS aveva chiesto l’archiviazione del procedimento, invocando un impedimento procedurale definitivo. Tra tali impedimenti rientrano, tra l’altro, la prescrizione o l’assenza di un soggetto perseguibile.
Con decisione dell’8 aprile 2026, la Corte penale ha accolto la richiesta. Secondo i giudici, con la cancellazione di Credit Suisse dal registro di commercio è venuto meno il soggetto penalmente responsabile per il presunto difetto organizzativo. Di conseguenza, sussiste un impedimento procedurale che impone l’archiviazione del procedimento nei confronti di UBS.
La Corte ha inoltre rilevato che, in materia di responsabilità penale delle imprese, si applicano principi analoghi a quelli validi per le persone fisiche, che presuppongono una colpa personale. UBS, nel periodo rilevante per i fatti contestati (2016), non aveva alcuna influenza sull’organizzazione di Credit Suisse né sui suoi sistemi di prevenzione del riciclaggio.
Un eventuale trasferimento della responsabilità penale a UBS, con l’imposizione di una sanzione pecuniaria, violerebbe il principio di colpevolezza e risulterebbe incompatibile con la Costituzione federale e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Contro la decisione è possibile presentare ricorso alla Corte dei reclami penali dello stesso Tribunale. Prosegue invece il procedimento penale nei confronti di una collaboratrice dell’allora Credit Suisse.