Dazio, certificato o imposta? La tariffa doganale per l’acciaio si fa in tre

Un dazio resta un dazio anche quando gli si attribuisce un altro nome? È, in estrema sintesi, la tesi con cui Andrew Puzder, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso l’Unione europea, ha riacceso, dalle colonne del «Financial Times», un dibattito che intreccia commercio, fisco e clima. Nel mirino del diplomatico c’è il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo con cui Bruxelles attribuisce un costo alle emissioni incorporate nelle merci importate. Sullo sfondo c’è la disputa sull’Accordo quadro USA-UE dell’agosto 2025, che ha fissato al 15% il tetto sui dazi sull’export europeo. L’UE accusa Washington di sforarlo con i dazi sui prodotti derivati da acciaio e alluminio, ma secondo Puzder Bruxelles erige a sua volta una barriera protezionistica travestita da politica climatica, un «aggiustamento» che rende più cari l’importazione di quei metalli e i prodotti che li contengono. Il classico due pesi e due misure, insomma.
Dazi americani
Gli Stati Uniti applicano tariffe doganali su acciaio e alluminio secondo la Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, che consente di intervenire sulle importazioni ritenute una minaccia per la sicurezza nazionale. Lo strumento è puramente doganale e prevede dazi aggiuntivi ad valorem; nella fattispecie l’acciaio primario è colpito da un dazio del 50%. Negli anni il perimetro si è dilatato ben oltre i metalli grezzi, fino a comprendere macchinari, componenti e centinaia di prodotti derivati.
Il 2026 segna però un’inversione parziale. Dopo l’espansione degli anni precedenti, Washington ha alleggerito parte dei prodotti derivati, cioè i beni finiti che incorporano acciaio o alluminio, ricalibrando le aliquote e riportando, dal giugno scorso, a un regime più mite alcune attrezzature agricole e impianti di riscaldamento e climatizzazione. L’ambasciatore Puzder annota che mentre gli Stati Uniti riducono, l’Europa valuta di estendere il CBAM verso valle.
Certificati europei
Il CBAM, entrato nella fase definitiva il 1. gennaio di quest’anno, funziona in modo diverso. Innanzitutto, riguarda ferro e acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, elettricità e idrogeno, sui quali gli importatori devono dichiarare le emissioni incorporate in essi e restituire un numero corrispondente di certificati. Il prezzo dei certificati d’emissione - attualmente attorno agli 80 euro per tonnellata di CO2 - è agganciato alle quote dell’EU Emissions Trading System (EU ETS), ma può essere dedotto se è già stato pagato nel Paese di produzione. L’obiettivo è quello di contrastare il «carbon leakage», cioè evitare che la produzione europea, gravata dal costo del carbonio, venga sostituita da importazioni realizzate dove quel costo non esiste.
Qui sta la prima differenza sostanziale con l’approccio americano. Per Bruxelles, l’onere non nasce dal valore doganale della merce, ma dalle sue emissioni. E i perimetri non sono simmetrici. La Section 232 è, infatti, già molto estesa a valle, mentre il CBAM resta concentrato sui materiali di base, con una proposta di estensione a 180 codici doganali ancora aperta.
Analogie e divergenze
Sul piano economico l’ambasciatore statunitense vede un’analogia tra il dazio americano e il CBAM europeo, ovvero che entrambi aumentano il costo delle importazioni e alterano la concorrenza con la produzione interna. Ma sulle finalità c’è divergenza, con la sicurezza nazionale e politica industriale da un lato e la logica climatica dall’altro. E c’è un dettaglio decisivo: il produttore europeo non è soltanto protetto, ma è a sua volta soggetto al carbon pricing dell’UE, che riconosce anche il prezzo già pagato altrove. Insomma, l’analogia economica non implica un’equivalenza giuridica.
Imposte britanniche
Adottato come misura ambientale nell’UE sulla base dell’articolo 192 del Trattato, il CBAM è davvero tale, o le sue caratteristiche finanziarie lo avvicinano a un’imposta? La domanda non è retorica: l’articolo 192 consente l’adozione a maggioranza qualificata, mentre le norme «di natura fiscale» richiederebbero l’unanimità in Consiglio, con diritto di veto per ciascuno Stato membro. La scelta della base giuridica non è quindi solo una questione di etichetta, ma una scelta procedurale che ha reso possibile approvare il meccanismo.
Da Londra giunge un confronto interessante. Il «CBAM britannico», in vigore dal 1. gennaio 2027, ha scelto esplicitamente la via fiscale, applicando un’imposta (tax) sulle emissioni incorporate in acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti e idrogeno, amministrata da HM Revenue & Customs (il fisco del Regno Unito) senza alcun sistema di certificati. La logica climatica resta la stessa, ma la forma giuridica è diversa.
E la Svizzera?
Qui la vicenda si fa quasi paradossale. Sul CBAM, i produttori elvetici sono tra quelli risparmiati, poiché la Svizzera figura nell’elenco dei Paesi esentati, con Norvegia, Islanda e Liechtenstein, in quanto il suo sistema di scambio di quote è collegato a quello dell’UE. L’acciaio e l’alluminio di origine svizzera entrano quindi nel mercato unico senza certificati, purché l’origine sia effettiva e non un semplice transito.
La frontiera, però, si è comunque irrigidita, per un’altra via. Dal 1. luglio scorso, infatti, l’UE ha rafforzato le misure di salvaguardia sull’acciaio, con contingenti in esenzione doganale quasi dimezzati e un dazio del 50%, dal 25% precedente, sulle quantità eccedenti. Le quote riservate alla Svizzera sono state tagliate di circa un terzo e Berna non è riuscita a ottenere una deroga. L’associazione di categoria Swissmem osserva che i contingenti sono ormai molto inferiori a quelli del passato e ignorano lo stretto partenariato con Bruxelles. A farne le spese saranno anche i clienti europei delle acciaierie elvetiche, che potrebbero essere costretti a cambiare fornitore. Senza dimenticare che, sul fronte opposto, la Section 232 grava sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.
E così, la stessa merce può pagare un dazio a Washington, un certificato a Bruxelles o un’imposta a Londra. Tre strumenti con finalità diverse, ma con un solo effetto, far salire i costi d’accesso al mercato. E, lungo la filiera, anche i prezzi finali per i consumatori.
