Stato-chiese

Imposta di culto obbligatoria per le aziende?

Sulla rivista «Novità fiscali» Marco Bernasconi riapre la questione - Costituzione e giurisprudenza non ammettono l’esenzione
Chiesa di Sant’Andrea di Sigirino. (foto CdT)
Fabio Pontiggia
Fabio Pontiggia
02.04.2019 10:48

Le imprese dovrebbero pagare in ogni caso l’imposta di culto, senza la facoltà – oggi riconosciuta in Ticino – di farsi esentare? La questione viene rilanciata dal prof. Marco Bernasconi, docente di diritto tributario alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, in un contributo pubblicato sulla più recente edizione della rivista «Novità fiscali», edita dal Centro di competenze tributarie della stessa SUPSI (n. 2, febbraio 2019, pagine 59-69). La tesi di Bernasconi si rifà a quanto stabilisce la Costituzione federale e alla giurisprudenza del Tribunale federale, con cui le norme che disciplinano l’imposta di culto nel nostro cantone appaiono poco compatibili. Che esito avrebbe un eventuale ricorso ai giudici di Losanna?
Quello dell’imposta di culto è storicamente un terreno minato. Lasciato per anni non bonificato, era stato risanato con il decreto legislativo del 10 novembre 1992, entrato in vigore il 1. gennaio 1993. Spetta alle Parrocchie della Chiesa cattolica apostolica romana del Cantone Ticino e alle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata del Cantone Ticino prelevare l’imposta per la copertura del fabbisogno per le spese di culto. I contribuenti assoggettati sono sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche. Per le prime la base imponibile è costituita dal reddito e dalla sostanza, per le seconde dall’utile e dal capitale. L’imposta è pari ad una quota percentuale dell’imposta cantonale ordinaria del medesimo anno. L’aliquota è stabilita secondo il fabbisogno votato dall’Assemblea parrocchiale e dall’Assemblea della Comunità evangelica regionale.
Punto importante: in ossequio alla libertà religiosa, le persone fisiche e giuridiche possono dichiarare di non voler pagare l’imposta (dichiarazione di esenzione). E sta proprio qui, secondo il prof. Marco Bernasconi, l’inghippo. Se le persone fisiche sono, senza il benché minimo dubbio, titolari della libertà di credo e di coscienza tutelata dalla Costituzione federale, per cui non possono essere obbligate a pagare un’imposta a beneficio di una comunità religiosa nella quale non si riconoscono, le persone giuridiche non godono di questa titolarità. L’articolo 15 capoverso 4 della Carta fondamentale stabilisce che «nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso». Questa norma vale per le persone in carne e ossa, ma non per le aziende, che non hanno convinzioni religiose. Un’industria che produce orologi o un’impresa di costruzione non hanno in effetti, in quanto tali, una coscienza che possa nutrire ed esprimere convinzioni religiose (nemmeno filosofiche o politiche): ce l’hanno semmai i loro titolari in quanto persone fisiche (l’unica eccezione ammessa in base alla Costituzione è quella riferita alle persone giuridiche che perseguono scopi religiosi o ecclesiastici).

Chiesa evangelica riformata in Viale Cattaneo 2 a Lugano. (foto Zocchetti)
Chiesa evangelica riformata in Viale Cattaneo 2 a Lugano. (foto Zocchetti)

Marco Bernasconi si sofferma su questa distinzione, ricordando quale sia l’interpretazione data dal Consiglio federale nel messaggio che aveva presentato il progetto di nuova Costituzione federale (20 novembre 1996). «I Cantoni possono potenzialmente assoggettare all’imposta di culto sia le persone fisiche sia quelle giuridiche», scrive l’esperto di diritto tributario. «Quest’ultime, però, devono essere, a loro volta, suddivise in due categorie, come si evince dall’interpretazione data dal Consiglio federale in relazione all’art. 15 cpv. 4, laddove viene riconosciuta la titolarità delle libertà di credo e religiosa a persone fisiche e persone giuridiche che perseguono scopi ecclesiastici o religiosi. Ne consegue – si legge nell’articolo pubblicato su “Novità fiscali” – che la titolarità di tali libertà è esclusa per le persone giuridiche diverse da quelle citate, che possiamo definire commerciali». E ancora: queste ultime «non sono menzionate né dalla norma costituzionale né dal commento del Consiglio federale. Dal silenzio della legge, quindi, è possibile desumere che queste non siano titolari della libertà di credo e di coscienza», la quale darebbe loro diritto di farsi esentare dall’imposta.
Tant’è che in tutti i Cantoni in cui esiste un’imposta di culto (sono la maggioranza), le persone giuridiche commerciali vi sono obbligatoriamente assoggettate, senza possibilità di dichiararsi esenti. Il problema non si pone nei Cantoni di Appenzello Esterno, Argovia, Basilea Città, Sciaffusa e Vaud, che non applicano imposte di culto alle imprese. Neuchâtel disciplina la materia con un concordato tra il Cantone e le Chiese, concordato che prevede un’imposizione volontaria. Pertanto, osserva Bernasconi, il Ticino «costituisce un unicum nel contesto intercantonale svizzero». Un unicum che, secondo l’esperto, pone un problema di compatibilità con la Costituzione: «Non potendo invocare la libertà di credo e di coscienza» le imprese commerciali «dovrebbero essere assoggettate all’imposta di culto». Per questo l’articolo del decreto legislativo cantonale che lascia facoltà di esenzione anche a queste aziende «potrebbe, al limite, confliggere con quanto stabilito dalla costante giurisprudenza del Tribunale federale» in applicazione della Costituzione. «Il legislatore ticinese ha pertanto previsto una disposizione (...) che, a mio avviso – scrive Marco Bernasconi – potrebbe essere, almeno a livello teorico, contraria all’interpretazione di una norma costituzionale (...) di rango gerarchicamente superiore».

Dal canto suo il Tribunale federale, ricorda Bernasconi, «ha sempre rifiutato di prendere in considerazione, ai fini dell’imposizione delle persone giuridiche, le convinzioni religiose o filosofiche delle persone fisiche che si posizionano dietro ad esse». Un orientamento, questo, che è anche quello della Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, ben 40 anni fa, «si era rifiutata di entrare nel merito di un ricorso di un’azienda proprio in virtù della considerazione secondo cui le aziende che perseguono uno scopo economico non possono avvalersi di quanto previsto dall’articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo in merito alla libertà di pensiero, coscienza e religione». Va detto che la giurisprudenza contrasta, in Svizzera, con quanto sostiene la dottrina, la quale è molto dubbiosa su questo punto. In Ticino la questione giuridica non si è mai posta, anche perché, ricorda Bernasconi, le imposte di culto non sono mai state riscosse in via obbligatoria a carico delle persone giuridiche e quindi nessun’azienda si è mai rivolta al Tribunale federale. Per questo, si legge nell’articolo pubblicato su «Novità fiscali», ci si chiede se «la giurisprudenza del Tribunale federale espressa in materia sia applicabile anche alle potenziali fattispecie ticinesi», anche perché, come indicato sopra, la normativa ticinese è l’unica, tra i 17 Cantoni che tassano le aziende con l’imposta di culto, a concedere l’esenzione su richiesta. «In assenza di una sentenza dei giudici federali – conclude Bernasconi – la questione rimane insoluta».

L'intervista: «Prima di cambiare è necessario un confronto politico costruttivo»

Marco Bernasconi, quello dell’imposta di culto è un terreno minato in Ticino. Nel 1992 è stata trovata una soluzione che ha perlomeno calmato le acque. Perché riaprire ora il dibattito?
«L’imposta di culto ha origine antiche in Ticino poiché già venne istituita nella Legge sulle imposte della Repubblica Elvetica nell’ottobre 1798, d’ispirazione napoleonica. In quegli anni si è, inoltre, delineata una contrapposizione tra laici e clericali che ha caratterizzato in seguito la storia ticinese. Basti ricordare l’incameramento dei beni ecclesiastici avvenuto dal 1812 al 1857 e le vivaci discussioni in questo periodo sull’imposta di culto. In uno studio del 1930 del sacerdote Emilio Cattori (I beni ecclesiastici incamerati) si scriveva quanto segue: “Le imposte! Le imposte comunali, cantonali, federali, patriziali e consortili non incontrano particolari e gravi difficoltà. Quando invece si tratta di imposte per il culto, allora la cosa cambia aspetto: nessuno degli amministratori vorrebbe rendere gravosa, finanziariamente, l’appartenenza alla propria religione, per il timore che possa derivare un danno spirituale. La situazione diviene delicata”. Ancora lo scorso anno i Liberi pensatori avevano proposto un’iniziativa popolare, che non raccolse le firme necessarie, nell’intento di cancellare dalla Costituzione ticinese la personalità di diritto pubblico della Chiesa cattolica e della Chiesa evangelica riformata, con la conseguenza di far cadere contemporaneamente la normativa che istituì nel 1992 l’imposta di culto. Nel contempo sono divenute sempre più pressanti le difficoltà finanziarie della Chiesa cattolica e, per quanto è dato sapere, anche della Chiesa evangelica riformata. Sulla base di queste considerazioni si può affermare che il dibattito sull’imposta di culto nel canton Ticino non viene certamente riaperto da questo mio articolo: è sempre stato periodicamente oggetto di discussione nella politica ticinese».
Non sarebbe meglio attendere un eventuale ricorso e un’eventuale sentenza del TF sul caso ticinese?
«Il tema riferito all’imponibilità o meno delle persone giuridiche con finalità commerciali resta aperto sino al momento in cui il Tribunale federale prenderà una decisione a questo proposito. Affinché il Tribunale federale possa pronunciarsi sono necessari una decisione di imposizione da parte delle autorità ecclesiastiche competenti e un ricorso della persona giuridica interessata. Non è dato sapere oggi sino a quando si dovrà attendere una decisione in tal senso. Per questa ragione è opportuno chiedersi già sin d’ora se e su quali basi giuridiche le società con scopo commerciale siano imponibili o meno».
Al di là della questione specifica dell’esenzione oggi possibile per le aziende, perché il decreto del 1992 è insoddisfacente?
«Il decreto sull’imposta di culto del 1992 fu giudicato sin dal momento della sua adozione sia dal Consiglio di Stato sia dai partiti politici soltanto un primo passo verso la definitiva soluzione a questo problema. La normativa venne ritenuta insoddisfacente a fronte delle lacune e dei quesiti interpretativi che lasciava irrisolti. Già nel rapporto della Commissione speciale tributaria del 27 ottobre 1992, a tal proposito, si affermava come il decreto fosse – ed è tuttora - parziale, incompleto, frutto di una mediazione tra le forze politiche. Ancora la Commissione osservava che il decreto lasciava insolute le questioni inerenti al “finanziamento in generale delle Chiese riconosciute”. Dopo più di 25 anni, questo decreto, ritenuto a suo tempo insoddisfacente, non ha subito alcuna modifica, nonostante le carenze che da più parti gli vennero attribuite».
Quale potrebbe essere la soluzione?
«Non è facile proporre una soluzione adeguata sull’imposta di culto poiché la questione ancor prima di essere amministrativa e giuridica è politica e storica. Lo scontro tra gli schieramenti di favorevoli e contrari all’imposta di culto ha origini antiche, come ho affermato all’inizio, e la contrapposizione è ancora oggi esistente: basti pensare alla proposta d’iniziativa popolare dello scorso anno promossa dai Liberi pensatori, volta a disconoscere la personalità di diritto pubblico alle due confessioni religiose riconosciute dalla Costituzione ticinese. Prima di proporre l’abrogazione della normativa esistente, o l’introduzione di una nuova legge, è necessario un costruttivo confronto politico. Molto probabilmente trovare una soluzione condivisa risulterà estremamente difficile e necessiterà non solo di buona volontà, ma anche di tempo».