«Pagani ha agito correttamente», ma non mancano i suggerimenti

«Il Consiglio della Magistratura si è pronunciato sulla segnalazione ricevuta il 27 agosto 2026 dalla Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio (...) concludendo, dopo approfondita valutazione, che non sussistono elementi per aprire un procedimento disciplinare e sanzionare il magistrato».
Inizia così il lungo e circostanziato comunicato stampa inviato oggi dal Consiglio della Magistratura (CdM), chiamato ad esprimersi sull’operato del procuratore generale, Andrea Pagani, in relazione al modo in cui lo stesso pg gestì una querela di parte risalente al 2021 contro il consigliere di Stato Caludio Zali.
A presentare quella querela al Ministero pubblico, nel 2021, fu la 52.enne di Melide, tragicamente scomparsa questa estate nelle acque del Ceresio.
Nel 2021, il procuratore generale, fatte le sue valutazioni, decise di non aprire un procedimento penale a carico di Zali, e il 4 novembre 2021 firmò un decreto di non luogo a procedere archiviando il caso.
Trascorsi cinque anni, nel pieno della bufera istituzionale, la Sottocommissione Vigilanza del Gran Consiglio ha ricevuto «uno scritto anonimo» contenente una serie di accuse, riguardanti specifici atti ed omissioni, sull’operato del procuratore generale in relazione al modo in cui gestì quell’incarto.
Questo scritto è stato quindi girato dalla Sottocommissione Vigilanza al Consiglio della Magistratura, l’organo incaricato di sorvegliare l’operato della magistratura, affinché ne valutasse il contenuto e si esprimesse sull’agire del pg.
«Abbiamo sentito il magistrato a più riprese chiedendo di prendere posizione su alcuni aspetti puntuali o poco chiari; inoltre, abbiamo chiesto di rivedere l’incarto del 2021 estrapolando quello che, secondo noi, era di ausilio per dirimere la questione», spiega al Corriere del Ticino il presidente Damiano Stefani. Il risultato è una decisione corposa di oltre 20 pagine. Un lavoro certosino, il più completo possibile «per fugare ogni dubbio», precisa Stefani.
La riflessione del Consiglio della Magistratura, però, si è spinta oltre, fornendo anche tutta una serie di considerazioni aggiuntive che solitamente non entrano in linea di conto in decisioni simili.
Il CdM, spiega infatti Stefani, si occupa degli aspetti disciplinari, ossia «verifica unicamente se il magistrato abbia violato i propri doveri, adottando comportamenti a tal punto errati da compromettere la sua posizione e ledere l’immagine e la dignità della magistratura». L’esistenza di un errore non è quindi di per sé sufficiente a determinare eventuali provvedimenti, precisa il giudice. «Al contempo, il fatto che si sarebbe potuto agire diversamente o meglio non basta, da solo, a fondare una responsabilità disciplinare».
Si poteva fare di più?
Entrando nel merito, per quanto riguarda il modo in cui Pagani gestì la querela di parte, il CdM non ha ravvisato errori procedurali: «Il pg ha sentito le parti, convocando la donna una seconda volta per chiarire i fatti; l’interrogatorio, tuttavia, non ha potuto concludersi». Non solo. Dopo il ritiro della querela, «il magistrato si è rivolto ai medici che l’avevano in cura in quel periodo per accertare se, al momento del ritiro, la donna fosse in grado di comprendere e di decidere liberamente: gli stessi ne hanno confermato la capacità».
Di qui, la conclusione del CdM: «Il decreto di non luogo a procedere emesso dal pg il 4 novembre 2021 per lesioni semplici e minaccia rientrava nelle competenze e nel margine di apprezzamento del magistrato». Insomma, Pagani ha agito correttamente.
Una valutazione di merito netta, che il CdM ha voluto aggiungere per fugare ogni possibile dubbio. «La particolare situazione lo richiedeva», ammette Stefani. «Aleggiavano troppi sospetti e quindi, per il bene della magistratura, abbiamo ritenuto opportuno spingerci anche un po’ oltre rispetto a quello che, normalmente, siamo chiamati a fare come CdM».
E in effetti, il CdM è andato oltre, verificando anche come il pg si sia posto di fronte ad altri possibili reati perseguibili d’ufficio e, inoltre, se avrebbe potuto istruirli ulteriormente. Ma di quali presunti reati parliamo? Il comunicato del CdM parla, senza specificare ulteriormente, di «un presunto trattenimento della donna in un veicolo, fatti astrattamente connotabili, ad esempio, quali possibili sequestro di persona o coazione».
Ebbene, il CdM fa notare che «gli elementi raccolti (dal pg, ndr) non raggiungevano la soglia dei ‘sufficienti indizi di reato’». Stando agli atti, la donna, spiega Stefani, non ha mai voluto chiarire la dinamica dei fatti, e il denunciato, sentito come imputato, si è avvalso della facoltà di non rispondere. «Non essendoci sufficienti elementi per procedere, non è stata ritenuta una violazione disciplinare».
Quanto invece ai possibili reati sessuali contenuti nella segnalazione, il CdM anche in questo caso non ha ravvisato errori procedurali: «Nel 2021 le informazioni erano troppo vaghe e, anche per la mancata collaborazione della denunciante, non vi erano elementi concreti per avviare indagini», spiega Stefani. Anche su questo punto, dunque, il CdM non ha ravvisato alcuna violazione disciplinare.
Possibili accorgimenti
Più in generale, prosegue Stefani, il CdM ha voluto capire se fosse davvero corretto puntare il dito contro il pg, oppure se, alla luce della particolare condizione della vittima, qualcosa avrebbe potuto essere fatto meglio, magari a un altro livello, considerato che della sua situazione si stavano già occupando anche i servizi sociali.
Proprio per questo motivo, il Consiglio della Magistratura, ritenendo importante anche per i magistrati rimettersi sempre in discussione per tentare di migliorarsi, al termine della sua decisione ha aggiunto alcune «indicazioni per il futuro», invitando il Ministero pubblico a valutare due possibili accorgimenti.
Il primo riguarda l’introduzione, per i casi particolarmente delicati, di un principio di «doppio controllo», coinvolgendo almeno un secondo magistrato. Una prassi che, viene ricordato, è già stata adottata nelle ultime procedure. E questo a tutela sia della vittima, sia del magistrato.
«Nei casi particolarmente delicati, il principio dei «quattro occhi», o anche dei «sei occhi» può infatti favorire un confronto più ampio e far emergere nuove possibilità di intervento. Non necessariamente soltanto dal punto di vista penale, ma anche sul piano umano e del possibile sostegno alle persone coinvolte», commenta Stefani.
Il secondo accorgimento concerne invece le situazioni nelle quali il magistrato nutre dubbi sulle condizioni della persona che si ritiene vittima o presunta vittima di un reato, soprattutto nei procedimenti che non sfociano in un’accusa formale. In questi casi, a tutela della presunta vittima il CdM ritiene che potrebbe essere utile acquisire anche brevi informazioni dalla sua cerchia più stretta o dai servizi già attivi sul territorio. «A prescindere dal caso concreto, favorire il più possibile la comunicazione tra autorità penali inquirenti e la rete sociale, nei limiti imposti dalla protezione dei dati e dalle altre leggi, può essere importante per fornire a tutti gli operatori implicati informazioni utili a valutare come intervenire nel modo migliore per aiutare chi è in difficoltà. Soprattutto nelle situazioni in cui il procedimento penale, che segue regole ben precise, per un motivo o per l’altro non ha un seguito».
