Berna

Se il reato di tortura non esiste: «La politica di fronte a un bivio»

La Commissione degli affari giuridici del Nazionale deve decidere se sottoporre al plenum il progetto di legge che chiede di inserire nel Codice penale il reato come fattispecie a sé stante - In determinate circostanze oggi i torturatori in Svizzera possono rimanere impuniti
©MARTIAL TREZZINI
Francesco Pellegrinelli
30.10.2025 06:00

Ecco un buon esempio di come la politica spesso si trovi a ragionare su aspetti che il senso comune darebbe per scontato. Di che cosa parliamo? Del reato di tortura. Perché? Perché nel diritto penale svizzero questa fattispecie non esiste ancora come reato autonomo; e – soprattutto – perché oggi e domani la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale deciderà se andare avanti con un progetto di legge che, appunto, intende inserire questo delitto nell’ordinamento giuridico svizzero.

Piccolo recap: entrambe le commissioni degli affari giuridici hanno già approvato il principio contenuto nell’iniziativa del consigliere nazionale Beat Flach (Verdi Liberali) volto a introdurre la tortura nel Codice penale. Ne è seguito un avamprogetto di legge che, terminata la consultazione, la commissione del Nazionale dovrà decidere se presentare al plenum per l’esame durante la sessione invernale. Insomma, oggi si decide: dentro o fuori.

Strumento di cooperazione

Diciamolo subito: tutti i partiti sono favorevoli, tranne l’UDC che in commissione ha sollevato alcune criticità, poi riprese anche da alcuni Cantoni, tra cui il Ticino, nonché dai Direttori cantonali di Giustizia e Polizia durante la consultazione (vedi box). Il nodo principale della discussione ruota attorno a una domanda semplice ma fondamentale: l’attuale ordinamento giuridico svizzero, con i reati di lesione personale, coazione, sequestro di persona, rapimento, abuso di autorità, è sufficiente a punire adeguatamente i comportamenti condannati? Oppure serve un reato specifico? Per i sostenitori del cambiamento la questione è chiara, come spiega Marco Sassòli, professore onorario di diritto internazionale a Ginevra, nonché vicepresidente della Sezione svizzera della Commissione internazionale di giuristi, ONG a favore della promozione del reato specifico di tortura: «L’elemento più importante è che, allo stato attuale, se qualcuno commette un sequestro di persona o un atto di tortura all’estero – ad esempio in Turchia – e poi si trova in Svizzera, la Confederazione non può procedere penalmente, salvo che l’autore sia cittadino svizzero o la vittima abbia la cittadinanza svizzera». Con il nuovo articolo proposto dall’iniziativa, invece, si introdurrebbe una competenza universale: «La Svizzera potrebbe perseguire chiunque abbia commesso torture o crimini simili, purché si trovi sul suo territorio. E questo è fondamentale per evitare che i torturatori trovino rifugio impunito in qualche Paese, Svizzera compresa». Proprio questa stessa necessità, all’inizio degli anni 2000, aveva giustificato l’adozione rapida da parte della Confederazione di disposizioni sul genocidio e sui crimini contro l’umanità.

Per inciso: la tortura, se commessa come crimine contro l’umanità o crimine di guerra, già oggi è punita. Molti casi, però, sfuggono a queste categorie. Un caso emblematico – ricorda Sassòli – è quello di Pinochet: il Regno Unito ha potuto arrestarlo solo grazie all’esistenza di un reato specifico con applicazione extraterritoriale: «Senza tale norma, Londra non avrebbe avuto competenza, perché né Pinochet era cittadino britannico né le vittime lo erano».

In quest’ottica, il reato specifico faciliterebbe anche la cooperazione giudiziaria internazionale, in virtù di un principio che la Svizzera, peraltro, ha riconosciuto senza esitazioni da subito, ossia nel 1986, aderendo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura. «Fedele alla sua tradizione umanitaria, la Svizzera ha assunto un ruolo di peso in tutte le tappe a favore della lotta mondiale contro la tortura, senza però adattare il suo ordinamento giuridico». Un atteggiamento che Sassòli giudica incoerente, oltre a pregiudicare l’immagine della Svizzera quale culla del diritto umanitario. «È una questione di credibilità internazionale e di rispetto del diritto internazionale. Gli organi dell’ONU hanno rilevato che la Svizzera non è pienamente conforme alla Convenzione contro la tortura. Ma è anche una questione di dignità umana: è incoerente che un Paese dichiaratamente contrario alla tortura non preveda questo reato nel proprio Codice penale. Inoltre, la Svizzera, che in passato ha criticato altri Stati per pratiche di tortura, rischia di perdere autorevolezza se non colma questa lacuna».

Ma come spiegare questa cautela? «La Svizzera è sempre stata molto più umanitaria e progressista nel discorso internazionale che nella legislazione nazionale. Spesso, Berna non attua quello che Ginevra predica. Per esempio, il genocidio è stato incluso nel Codice penale solo agli inizi degli anni 2000; il crimine di aggressione invece è ancora in fase di discussione. Come mai? Da una parte perché questi reati difficilmente si verificano in Svizzera, dall’altra in quanto negli ultimi anni, il clima globale in materia di protezione dei diritti umani è diventato più critico e meno progressista. Autorità e istituzioni internazionali sono oggi più soggette a critiche e tendenze di chiusura. Questo purtroppo si é anche verificato in Svizzera».

Linee rosse ad uso interno

Secondo Sassòli, tuttavia, la presenza del reato specifico nel Codice penale svizzero avrebbe anche, per così dire, un impiego «interno» nel fissare linee rosse invalicabili tra chi esercita la forza a nome dello Stato e chi, invece, si trova in una situazione di limitazione della propria libertà. «Anche in questo caso è necessario definire con chiarezza il reato di tortura come forma specifica di un rapporto di dominio assoluto tra l’autore e la vittima. È necessario per proteggere chi esercita la forza da accuse improprie di tortura e, al contempo, per delineare in modo chiaro il limite entro cui è possibile esercitare questa forza a tutela della eventuale vittima». Ogni privazione di libertà comporta infatti un rischio di abuso. Rischio che secondo Sassòli lo Stato deve prevenire e inquadrare meglio: «Per prevenire gli eccessi più gravi si propone di inserire nel Codice penale misure di protezione che si fondano sulla dignità umana. Al contempo, si garantisce un quadro chiaro per chi ha il compito di fare rispettare l’ordine pubblico».

Due varianti

Di fatto, la decisione del Parlamento di introdurre il reato specifico di tortura dipenderà anche da come sarà formulata la norma, cioè dalla sua portata concreta. Nel progetto preliminare, la Commissione propone infatti diverse opzioni che si distinguono soprattutto su un punto cruciale: chi può essere riconosciuto come autore di tortura? In generale, si parla di tortura quando a commetterla sono attori statali o parastatali, perché è proprio l’abuso del monopolio della forza pubblica a renderla particolarmente grave. Ma le Camere potrebbero anche scegliere una strada più ampia, includendo i privati tra i possibili autori. «Anche questi infatti possono commettere atti crudeli in una situazione di dominio assoluto su una vittima».

Il Consiglio di Stato ticinese è contrario alla creazione di un reato specifico di tortura nel diritto penale svizzero. I motivi sono contenuti nella riposta alla consultazione sull’iniziativa Flach dello scorso 26 marzo. Le ragioni sono riassunte in quattro punti. In primo luogo, il Consiglio di Stato è scettico perché ritiene che il diritto penale non debba essere usato per mandare messaggi politici, ma servire solo a proteggere beni giuridici fondamentali e a garantire la convivenza sociale. Inoltre, «il reato proposto con l’avamprogetto è formulato in modo troppo vago. È da temere che i tribunali debbano assumere la funzione del legislatore». Il Consiglio di Stato ritiene inoltre che non esista una vera lacuna giuridica, poiché i comportamenti riconducibili alla tortura sono già punibili attraverso altri articoli del Codice penale (come lesioni personali, sequestro o abuso di autorità). Inoltre, le pene previste dal disegno di legge risultano incoerenti con il sistema penale svizzero, poiché sarebbero più basse di quelle previste per crimini simili, come i crimini contro l’umanità o le violazioni delle Convenzioni di Ginevra.