SECO

Disoccupazione, stesse regole per i frontalieri e i residenti

Un lavoratore UE rimasto senza impiego in Svizzera avrà diritto alle medesime prestazioni di chi vive nella Confederazione. Da Bruxelles è arrivato il primo via libera alla riforma: l’approvazione finale è prevista per l’estate – Berna non si sbilancia sui costi
©PETER KLAUNZER

Non oggi, non domani, ma il cambio di paradigma è dietro l’angolo. Questa mattina, gli ambasciatori dei governi dell’UE riuniti nel Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) a Bruxelles hanno dato il primo via libera alla riforma che riscrive le regole di coordinamento della sicurezza sociale e sposta l’onere del pagamento dei sussidi di disoccupazione dal Paese di residenza («Lex Loci Domicilii») al Paese di ultimo impiego («Lex Loci Laboris», cfr. edizione del CdT di ieri).

Ciò significa che in futuro (qualora Berna decidesse di aderire), la Svizzera potrebbe farsi carico delle indennità di un frontaliere rimasto senza lavoro. Non è detta l’ultima parola: oltre ai passaggi formali ancora necessari a Bruxelles, per la Confederazione non vige alcun automatismo. La Svizzera avrà la possibilità di valutare internamente la possibile adozione di questo provvedimento. Servirà «l’esplicito consenso della Svizzera», conferma la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Tappa intermedia

Le autorità federali, dal canto loro, non intendono esprimersi sulla questione «fino a quando non sarà stata emessa una decisione definitiva». La SECO ricorda infatti che la decisione di oggi rappresenta solo una tappa intermedia. L’approvazione definitiva da parte dell’Aula plenaria dovrebbe essere calendarizzata a luglio, seguita quindi dall’ultima validazione da parte dei governi.

Berna, a oggi, può solo limitarsi a guardare e aspettare. Spetterebbe infatti all’UE, in caso di adozione formale della revisione, inserirla all’ordine del giorno del Comitato misto Svizzera-UE. L’UDC, ricordiamo, ha già chiesto al Consiglio federale di «opporsi con fermezza» già all’interno di questo consesso.

Una cosa, tuttavia, è già chiara sin da ora: «Qualora la Svizzera adottasse questo nuovo approccio, un frontaliere disoccupato, cittadino UE, avrebbe diritto alle stesse prestazioni dei residenti in Svizzera, alle stesse condizioni», conferma al Corriere del Ticino la SECO. In altre parole, le disposizioni della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sarebbero applicabili sia agli uni che agli altri. Varranno pertanto le stesse regole, sia per quanto riguarda il periodo di contribuzione (aver svolto un’attività lucrativa per almeno 12 mesi negli ultimi 2 anni), sia per beneficiare delle prestazioni (fino a 260, 400 o 520 indennità giornaliere che possono essere riscosse in un «termine quadro» di due anni).

Oggi, invece, i frontalieri (con permesso G) ricevono di regola le indennità di disoccupazione nel Paese di residenza (come l’Italia). Possono tuttavia beneficiare dei servizi dell’Ufficio regionale di collocamento (URC), nella regione dell’ultimo posto di lavoro in Svizzera, ed essere seguiti nella ricerca di un nuovo lavoro nella Confederazione.

Circa 21 milioni verso l’Italia

Con il sistema attuale, nelle indennità dei frontalieri senza lavoro la Confederazione interviene solo in modo limitato, rimborsando allo Stato di residenza del frontaliere tra le tre e le cinque mensilità, con un saldo quindi decisamente favorevole per la Svizzera. Dai dati della SECO, lo scorso anno i rimborsi a Francia, Germania, Austria e Italia sono ammontati complessivamente a 283,3 milioni di franchi, di cui 21,1 milioni verso l’Italia. La scorsa settimana, i giornali di CH Media indicavano che i costi per la Svizzera potrebbero aumentare tra 500 milioni e un miliardo di franchi in più all’anno (sono oltre 410 mila le persone residenti all’estero che lavorano in Svizzera). Per la SECO, tuttavia, «una stima dei costi aggiuntivi dipende dalla versione definitiva della revisione del regolamento UE». Pertanto, finché questi lavori non saranno conclusi, non è possibile effettuare una stima plausibile dei costi aggiuntivi.

Ventidue settimane

Perché il Paese del luogo di lavoro diventi responsabile dell’indennità in caso di perdita di lavoro, sarà necessario avervi versato contributi per almeno 22 settimane consecutive. Se il lavoratore decide di rientrare nello Stato di residenza e di cercare lì una nuova attività, invece, la «portabilità» transfrontaliera del sussidio ricevuto dal Paese di ultimo impiego dura di regola sei mesi, ma può essere prolungata a discrezione di chi eroga la prestazione. «I sei mesi si applicherebbero solo se il lavoratore frontaliere dovesse avvalersi dell’esportazione delle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione», precisa la SECO.

Cosa significa, concretamente? Se un frontaliere residente a Varese si iscrive all’URC di Lugano e continua a cercare un impiego in Svizzera, non si applica questo limite di sei mesi. Anzi, viene parificato a un disoccupato svizzero. Se il lavoratore continua a essere disponibile per il mercato del lavoro svizzero, sarà proprio la Svizzera a essere responsabile per la disoccupazione. Il frontaliere, pertanto, non dovrebbe cercare lavoro in Italia per ottenere le indennità da parte della Confederazione.

Oltre dieci anni di negoziati

Il cambio di passo, particolarmente rilevante per gli oltre 2 milioni di lavoratori frontalieri attivi in Europa, arriva dopo oltre 10 anni di negoziato e una serie di battute d’arresto. Oggi, a Bruxelles, sono stati 21 su 27 i Paesi a dire sì alla riforma, in rappresentanza dell’82% della popolazione europea: numeri solidi, li ha definiti una fonte diplomatica, visto che per l’ok bastavano rispettivamente 15 Stati e il 65% della popolazione. Contrari Lussemburgo, Danimarca, Paesi Bassi e Polonia; l’Austria si è astenuta, mentre l’Ungheria ha messo una riserva in attesa del voto finale in estate.

Dopo l’entrata in vigore, l’applicazione sarà graduale: le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione, in particolare, scatteranno solo dopo cinque anni - quindi verosimilmente nel 2031 - per dare ampi margini ai sistemi nazionali di previdenza sociale di adeguarsi. E agli Stati non-UE, eventualmente, la possibilità di negoziare. Fa eccezione il Lussemburgo, che ha ottenuto di allungare il termine a sette anni poiché il 44% della forza lavoro è composta da frontalieri.