Svizzera

Premi meno onerosi, nel 2026 entra in vigore il controprogetto

Ogni Cantone dovrà versare un contributo annuo minimo per finanziare la riduzione dei premi di cassa malati, nonché stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati
© CdT/ Chiara Zocchetti
Ats
12.09.2025 11:27

Dal primo gennaio, i Cantoni dovranno prestare un contributo minimo al finanziamento delle riduzioni dei premi delle casse malati. Per quella data, il Consiglio federale ha infatti deciso l'entrata in vigore del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati».

Ciò consentirà di garantire che le riduzioni evolvano in modo proporzionale ai premi e che l'onere finanziario rimanga sostenibile per le economie domestiche. Inoltre, i Cantoni dovranno definire un obiettivo sociale, cioè stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile, indica una nota governativa odierna.

Stando al controprogetto indiretto all'iniziativa popolare, bocciata in votazione il 9 giugno 2024, ogni cantone dovrà versare un contributo annuo minimo per finanziare la riduzione dei premi di cassa malati, corrispondente a una quota tra il 3,5% e il 7,5% delle spese lorde cantonali dell'assicurazione obbligatoria.

In futuro, quindi, i Cantoni dovranno aumentare i loro contributi a ogni incremento sul proprio territorio dei costi a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), cosa che la Confederazione già fa. L'entità della quota minima dipende dalla misura in cui i premi gravano sul 40% degli assicurati con il reddito più basso domiciliati sul territorio cantonale, viene precisato.

Inoltre, stando al controprogetto, i Cantoni devono stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati. Tale integrazione è stata approvata dal Parlamento nel settembre del 2023. Tuttavia, non è stato indicato alcun valore concreto. Nel caso in cui un Cantone non avesse definito la quota massima entro quattro anni dall'entrata in vigore della modifica alla legge, la stessa verrebbe fissata dal Consiglio federale.

L'UFSP determinerà le spese cantonali lorde, così da poter fissare contemporaneamente in via definitiva sia il contributo minimo dei singoli Cantoni sia i sussidi della Confederazione per l'anno civile seguente, per consentire ai Cantoni di allestire di conseguenza i loro preventivi, viene ancora sottolineato.

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