Sentenza

«Disoccupati anziani non penalizzati se consumano la sostanza»

Lo ha ricordato il Tribunale federale (TF) respingendo un ricorso della Cassa di compensazione del Canton Ticino
©Chiara Zocchetti
Ats
24.04.2024 12:01

Il fatto che un disoccupato anziano abbia speso una buona parte della sua sostanza non è determinante per il diritto a ricevere le prestazioni transitorie. Lo ha ricordato il Tribunale federale (TF) respingendo un ricorso della Cassa di compensazione del Canton Ticino.

Nel settembre 2022, un assicurato residente in Ticino ha presentato domanda di prestazioni transitorie per disoccupati anziani. La cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha respinto la richiesta perché l'uomo aveva speso più di 120.000 franchi della sua prestazione di libero passaggio nei 18 mesi precedenti.

Deducendo il fabbisogno del disoccupato, la Cassa ha stimato che si tratta di una «rinuncia volontaria a parti di sostanza» per un importo di 71'000 franchi. Ha stimato quindi che il patrimonio del richiedente superava il limite massimo di 50.000 franchi stabilito per avere diritto alle prestazioni transitorie.

Il Tribunale cantonale ticinese ha accolto il ricorso dell'assicurato: secondo la Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD) la «rinuncia a proventi e parti di sostanza» viene presa in conto solo dopo l'insorgere del diritto alle prestazioni.

La decisione della corte cantonale è stata a sua volta impugnata dalla cassa di compensazione. Quest'ultima ha sostenuto davanti al Tribunale federale che esiste un problema di coordinamento tra le prestazioni transitorie per disoccupati anziani e le prestazioni complementari.

In una sentenza pubblicata oggi, la quarta Corte di diritto pubblico del TF riconosce che l'intenzione del legislatore era quella di allineare il più possibile i due sistemi. Di conseguenza, la giurisprudenza sulle prestazioni complementari può essere utilizzata in linea di principio per interpretare le disposizioni sulle prestazioni transitorie.

Tuttavia, è necessario fare un'eccezione per quanto riguarda la rinuncia a proventi e parti di sostanza. La Legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani precisa infatti all'articolo 13 che è determinante solo il tempo trascorso dall'insorgere del diritto alle prestazioni e non prevede la retroattività, hanno confermato i giudici.