In aula

«Documentazione falsa per ingannare i giudici»

Condannato un cittadino italiano che ha creato un contratto fittizio e modificato degli scambi di mail per permettere alla sua correa, già condannata, di far valere la sua tesi in Pretura a Lugano – La vicenda rientra nella costruzione di un ospedale pediatrico in Kosovo
© CdT/Chiara Zocchetti
Valentina Coda
16.09.2026 18:00

Il suo nome era già noto alla giustizia. D’altronde, compariva tra le righe di un atto d’accusa che aveva poi portato alla condanna di una 47.enne kosovara – sua correa – per tentata truffa. Era quindi questione di tempo prima che l’uomo, un 45.enne cittadino italiano, comparisse anch’egli alla sbarra. L’imputato in aula penale non ci ha però mai messo piede (il processo si è celebrato in contumacia), ma il dibattimento ha avuto luogo e, anche in questo caso, ha portato ad una sentenza di condanna. La vicenda rientra in un inganno ai danni dello Stato, più precisamente della Pretura di Lugano, con sullo sfondo il progetto per la costruzione di un ospedale pediatrico a Pristina, in Kosovo. Ebbene, la donna si era inventata di sana pianta di aver avuto un contratto di consulenza con una delle società luganesi dell’ex presidente del Kosovo Behgjet Pacolli impegnata nella costruzione del nosocomio. La 47.enne voleva quindi batter cassa per le sue prestazioni (due milioni di franchi) e ha consegnato ai suoi legali tutta una serie di documenti (falsi) a sostegno della sua tesi. Documenti che sono poi stati prodotti in Pretura. Ma chi li creava? L’imputato, motivo per cui è stato ritenuto colpevole di ripetuta falsità in documenti e condannato a una pena pecuniaria di 180 aliquote sospesa per 2 anni.

La difesa impallina le perizie

Il nodo al centro del dibattimento andato in scena oggi davanti alla Corte delle assise correzionali verteva su un unico punto: ci sono prove per stabilire che sia stato il 45.enne a creare la documentazione fittizia utile alla donna per far valere la sua tesi in Pretura? Parliamo del famoso contratto recante la firma di Pacolli e altri documenti contenenti scambi di messaggi di posta elettronica. Per la procuratrice pubblica Francesca Nicora – che ha rappresentato l’accusa anche nel procedimento penale a carico della donna – una perizia calligrafica ha stabilito che la firma dell’ex presidente del Kosovo era falsa, così come altre perizie informatiche hanno accertato la manomissione dei contenuti delle mail, oltre a riscontrare evidenti errori di battitura e traduzioni errate tra italiano e inglese. «È stato abile, scaltro e ha impiegato tempo ed energia per creare questi documenti fittizi, che avevano l’evidente scopo di ingannare i giudici civili. Oltre a ciò si è sottratto anche alle sue responsabilità, visto che oggi non è qui presente in aula». La pp aveva chiesto che l’uomo fosse condannato a 8 mesi sospesi per 2 anni. Di contro, il patrocinatore dell’imputato, l’avvocato Massimiliano Parli, si è scagliato contro le perizie, in particolare sull’operato del perito che ha redatto quelle informatiche. «Ha agito a mano libera farcendo le risultanze di interpretazioni personali e ha tratto considerazioni che esulavano dalle sue competenze, sostituendosi agli inquirenti», ha detto Parli, contestando sia il metodo sia la «dilatazione del suo ruolo». In virtù del principio in dubio pro reo, il difensore ha chiesto il proscioglimento dell’imputato, visto che «non esistono prove che sia stato il mio assistito a falsificare i documenti e che lo abbia fatto per gli scopi asseriti dalla pp. Inoltre, all’epoca la donna e l’imputato avevano una relazione sentimentale e quest’ultima aveva accesso agli strumenti informatici del mio assistito». Nonostante la Corte abbia ritenuto «pertinenti» le argomentazioni di Parli, le perizie «sono state eseguite secondo i principi del diritto civile», quindi «ineccepibili». «La donna aveva già ammesso che i documenti erano stati preparati dall’imputato assumendosi poi le responsabilità della truffa, tanto che non ha impugnato la sentenza di condanna», ha detto il presidente della Corte, Amos Pagnamenta. L’atto d’accusa nei confronti dell’imputato è stato infine confermato.

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