Giustizia

Forse ingenuo o forse avido, ma in ogni caso colpevole

Condannato a 6 anni di carcere un corriere della droga fermato lo scorso maggio a Stabio con 8 kg di cocaina – La difesa ha sostenuto che non sapesse quanta droga trasportasse, ma la Corte ha sposato la linea della pubblica accusa: «Ha messo in pericolo la vita altrui per un facile guadagno»
©CdT/Chiara Zocchetti
Lidia Travaini
04.02.2026 16:00

Una storia simile a tante altre terminate prima con il fermo al confine, poi in aula penale, ma non per questo trascurabile o non grave. Anzi, gli effetti sulla vita del 23.enne alla sbarra oggi di quell’errore fatto nel maggio dell’anno scorso sono considerevoli: 6 anni di reclusione e 10 di espulsione dalla Svizzera. Poco importa se a portarlo a delinquere sia stata l’ingenuità, come sostenuto dalla sua patrocinatrice, o la prospettiva di un facile guadagno, come invece sostenuto dalla pubblica accusa (una linea sposata dalla giudice Monica Sartori-Lombardi che ha presieduto la Corte delle Assise criminali).

L’uomo è stato condannato per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti, un reato che in aula non è mai stato messo in discussione. Anche perché l’imputato, il 28 maggio scorso al valico di Stabio, è stato colto con le mani nel sacco. O meglio: con la cocaina nell’auto, in un vano creato appositamente. Otto i chilogrammi di stupefacente nascosti e chiusi a chiave nel ricettacolo, e che avrebbero dovuto compiere il tragitto tra la Germania e l’Italia, nello specifico Torino. Città in cui però l’albanese 23.enne non è mai arrivato.

Quanti chilogrammi?

Ad essere stato messo in dubbio, dall’avvocatessa della difesa Debora Deias, è il quantitativo di stupefacente da considerare per la commisurazione della pena, non 8 chili ma un paio: «Il quantitativo non l’ha deciso lui, non lo conosceva quando ha accettato l’incarico e prima di partire. È stato escluso da tutti gli atti preparatori, era un semplice corriere senza potere decisionale», ha evidenziato. E ancora: «Lui sapeva che sarebbe stata creata un’intercapedine nell’auto, ma nonostante sia stato coinvolto nell’inserimento dei panetti nel vano, non ha capito che erano 8 kg, era estremamente stressato. Se lo avesse capito, non avrebbe fatto il viaggio. È stato tratto in inganno. Per la difesa si deve tenere conto della sua rappresentazione errata della realtà».

Una visione della vicenda, quella della difesa, piuttosto lontana da quella della pubblica accusa. La procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha infatti espresso dubbi anche in merito al fatto che quello del 28 maggio sia stato l’unico trasporto di stupefacente compiuto dall’imputato: «È difficile pensare che degli sconosciuti incontrati in un bar diano 8 kg di cocaina al primo colpo a una persona che non conoscono. Ma l’inchiesta non ha trovato elementi a sostegno di questa ipotesi». Il singolo viaggio da corriere della droga non riduce tuttavia la gravità del fatto: «Ha messo a repentaglio il bene più prezioso, la vita delle persone, tante persone, solo per un facile guadagno e malgrado avesse un lavoro», ha aggiunto Canonica Alexakis definendo grave la colpa sia oggettiva che oggettiva e proponendo per l’uomo una pena di 6 anni di reclusione, più 15 anni di espulsione dalla Svizzera.

Per la difesa la pena soggettivamente invece non è grave: «È un ragazzo che si è prestato al trasporto di stupefacenti in un momento di debolezza, è una pedina perfetta: giovane, pulito e ingenuo», ha sostenuto Deias chiedendo 36 mesi di reclusione (o non più di 42), parzialmente sospesi per un periodo di prova anche di 5 anni. Una sospensione che nel concreto doveva tradursi nella scarcerazione immediata visti gli 8 mesi di detenzione già scontati. «Non ci opponiamo a un’eventuale espulsione», ha concluso.

La tesi della difesa non ha però fatto breccia nella Corte (coadiuvata dagli assessori giurati). «La colpa è grave anche dal profilo soggettivo – ha sentenziato la giudice Sartori-Lombardi –: ha agito per meri scopi egoistici. Se quando ha acconsentito al trasporto fosse o no a conoscenza del quantitativo non ha alcuna rilevanza ai fini del giudizio, ciò che conta è che incondizionatamente ha accettato di trasportare una sostanza assai nociva e pericolosa per la salute altrui. Aveva piena libertà di scegliere la via della legalità, ma non l’ha fatto». La pena stabilita è di 6 anni di reclusione, più 10 di espulsione dalla Svizzera.

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