Frontalieri e tassa sulla salute, ecco la mozione: «I ristorni vanno sospesi»

Le tensioni lungo il confine, parliamo di frontalieri, ristorni e tassa sulla salute, non accennano a diminuire. Se a fine gennaio era stato Christian Vitta, direttore del DFE, a lanciare il sasso, chiedendo di intervenire proprio sui ristorni, in queste ore è stato invece Massimo Mastromarino, sindaco di Lavena Ponte Tresa e presidente dell'ACIF, l’Associazione Comuni Italiani di Frontiera, a criticare l'uscita di Lorenzo Quadri sul Mattino. Chiedendo, in sostanza, di utilizzare i canali istituzionali e di non ridurre il tema a una battaglia elettorale.
Ora, al capitolo bisogna aggiungere una mozione interpartitica inviata al Gran Consiglio e sottoscritta da Alessandro Speziali (PLR), Fiorenzo Dadò (Centro), Alain Bühler (UDC) e Daniele Piccaluga (Lega dei Ticinesi). Mozione che chiede, citiamo, «la sospensione totale o parziale del riversamento all’Italia dell’imposta alla fonte sui frontalieri a seguito della violazione dell’articolo 9 dell’accordo sui frontalieri tramite l’introduzione dell’imposta sanitaria italiana».
«Negli ultimi mesi – si legge nel testo – sono emersi elementi di grave criticità concernenti l’accordo fiscale tra Svizzera e Italia relativo ai lavoratori frontalieri. L’Italia ha recentemente introdotto nella sua legge di bilancio le norme che concretizzano il nuovo prelievo comunemente denominato tassa sulla salute, formalmente presentato come contributo ma che, per natura, meccanismi applicativi e obbligatorietà, deve essere considerato a tutti gli effetti un’imposta. Tale prelievo colpisce i cosiddetti vecchi frontalieri, ossia coloro che – secondo l’accordo in vigore – sono imponibili esclusivamente in Svizzera. Affinché questo prelievo entri in vigore mancano solo le decisioni delle Regioni italiane di frontiera».
L’articolo 9 dell’accordo sui frontalieri, scrivono i firmatari, «stabilisce infatti in modo chiaro e vincolante che i lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio (vecchi frontalieri) sono assoggettati a imposizione fiscale solo nello Stato dove esercitano l’attività lavorativa, cioè in Svizzera. L’introduzione da parte dell’Italia di un’imposta ulteriore sul reddito di questi lavoratori costituisce pertanto una violazione diretta e sostanziale dell’articolo 9 dell’accordo».
La natura «di vera e propria imposta della cosiddetta “tassa sulla salute” è resa evidente dal fatto che», si legge sempre nel testo, «è prelevata dallo Stato italiano su tutti i vecchi frontalieri; è calcolata sul reddito da lavoro frontaliero già tassato alla fonte in Svizzera; non è parametrata a servizi individuali realmente forniti, ma ha carattere generale, tipico dell’imposizione tributaria».
Appare quindi «pienamente fondata e condivisibile la recente presa di posizione del consigliere di Stato Christian Vitta, secondo cui il Cantone Ticino – e la Svizzera – dovrebbero decurtare l’importo dei ristorni da versare all’Italia in misura equivalente all’imposta sanitaria prelevata illegalmente ai frontalieri» scrivono i firmatari. Tale intervento, «lungi dall’essere un atto unilaterale arbitrario», rappresenta «una misura legittima motivabile anche sulla base del diritto internazionale, finalizzata a ripristinare l’equilibrio delle obbligazioni contrattuali e a tutelare i contribuenti coinvolti. Non va infatti dimenticato che esiste anche una Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, firmata sia dalla Svizzera che dall’Italia, la quale, all’articolo 60, stabilisce che una violazione sostanziale di un trattato bilaterale da parte di una delle parti conferisce all’altra il diritto di sospendere completamente o parzialmente l’applicazione del trattato. La sospensione del versamento all’Italia, parziale o totale, altro non sarebbe se non una sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo, opzione prevista proprio dalla citata Convenzione di Vienna».
La mozione chiede, dunque, al Consiglio di Stato: di attivarsi immediatamente, anche tramite le competenti autorità federali, affinché venga sospeso – totalmente o parzialmente – il riversamento all’Italia della quota dell’imposta alla fonte prelevata ai frontalieri, facendo valere la violazione dell’art. 9 dell’accordo sui frontalieri da parte dell’Italia; di intraprendere le necessarie iniziative diplomatiche e istituzionali presso la Confederazione e il Governo italiano al fine di ottenere il ripristino immediato della piena conformità dell’Italia agli obblighi fissati dall’accordo fiscale.
