«Ha agito mosso dalla gelosia e dal desiderio di controllare la vita di un'altra persona»

«Sapeva che stava compiendo atti contro la volontà della vittima: ha agito mosso dalla gelosia e dal desiderio di controllare la vita di un'altra persona, rendendosi responsabile di gravissime aggressioni alla sua liberta e integrità sessuale». La Corte delle Assise criminali di Lugano ha condannato a 3 anni e 9 mesi un 28.enne domiciliato nel Sopraceneri che, fra giugno 2024 e novembre 2025, ha ripetutamente violentato l’allora compagna. L’uomo è stato riconosciuto colpevole anche di una serie di altri reati, tra i quali lesioni, sequestro di persona, ingiurie, minaccia. La sentenza è stata pronunciata dal presidente Amos Pagnamenta, affiancato dai giudici a latere Claudio Colombi ed Emilie Mordasini.
Le parti
Al centro del procedimento vi era una relazione durata circa due anni e descritta da entrambe le parti come «tossica». L’accusa, sostenuta dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas, aveva ricostruito un rapporto plasmato dalla gelosia dell’uomo, alla base di un «ciclo di violenze» sempre più pericoloso. «Tanto da mettere in pericolo la vita della donna», che agli atti aveva raccontato di essere stata afferrata al collo. «Avrebbe potuto causare danni irreparabili», aveva commentato il pp.
Il 28.enne aveva ammesso, nel processo cominciato giovedì, di aver più volte aggredito verbalmente e fisicamente la donna, ma aveva respinto le accuse di violenza carnale, relative a fatti avvenuti fra il 2024 e il 2025, definendo i rapporti sessuali «sempre consenzienti».
La difesa, rappresentata dall’avvocato Matteo Quadranti, aveva chiesto l’assoluzione dalle accuse più gravi, sostenendo mancassero riscontri esterni sufficienti a dimostrare il dissenso della donna agli atti sessuali contestati. Il legale aveva inoltre criticato l’analisi dei messaggi scambiati dalla coppia, sostenendo che fossero stati selezionati e interpretati in modo parziale.
La valutazione
La Corte ha creduto a quanto raccontato dalla donna. «Si è trattato di un processo in buona misura indiziario. Per quanto riguarda la vittima, la Corte ha giudicato lineare e coerente il nucleo dei racconti dei singoli episodi, con dettagli verosimili e che in ultima analisi potevano favorire l’imputato». Il riferimento è, in particolare, a un episodio di violenza cominciato come un rapporto consenziente, come spiegato dalla donna stessa. «Non sono emersi», ha aggiunto Pagnamenta, «motivi per cui la vittima volesse nuocere l’imputato, né quest’ultimo ha saputo indicarne. Lei, anzi, si è detta preoccupata del destino dell’uomo e non si è accanita, quando sarebbe stato facile calcare la mano».
La Corte non ha identificato elementi tali da sovvertire queste considerazioni nei messaggi citati dalla difesa nell’arringa andata in scena ieri. «È vero che agli atti ci sono anche messaggi che parlano di una normale relazione di coppia, ma ciò rientra nelle dinamiche di una relazione malata. Non ci si può attendere reazioni che ci sarebbero in un rapporto sano».
Nei racconti dell’imputato, invece, è stata riscontrata una «incoerenza estrema. Prima ha negato ogni violenza, poi ha fatto parziali ammissioni quando confrontato con dati oggettivi, sempre cercando di minimizzare. Ma è stato spesso smentito dai riscontri forniti da messaggi, registrazioni e videosorveglianza». La Corte, quindi, non ha «nessun dubbio sulla credibilità delle parti, che nel caso della vittima risulta integra».
L’uomo è stato quindi riconosciuto colpevole di due episodi di violenza carnale, e di un terzo tentato. Prosciolto, invece, dall’accusa di lesioni gravi – «non è stato dimostrato che avesse agito con l’intenzione diretta di mettere in pericolo la vita della donna» – e di un caso di violenza carnale, alternativamente atti sessuali con una persona incapace di discernimento o di resistere, in assenza di elementi sufficienti a ricostruire l’episodio e di riscontri medici che mostrino violenza.
Il dispositivo
La condanna è quindi a 3 anni e 9 mesi, pena unica che tiene conto dei precedenti dell’uomo, condannato nel 2024 a tre mesi sospesi. A questi si aggiunge una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere per ingiuria, più una multa di 400 franchi per vie di fatto e contravvenzione della Legge federale sugli stupefacenti. Nei suoi confronti è stato inoltre ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in carcere.
Per quanto riguarda le richieste dell’accusa privata, il giudice ha condannato l’uomo al pagamento di 13 mila franchi a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima, più 5 mila per torto morale.
