Imprenditore del Luganese a processo per la fornitura di giacche e caschi all'Ucraina

Nelle settimane immediatamente seguenti l’attacco della Russia all’Ucraina la Confederazione, per il tramite della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), si è dotata di strumenti che regolano le sanzioni internazionali e le modalità del commercio con e verso ambo gli Stati coinvolti. Strumenti confluiti nell’«Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina»; Ordinanza che da allora è stata rivista più volte. Se ne parliamo è perché ieri, in Pretura penale, è apparso in qualità di imputato un imprenditore italiano residente nel Luganese accusato di averla violata, questa Ordinanza. L’uomo, fatto non contestato, ha infatti cercato di fare arrivare in Ucraina diverso materiale, fra cui una fornitura di vesti traspiranti in tessuto tecnico prodotte per la sicurezza personale e la difesa da esplosioni e dei caschi protettivi. Il tutto per uso civile, e non militare, e per tramite di una sua società di Lugano (nel frattempo fallita, anche in seguito a questa vicenda) attiva nell’ambito delle forniture di prodotti medici in campo internazionale. Si trattava di una commessa destinata al Ministero della difesa ucraino per un valore di circa 45 milioni di dollari, il 20% dei quali sarebbe dovuto finire alla società luganese «per l’intermediazione effettuata». A mente della SECO, la fornitura è stata fatta in violazione dell’Ordinanza, mentre secondo l’imprenditore, difeso dall’avvocata Letizia Pizzagalli, non vi sarebbe alcunché da sanzionare. La sentenza del giudice della Pretura penale Flavio Biaggi è attesa nelle prossime settimane. La vertenza è retta dal diritto penale amministrativo. A fare le veci della SECO in aula penale vi era il procuratore pubblico Andrea Gianini.
Una vicenda internazionale
La storia ha un respiro internazionale. L’imprenditore ha riferito che a chiedergli di fare da intermediario è stato uno studio legale polacco, ed è con una società polacca che quella luganese ha firmato il contratto di fornitura. Il materiale proveniva dalla Colombia ed è stato consegnato in Libano a una società, ha affermato ancora l’imprenditore, riferibile al nipote del primo ministro libanese. A quel punto qualcosa è andato storto, le società sono andate in contenzioso e la fornitura, che si troverebbe a tutt’oggi in Libano, non è mai stata consegnata all’Ucraina. Sulla vicenda è stato aperto anche un procedimento penale a carico dell’imprenditore, chiusosi in fretta con un decreto d’abbandono. Anche una richiesta rogatoriale nei suoi confronti è stata rispedita al mittente dal Ministero pubblico.
Resta, quindi, da valutare se la vicenda abbia conseguenze dal punto di vista del diritto penale amministrativo. La SECO è convinta di sì: pur riconoscendo che l’imprenditore «non è accusato di aver violato intenzionalmente l’Ordinanza» gli si rimprovera di non aver fatto i dovuti controlli, anche alla luce della sua esperienza nell’ambito del commercio internazionale. «Sebbene il reato sia stato commesso per negligenza - argomenta la SECO - la colpa dell’imputato è di una certa rilevanza. A questo proposito occorre tenere conto del valore totale di tutta la fornitura e del fatto che l’errore avrebbe potuto essere evitato con un controllo preventivo e un monitoraggio più approfonditi, come ci si poteva aspettare da un amministratore di impresa attiva a livello internazionale» quale è lui. La pena proposta è una multa da 10.000 franchi.
Una tesi che ha però infastidito l’imprenditore: «Non mi sembra di essere stato negligente, né irresponsabile, nel mio operato», ha detto in aula. L’uomo in effetti non ha nascosto la fattispecie, e a ridosso della firma del contratto di fornitura ha informato della cosa sia la sua banca - che si è poi interfacciata con la SECO, infine sbloccando una prima tranche di pagamenti - sia la SECO stessa, senza ricevere da questa un altolà. Ha anche affermato di aver consultato l’Ordinanza con il suo legale dell’epoca e di aver ritenuto che la fornitura rientrasse nelle eccezioni previste dalla stessa. «Non se ne è fregato - ha detto l’avvocata Pizzagalli. - Ha fatto le sue verifiche e la compliance con la banca. Il contesto storico, poi è importante: la guerra era appena scoppiata e da allora la SECO ha cambiato le sue linee guida». In tutto ciò, vi è anche da considerare che l’equipaggiamento per cui ha fatto da intermediario ricade secondo la SECO nell’ambito dei beni militari speciali ai sensi dell’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. Potrebbero, in altre parole, sì essere usati dai civili per proteggersi dalle esplosioni, ma parimenti dai combattenti.
La questione mascherine
In tutto questo, come accennato, la società luganese è nel frattempo stata messa in liquidazione fallimentare dallo stesso imprenditore. Sia per questo episodio, sia per un altro strascico legale riferito alla fornitura di mascherine chirurgiche durante la pandemia alla Regione Lazio. Strascico da cui la società luganese, parte lesa, è infine uscita vincente, senza però che la Regione a oggi le abbia mai riversato i 4,5 milioni di euro che le sarebbero dovuti, malgrado sentenze definitive al riguardo.
Il procuratore Gianini ha avanzato l’ipotesi che questa pressione finanziaria possa averlo spinto ad arrischiare la fornitura di materiale all’Ucraina, ma l’imprenditore ha recisamente negato che questo sia stato il caso, sottolineando ad esempio che la società sia stata messa in liquidazione due anni dopo, e non nell’immediato.
