Se la lama fa paura: la sfida dei coltelli

Sì, rispetto al passato il coltello sembra essere sempre più presente nelle aggressioni. La conferma arriva direttamente dal comandante ad interim della Polizia della Città di Lugano, Mauro Maggiulli, intervenuto ieri sulle pagine del Corriere del Ticino in merito ai due ferimenti all’arma bianca avvenuti a Lugano. Parole che si inseriscono nel solco delle preoccupazioni espresse dall’ex comandante Roberto Torrente, il quale, in occasione dell’ultimo rapporto sull’attività della Polizia cittadina, a maggio, aveva posto l’accento proprio sul fenomeno dei giovani che escono di casa con un coltello in tasca. «C’è nervosismo nel sottobosco luganese», aveva sintetizzato.
Il fenomeno, in realtà, non riguarda soltanto Lugano e il Ticino, ha aggiunto Maggiulli: «Recentemente alcuni Paesi hanno inasprito le regole sul porto dei coltelli e questo non fa che comprovare che il fenomeno è presente e interessa più nazioni», ha aggiunto il comandante.
Ma che cosa prevede oggi la legge svizzera? Quando il porto di un coltello costituisce un reato? Quali sono le sanzioni previste. Cambiano quando a essere coinvolto è un minorenne o un giovane adulto? E soprattutto: che cosa hanno fatto gli altri Paesi europei che hanno scelto di stringere le maglie sul porto dei coltelli?
Cosa dice la legge
«In Svizzera, ai fini della Legge sulle armi, non ogni coltello è considerato un’arma. La normativa distingue infatti tra normali coltelli d’uso quotidiano e determinate tipologie per le quali, per caratteristiche costruttive o modalità di utilizzo, scatta la disciplina sulle armi», spiega al Corriere del Ticino l’avvocato e penalista Andrea Rigamonti.
Sono considerati armi, in particolare, i coltelli a lama apribile automaticamente con una sola mano – per esempio tramite molla – quando, una volta aperti, hanno una lunghezza complessiva superiore a 12 centimetri e una lama superiore a 5 centimetri. Sono inoltre considerati armi i pugnali con lama fissa, appuntita e simmetrica, con lama inferiore a 30 centimetri. La legge disciplina poi specificamente come armi vietate i coltelli a farfalla, i coltelli da lancio e determinati coltelli automatici, per i quali acquisto, vendita e introduzione in Svizzera sono vietati senza un’autorizzazione. Al contrario, un normale coltello da cucina, un coltello da escursionismo o un comune coltellino tascabile non sono automaticamente considerati armi ai sensi della LArm. «Questo, però, non significa che possano essere portati liberamente in ogni circostanza», precisa l’avvocato: «La legge prevede infatti anche una disciplina distinta per il porto abusivo di oggetti pericolosi, che può riguardare anche un coltello non classificato giuridicamente come arma». Anche il porto di un coltellino svizzero, insomma, può essere contestato.
Le sanzioni
«Se il coltello è considerato un’arma, portarlo in pubblico senza il necessario permesso può costituire un reato punibile con una pena detentiva fino a tre anni, oppure con una pena pecuniaria, a seconda della fattispecie».
Diverso il caso di un normale coltellino, che non è considerato un’arma. «Il suo semplice possesso non è di per sé un reato. Tuttavia, il porto può diventarlo se, in determinate circostanze, l’oggetto viene considerato pericoloso e non vi è una giustificazione per averlo con sé», spiega.
Nel concreto, quindi, se un minorenne viene fermato con un coltello che non è giuridicamente un’arma, ma che porta in un contesto di movida senza una ragione plausibile, che cosa rischia? Ancora Rigamonti: «Qualora si verificassero dei fatti di valenza penale, la presenza di un coltello potrebbe di per sé costituire un aggravante. Per esempio, nel caso delle lesioni semplici, il reato sarebbe perseguibile d’ufficio (e quindi non a semplice querela di parte). Oppure, nel contesto di una rapina, se munito di un coltello, scatterebbe una pena detentiva minima non inferiore ad un anno e così via». Inoltre, precisa il penalista, anche al di fuori di un’inchiesta penale formale, le forze dell’ordine, a determinate condizioni, possono sequestrare oggetti che rappresentano un pericolo immediato per la sicurezza pubblica. «Un coltello, anche se legale, può essere considerato un “oggetto pericoloso” a seconda del contesto (es. durante una manifestazione, in uno stadio, o se brandito in modo minaccioso al di fuori di un locale pubblico)». Se classificato come arma, invece, viene sequestrato.
Gli altri Paesi
Come ricordato dalla capodicastero Sicurezza di Lugano, Karin Valenzano Rossi, negli ultimi anni diversi Paesi europei hanno scelto di intervenire sul fenomeno del porto dei coltelli, soprattutto per cercare di limitarne la diffusione tra i giovani. «Per esempio, in Italia, dal 2026, è stato introdotto uno specifico reato per chi porta senza giustificato motivo strumenti con lama superiore agli otto centimetri, con pene da sei mesi a tre anni; per alcune tipologie di coltelli pieghevoli la soglia scende a cinque centimetri», spiega Rigamonti. Nel Regno Unito la stretta è stata ancora più ampia: «Nel 2026 sono state aumentate le pene per la vendita di coltelli ai minori, introdotti nuovi controlli sull’età per gli acquisti online e creato un nuovo reato per chi possiede un coltello con l'intenzione di utilizzarlo per provocare violenza, con pene fino a 7 anni». Per i minorenni sorpresi con un coltello è inoltre previsto un intervento specifico dei servizi di giustizia minorile.
La proposta
Come fa notare Rigamonti, gli altri Paesi non si sono limitati ad aumentare le pene dopo un’aggressione, ma in alcuni casi hanno cercato di intervenire prima, sul porto ingiustificato, sulla vendita ai minorenni, sui luoghi sensibili e sulla presa in carico dei giovani trovati con un coltello.
Ed è proprio su questo terreno che si pone la domanda per la Svizzera: gli strumenti oggi a disposizione di Polizia e Magistratura sono sufficienti per intervenire prima che il coltello passi dalla tasca all'aggressione?
Ancora Rigamonti: «La domanda è legittima. La Svizzera è uno Stato garantista ed il passaggio dallo Stato di diritto allo Stato di polizia è breve. Gli strumenti legislativi a disposizione delle autorità penali hanno comunque dato dei buoni risultati negli ultimi decenni, al di là della preoccupante escalation alla quale stiamo assistendo nell’ultimo periodo a Lugano». Per questo motivo, secondo Rigamonti, bisogna innanzitutto definire una chiara strategia di contrasto. «In Ticino nei decenni passati, abbiamo assistito, ad ondate diverse, al fenomeno della prostituzione e della canapa. Ebbene, allora le forze di polizia, nel contesto del quadro giuridico in vigore in quel momento, pianificarono una chiara strategia per combattere questi fenomeni, i cui risultati, come noto, furono poi importanti. Anche perché va segnalato che per cambiare delle leggi federali potrebbero passare anche anni, mentre ora ci vogliono delle risposte immediate».
