«Si sospenda il riversamento all’Italia della quota dell’imposta alla fonte prelevata ai frontalieri»

Continua a far discutere la cosiddetta «tassa sulla salute» introdotta dall’Italia nei confronti dei lavoratori frontalieri assoggettati al regime transitorio previsto dall’accordo fiscale italo-svizzero. Dopo una mozione interpartitica che già evidenziava la possibile violazione dell’articolo 9 dell’accordo sui frontalieri, si aggiunge ora «un ulteriore e autonomo profilo di incompatibilità giuridica, concernente l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea (ALC)», si legge in un nuovo atto parlamentare presentato dalla deputata Plr Cristina Maderni e cofirmato da altri granconsiglieri. La tassa sanitaria italiana, pur non essendo formalmente fondata sulla nazionalità, «colpisce in modo specifico i lavoratori frontalieri che esercitano la propria attività professionale in Svizzera. Essa determina pertanto un onere economico aggiuntivo direttamente collegato all’esercizio di un’attività lavorativa transfrontaliera».
Cosa dice la giurisprudenza
Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, costituisce restrizione alla libera circolazione qualsiasi misura suscettibile di rendere meno attrattivo l’esercizio di un’attività lavorativa in un altro Stato, anche quando tale misura si applichi a soggetti che hanno già esercitato tale libertà. La cosiddetta tassa sulla salute «appare precisamente produrre tale effetto, poiché grava esclusivamente o prevalentemente sui frontalieri che lavorano in Svizzera, riducendone il reddito netto e introducendo un trattamento economicamente sfavorevole rispetto a situazioni interne comparabili».
Altra criticità
Particolare rilievo, si legge ancora, «assume inoltre il fatto che il decreto attuativo preveda la destinazione di una parte delle risorse derivanti dal prelievo all’incremento del trattamento accessorio del personale medico e infermieristico operante nelle aree di confine». Pur non trattandosi di finanziamento diretto dello stipendio base, «tale meccanismo introduce un incentivo economico selettivo volto a rafforzare l’attrattività del lavoro nel sistema sanitario nazionale nelle regioni di frontiera». Ne deriva che la misura, considerata nel suo complesso, «non si limita a introdurre un prelievo fiscale supplementare, ma combina una penalizzazione economica dei frontalieri con un incentivo economico interno destinato a incidere sulle dinamiche del mercato del lavoro transfrontaliero».
Le richieste
Si chiede quindi al Consiglio di Stato di dare seguito ai contenuti della precedente mozione concernente la sospensione totale o parziale del riversamento all’Italia della quota dell’imposta alla fonte prelevata ai frontalieri, facendo valere la possibile violazione dell’art. 9 dell’accordo sui frontalieri; di attivarsi, tramite le competenti autorità federali, affinché venga formalmente valutata anche la compatibilità della cosiddetta tassa sulla salute con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra Svizzera e Unione europea; di promuovere presso la Confederazione e le autorità italiane le necessarie iniziative diplomatiche e istituzionali volte a chiarire e contestare, se del caso, i profili di incompatibilità della misura con i principi di libera circolazione e di non discriminazione;. di informare il Gran Consiglio sugli sviluppi delle verifiche giuridiche e diplomatiche concernenti tanto l’accordo fiscale sui frontalieri quanto il rispetto dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.