«Soddisfò i propri impulsi sessuali senza curarsi della sua età»

Venti mesi di carcere, di cui dieci sospesi per un periodo di prova di 3 anni. Più l’espulsione dalla Svizzera per 5 anni, l’interdizione a vita da qualsiasi attività implicante contatti con minorenni e, per 5 anni, di mettersi in contatto direttamente o indirettamente con la vittima. È la condanna inflitta al 33.enne richiedente l’asilo (soggiornante nel Sopraceneri) finito a processo lo scorso 13 marzo per atti sessuali con fanciulli, consumati e tentati, violenza carnale consumata e tentata, coazione sessuale, compiuta e tentata. Allora il presidente della Corte delle Assise criminali Paolo Bordoli (affiancato dai giudici Emilie Mordasini e Luca Zorzi) aveva preferito rimandare il verdetto. Troppi i dubbi nel dibattimento «indiziario», come definito dalla stessa procuratrice pubblica Anna Fumagalli. La ripresa andata in scena oggi, dopo l’ulteriore mese di inchiesta concesso agli inquirenti, non ha tuttavia portato ulteriori colpi di scena. La Corte ha ritenuto l’uomo colpevole, per dolo eventuale, dei capi di accusa imputatigli, compiuti ai danni dell’allora 15.enne.
Bisogno di oggettività
I due, lo ricordiamo, si erano conosciuti su un treno, dove la giovane - che soffre di dipendenza da dispositivi elettronici - aveva chiesto all’uomo di poter usare il suo telefono per contattare via social alcuni conoscenti all’estero. Ma avendo il cellulare scarico, il 33.enne l’aveva invitata a casa sua, dove le aveva consegnato il tablet. Secondo la ricostruzione fatta dalla pp, l’uomo - avendo notato le fragilità della giovane - sfruttò la situazione per abusare di lei, ignorandone il tentativo (prima verbale, poi fisico) di interrompere l’atto. Pur avendo ammesso di aver tentato un approccio sessuale, l’imputato affermava invece di essersi fermato quando la ragazza - che pensava essere maggiorenne - gli aveva detto di non voler avere un rapporto.
Il caso, ha ammesso Paolo Bordoli leggendo il dispositivo della sentenza, «non è stato di facile soluzione» e la Corte ha dovuto chinarsi su diversi aspetti che «l’inchiesta non ha sempre permesso di chiarire» in modo definitivo. L’imputato, ha argomentato il giudice, «non è un predatore sessuale: nessun elemento agli atti sorregge questa ipotesi». Eppure, «per l’aspetto fisico della vittima e le conversazioni avute con lei, non poteva non nutrire dubbi sulla sua maggiore età. Non si è interessato, e i dubbi avuti li ha superati, spinto dal desiderio dell’approccio sessuale». Portando un esame «il più possibile oggettivo dei fatti d’inchiesta», la Corte ha ritenuto di non potersi scostare dalla versione dell’uomo, se non altro in dubio pro reo, ma anche in ragione di un racconto, quello della vittima, «non incoerente», ma più volte modificato. Fatto che ne ha «reso più difficile un esame di credibilità». A fronte di atti sessuali ai danni di una minore ammessi dallo stesso imputato, la Corte ha dunque ritenuto che l’uomo abbia agito, come detto, per dolo eventuale.
La posizione delle parti
Nel corso del mese di aprile, il completamento degli atti istruttori ha visto gli inquirenti chiarire la finestra temporale nella quale si sono svolti i fatti, grazie anche agli interrogatori della madre della giovane e della donna che, quella sera, aveva soccorso la ragazza dopo la fuga dall’appartamento dell’uomo. Oggi, rinunciando a una nuova requisitoria, la pp Fumagalli si è limitata ad affermare che le risultanze «non fanno altro che confermare» quanto sostenuto lo scorso 13 marzo. Invariata la richiesta di una pena detentiva di 5 anni e l’espulsione dal territorio svizzero per altri cinque, oltre al divieto di attività con minori e di contatto con la vittima. La difesa (rappresentata dall’avvocata Maricia Dazzi) si è battuta invece per il proscioglimento dalle accuse, subordinatamente per il riconoscimento di atti sessuali con fanciulli per negligenza, con pena massima di sei mesi interamente sospesa, e in caso di pena più severa la valutazione del caso di rigore che evitasse l’espulsione. L’imputato aveva infatti riferito di aver lasciato il proprio Paese per persecuzioni politiche. La Corte non ha tuttavia riconosciuto gli estremi per il caso di rigore: l’uomo, che ha ancora familiari nel suo Paese, «non correrebbe alcun rischio».
