Sussidi di cassa malati, una sentenza che potrebbe fare giurisprudenza

È una sentenza che potrebbe lasciare il segno sulla prassi cantonale (ticinese) in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione malattia quella pubblicata giovedì dal Tribunale federale. L’Alta Corte, l’8 giugno, ha infatti respinto il ricorso della Cassa cantonale di compensazione del Canton Ticino, confermando la sentenza con cui il Tribunale delle assicurazioni (nel novembre 2025) aveva dato ragione a un’assicurata a cui era stato negato il sussidio.
Il caso concreto è nato dalla domanda di una donna che nel 2024 aveva chiesto la riduzione dei premi per il 2025. La Cassa aveva tuttavia respinto la richiesta poiché il reddito disponibile di riferimento superava la soglia massima a partire dalla quale si ottiene il diritto al sussidio. La donna, come concesso dalla Legge cantonale, su richiesta esplicita aveva però chiesto alla Cassa di riconsiderare il calcolo poiché nel frattempo, rispetto alla tassazione di riferimento del 2022, aveva avuto una diminuzione delle entrate. E la Cassa aveva dunque ricalcolato il diritto sui redditi effettivi del 2025 (e non più sulla tassazione del 2022). Tuttavia, per il fabbisogno – la spesa minima riconosciuta dal Cantone per vivere e che incide anch’essa sul diritto al sussidio – aveva continuato a usare il valore dell’anno precedente, ossia del 2024. E, nel concreto, il sussidio le è stato negato.
Come si evince dalla sentenza del TF, tuttavia, tale differenza (considerare il fabbisogno del 2024 e non quello del 2025) in questo caso concreto è risultata decisiva: con il fabbisogno 2024 il reddito massimo sussidiabile era di 34.545 franchi, con quello 2025 di 35.547 franchi. Il reddito dell’assicurata, di 34.555 franchi, superava la prima soglia ma non la seconda. Concretamente, dunque, considerando anche il fabbisogno più recente (quello del 2025) avrebbe avuto accesso ai sussidi.
Ad ogni modo, come detto il Tribunale delle assicurazioni ha sposato la tesi dell’assicurata, sostenendo che nel calcolare i parametri per il sussidio non occorre considerare solo il cambiamento di reddito, bensì pure quello del fabbisogno.
Contro questa lettura la Cassa cantonale si era quindi rivolta al Tribunale federale, invocando l’autonomia cantonale e sostenendo, in estrema sintesi, che la norma ticinese imponga in ogni caso di riferirsi al valore dell’anno precedente, anche per evitare disparità legate al momento di deposito della domanda. Ma i giudici di Mon Repos, ad ogni modo, non hanno condiviso le argomentazioni della Cassa e hanno respinto il ricorso.
Ora, al di là del singolo (curioso) caso, resta da capire quale potrebbe essere la portata di questa decisione. Soprattutto per la prassi seguita nel nostro cantone quando i cittadini richiedono esplicitamente di ricalcolare il diritto al sussidio a seguito, ad esempio, di un calo del reddito, oppure un cambiamento dello stato civile o dello status lavorativo. La sentenza potrebbe infatti fare giurisprudenza e obbligare la Cassa, in questi particolari casi, ad aggiornare ai valori più attuali, oltre al reddito, anche il limite di fabbisogno. Una correzione che, potenzialmente, potrebbe ampliare la platea degli aventi diritto al sussidio.
