Traffico sospetto di monete antiche: «Prosciolto su tutta la linea»

Ogni moneta più vecchia di cent’anni deve essere considerata un bene culturale e quindi essere dichiarata come tale all’importazione e all’esportazione? È quanto sembrava sostenere l’Ufficio federale della cultura (UFC) nei confronti di un numismatico italiano di 66 anni, attivo professionalmente nel settore e a Lugano da decenni in qualità di commerciante e accademico. L’imputazione, poi confluita in un decreto d’accusa firmato dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis (assente giustificata in aula), era appunto quella di non aver dichiarato come beni culturali quattro monete dell’antico Egitto comprate per un cliente in un’asta americana, nonché cinque monete cartaginesi spedite in Cina (e poi ritornate) per conto di un altro cliente. Da qui l’ipotesi di reato di ripetuta infrazione alla Legge federale sul trasferimento dei beni culturali e la proposta di condanna a una pena pecuniaria sospesa. L’uomo, però, ha sempre argomentato che quelle monete non potessero essere considerate beni culturali e oggi in Pretura penale l’ha spuntata. «Prosciolto su tutta la linea», ha infatti concluso la giudice Petra Vanoni, accogliendo il principio. Le monete commerciate dal 66.enne, dunque, non possono essere considerate a tale stregua. Al professionista, difeso dall’avvocato Dario Jucker (uno dei principali esperti di diritto dell’arte), sono quindi state indennizzate le spese sostenute per difendersi.
Un confronto quasi impari
In aula il confronto fra le versioni è apparso quasi impari. Ad esempio agli atti non vi era l’unica perizia che concludeva che quelle monete fossero invero da considerarsi beni culturali (ma solo le sue conclusioni). Per contro il numismatico ha prodotto due pareri redatti da due dei maggiori esperti del settore che escludevano che quantomeno le monete egiziane potessero essere considerate tali. L’avvocato Jucker ha inoltre ricordato che con l’Egitto vi è una Convenzione apposita per quanto riguarda i beni culturali e che questa esclude proprio le monete. Egitto e Tunisia che, peraltro, non hanno mai imposto restrizioni alla circolazione di loro monete antiche. Il legale ha anche criticato l’ampia definizione di bene culturale data dall’UFC: «L’interpretazione che tutto ciò che è antico è prezioso per il patrimonio culturale, espone a un rischio enorme chi commercia questi oggetti». Se così fosse, per ogni importazione o esportazione servirebbe ad esempio una perizia ad hoc.
«Perché rischiare?»
Ad apparire particolarmente convincente è poi stato l’imputato, che ha difeso con logica e argomentando e difendendo le sue scelte nel contesto del suo ambito lavorativo. Con le parole di Jucker: «Non ha fornito false informazioni: ha fatto una valutazione in base alle sue competenze, che sono massime». Competenze grazie alle quali ha concluso che quelle monete non fossero beni culturali. Questo perché, ad esempio, nell’antichità ne erano state coniate milioni («Una moneta è considerata rara se coniata in pochi esemplari»), perché hanno un prezzo basso (qualche centinaia di franchi) e perché «si trovano in commercio in tutte le parti del mondo». Ancora Jucker: «Perché un numismatico di altissimo livello si dovrebbe esporre a un tale rischio per monete di così poco valore?».
Sentenza rapida
Tutto ciò sommato: assoluzione. E anche in tempi piuttosto rapidi, con la Corte che - malgrado si fosse in «un campo estremamente tecnico» e la giurisprudenza al riguardo rasentasse lo zero - ha emesso il suo verdetto dopo appena un’ora di camera di consiglio.
Datazione e importanza
Affinché una moneta possa essere considerata un bene culturale devono essere soddisfatti due criteri: l’avere almeno cent’anni (e su questo punto non vi erano obiezioni) e l’essere giudicata importante nel suo contesto storico. Un compito che la Convenzione dell’ONU in materia di trasferimento di beni culturali dà «a ciascuno Stato». Nel caso in specie agli atti non vi erano prove in questo senso da parte di nessuno dei tre Stati potenzialmente interessati (Egitto, Tunisia e Svizzera) e già solo per questo, nel dubbio, bisognava risolvere a favore dell’imputato.
