Una decisione contestata da Credit Suisse e che ora invece UBS auspica

È tuttora pendente presso il Tribunale federale di Losanna il ricorso di Finma e UBS contro la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) di ribaltare la decisione della Finma di azzerare (e cancellare) le obbligazioni AT1 ex Credit Suisse (CS), per un valore pari a circa 16 miliardi di franchi, adottata nel marzo 2023 nel contesto del salvataggio e dell’acquisizione da parte di UBS della banca. Ma nel resto del mondo le vertenze contro gli ex dirigenti di CS e perfino della Confederazione sono tuttora in corso. Anzi, riguardo a due casi di arbitrato qualcosa si è mosso nei giorni scorsi.
Il primo riguarda i cosiddetti Contingent Capital Awards (CCA), strumenti, simili per struttura agli AT1, che CS aveva creato per versare ai propri dirigenti bonus differiti e condizionati ai risultati. La banca non accettò subito la disposizione emanata dalla Finma nella sua ordinanza del 19 marzo 2023 secondo cui l’azzeramento degli AT1 riguardasse anche i CCA, sostenendo che non erano stati emessi dalla capogruppo bensì da altre società del gruppo a favore dei loro dirigenti. Credit Suisse chiese quindi alla Finma di rivedere la decisione, da cui scaturì una seconda ordinanza, quella del 22 marzo, per includerli nella cancellazione. L’episodio, di cui abbiamo riferito in esclusiva (cfr. CdT del 19.5.2023), testimonia come CS stessa dubitasse della base contrattuale dell’operazione.
Ebbene, stando al portale antigua.news, un arbitro della Camera di commercio internazionale (ICC) a New York, Sherman W. Kahn, ha stabilito lo scorso 8 maggio che la condizione contrattuale per l’azzeramento di tre CCA assegnati a un ex co-responsabile globale del trading in valute e metalli preziosi, Matthew Mitchell, non si era verificata. Pur definendola «una questione molto delicata», l’arbitro ha concluso che la formulazione scelta da CS non consentiva di annullare quei titoli, del valore complessivo di circa 914 mila dollari. Una distinzione, quella della liquidità contro la solidità patrimoniale, che secondo il portale d’informazione antigua.news richiama quella al centro della sentenza del TAF.
Decisione paradossale
La decisione spiega antigua.news, ha del paradossale. La stessa banca che allora contestava quell’ordinanza la invoca oggi come un comando vincolante cui non può disobbedire. L’arbitro Kahn ha imposto a CS Securities e a UBS di versare a Mitchell circa 1,06 milioni di dollari per i CCA, ma ha anche condannato l’ex banchiere a restituire 557 mila dollari di un premio di trattenimento non rimborsato. UBS ha allora depositato il 6 agosto scorso un ricorso al tribunale distrettuale di Manhattan chiedendo al giudice di annullare la parte a lei sfavorevole (i pagamenti dei CCA) e di confermare invece quella a lei favorevole. In sostanza, quindi, di dividere la decisione arbitrale (lodo).
Quello dell’ICC di New York non è però un verdetto isolato: dei quattro arbitrati analoghi avviati da ex dirigenti di CS, scrive il portale, in almeno uno di questi un diverso arbitro ha deciso a favore di UBS. Sugli stessi strumenti, insomma, i collegi arbitrali non parlano con una voce sola.
Udienze a porte chiuse
Il secondo caso si gioca invece a Parigi, sede legale di un arbitrato internazionale depositato all’Icsid, l’organismo della Banca mondiale, da investitori giapponesi contro la Confederazione in virtù dell’accordo di libero scambio tra Berna e Tokyo del 2009. Formalmente il ricorrente è uno solo, Hiroshi Osumi, ma dietro di lui vi sarebbero 184 investitori nipponici. Anche qui la notizia è procedurale, ma tutt’altro che secondaria. E anche con aspetti paradossali. Con un’ordinanza pubblicata il 27 agosto, il tribunale arbitrale ha fissato un regime di riservatezza che manterrà a porte chiuse udienze, prove documentali, testimonianze e perizie. Detto altrimenti, il pubblico vedrà, un giorno, solo l’esito di un lodo «oscurato». Eppure, è proprio in quei documenti che si annida il cuore della vicenda degli AT1. Nella sua richiesta, Osumi aveva chiesto alla Svizzera di produrre 592 documenti citati, ma mai pubblicati, dalla Commissione parlamentare d’inchiesta (CPI) sul crollo di CS. Berna ha rifiutato e per ora l’Icsid non l’ha obbligata. La Confederazione ha inoltre chiesto una garanzia per le proprie spese legali. In un procedimento nato da un eccezionale atto di potere pubblico, osserva sempre antigua.news, tanta segretezza rischia di diventare un problema di credibilità.
Incertezza giuridica
Tornando agli AT1, il vero nodo ancora da sciogliere - e si presume che non lo sarà prima del 2027 - è quello in mano al Tribunale federale, che ha concesso nel dicembre 2025 l’effetto sospensivo al ricorso di Finma e UBS e, quindi, l’annullamento deciso dal TAF non produce ancora effetti definitivi. Nel frattempo, negli Stati Uniti prosegue la class action contro CS, i suoi ex vertici e la società di revisione PwC, dove gli investitori, che reclamano perdite per circa 1,2 miliardi di dollari, si scontrano con l’invocazione del segreto da parte di CS e della Finma (cfr. CdT del 12.9.2025).
«Le prime decisioni arbitrali sui CCA mostrano l’incertezza giuridica prodotta dall’intervento governativo del marzo 2023», osserva l’avvocato luganese ed esperto di diritto finanziario Dario Item. «Il lodo Mitchell - prosegue - non decide il caso AT1 e non vincola i giudici svizzeri, ma rafforza l’argomento secondo cui un ordine amministrativo non equivale automaticamente all’avverarsi del “trigger” (la causa scatenante, ndr) previsto dal contratto. Ciò vale a maggior ragione se, come ha rilevato il TAF con una decisione non ancora definitiva, le misure pubbliche affrontavano una crisi di liquidità e non una carenza di capitale. Se poi gran parte dei documenti necessari a verificare quella scelta resta segreta, il problema non riguarda più soltanto il risarcimento degli investitori: riguarda la credibilità dello Stato di diritto e della piazza finanziaria svizzera».
