L'opinione

La sospensione dei ristorni alla prova della convenzione Italia-Svizzera: il caso della «tassa sulla salute»

L'opinione di Samuele Valente
© Gabriele Putzu
Red. Online
02.07.2026 19:35

Il regime dei frontalieri tra Italia e Svizzera è oggi fondato sulla Convenzione del 9.3.1976 e sui relativi accordi speciali: l’Accordo del 1974 (con meccanismo dei ristorni) e il nuovo Accordo del 23.12.2020/Legge 83/2023, che introduce la tassazione concorrente e il credito d’imposta in Italia, con prelievo alla fonte nello Stato di lavoro fino all’80% dell’imposta ordinaria, incluse le imposte locali. La Convenzione delimita le «imposte considerate» (tra cui le addizionali regionali e comunali sul reddito) e disciplina, tra l’altro, il lavoro subordinato e l’eliminazione della doppia imposizione. L’Accordo del 1974 integra la Convenzione e prevede la compensazione finanziaria («ristorni») a favore dei Comuni italiani di confine, con trasferimento di una quota (storicamente il 40%) del gettito prelevato in Svizzera sui salari dei frontalieri; la finalità è riequilibrare i costi dei servizi pubblici sul territorio di residenza. Il legame funzionale tra imposizione alla fonte in Svizzera e ristorni a favore dell’Italia è riconosciuto anche nei collegamenti formali tra gli strumenti pattizi. Ai fini convenzionali, rientrano nel perimetro della CDI le imposte sul reddito prelevate dallo Stato o dagli enti territoriali, «qualunque sia il sistema di prelevamento», ivi comprese le imposte locali. La prassi italiana ha talora qualificato la c.d. «tassa sulla salute» come contributo parafiscale estraneo alla Convenzione, con la conseguenza di escluderne il credito d’imposta. Tuttavia, se il prelievo presenta, nella sostanza, i tratti tipici di una imposta sul reddito (prelievo coattivo, non sinallagmatico, collegato alla capacità contributiva e destinato al finanziamento generale), esso ricade nel perimetro dell’art. 2 CDI, al pari delle addizionali regionali/comunali. Qualificato il prelievo come imposta sul reddito, la sua applicazione ai frontalieri incide sul riparto convenzionale: il reddito di lavoro è tassato nello Stato della fonte con ritenuta fino all’80%, mentre lo Stato di residenza applica la propria imposta riconoscendo il credito d’imposta per il prelievo estero. Un’ulteriore imposizione regionale «fuori cornice» altera l’equilibrio pattizio e rischia di frustrare il meccanismo di eliminazione della doppia imposizione presidiato dall’art. 24 CDI e dall’Accordo sui frontalieri. In questo senso, l’argomento della violazione degli accordi fiscali acquista forza proprio se la «tassa sulla salute» è, in effetti, un’imposta ai sensi della Convenzione. In presenza di un prelievo che, per caratteristiche sostanziali, si qualifica come imposta sul reddito, la prosecuzione integrale dei ristorni rischierebbe di consolidare un assetto non conforme agli impegni convenzionali che reggono l’intero equilibrio tra prelievo alla fonte, credito d’imposta e compensazione finanziaria. Alla luce della tassazione concorrente e dei limiti pattizi (imposte considerate; lavoro subordinato; credito), una misura di versamento parziale e di sospensione cautelativa è, sul piano giuridico, una soluzione inevitabile per preservare la leale esecuzione della Convenzione e dell’Accordo sui frontalieri sino ai necessari chiarimenti bilaterali. Se la c.d. «tassa sulla salute» è, nella sostanza, un’imposta sul reddito, essa ricade nell’art. 2 CDI e deve rispettare il riparto pattizio di cui all’art. 15 e al nuovo Accordo sui frontalieri (prelievo alla fonte fino all’80% e credito d’imposta), senza introdurre oneri ulteriori che alterino l’equilibrio dei ristorni. In tale prospettiva, la scelta di sospendere cautelarmente l’integrale riversamento non è solo prudente: è la conseguenza necessaria per garantire la coerenza con gli accordi fiscali tra Svizzera e Italia in attesa della qualificazione definitiva del prelievo e dei chiarimenti tra le autorità competenti.

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