I ticinesi che cambiano nome per «motivi legittimi»

Certo, non è come cambiar vita, ma cambiar nome è comunque una svolta non da poco, è il superamento di una linea rossa, una decisione rara, una solenne promessa innanzitutto a se stessi, l’avvio di un’inedita fedeltà. Un po’ come farsi naturalizzare, prendere la nuova cittadinanza e riporre la vecchia nel cassetto. Talvolta è il consolidamento definitivo di un’identità diversa dall’originaria e conquistata nel tempo. Altre volte, è la semplice messa su carta di una realtà quotidiana differente da quella anagrafica (potenza primigenia della vita contro i documenti).
Ma resta operazione rara. La nostra cultura europea, come tante nel mondo, è legatissima al nome e al cognome che si ricevono dai propri genitori biologici o adottivi e a tal proposito non ammette leggerezze. Quasi tutti noi moriremo con il nome che ci è toccato in sorte, annessi e connessi, anche se magari non ci piace, è francamente ridicolo oppure latore di pessimi ricordi.
Tuttavia, qualcuno riesce a sfuggire a tale destino. Sono situazioni curiose. Ogni anno in Ticino cambiano il proprio nome o cognome o tutte e due insieme una media di 127 persone. Nel 2018 sono state 133. Negli anni successivi, fino al 2024, sono state 144, 103, 139, 143, 121 e infine 110. Non tante, ma nemmeno pochissime, per una decisione che colpisce la propria personalità in modo, diciamo, molecolare nonché giuridico, e che implica, a cascata, come vedremo, una lunga e faticosa serie di comunicazioni «sociali» e mondane.
Ad ogni modo, si può fare. Lo prevede l’articolo 30 del Codice civile svizzero, che recita testualmente: «Il Governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome». Di fatto, la revisione intervenuta a partire dal 2013 ha compiuto un passo in direzione di una maggiore elasticità. La richiesta di cambiamento di nome non deve più essere giustificata da «motivi gravi» ma bastano «motivi degni di rispetto». E qui si apre un mondo di ragioni e di sentimenti che necessiterebbe di un Balzac per essere degnamente raccontato.
Sentenza
Detto questo, una premessa è doverosa: la modifica non è del tutto liberissima. A volte è una strada più in salita che in discesa, poiché l’attuale ambito giuridico e culturale è appunto ancora fortissimamente caratterizzato dal principio dell’immutabilità del nome.
Ad esempio, le richieste possono essere respinte se il nome non è ammesso dal diritto svizzero oppure se la domanda non è fondata da rigorosi «motivi degni di rispetto». Ogni caso è trattato singolarmente, con grande attenzione e facendo riferimento alla letteratura giuridica disponibile.
Significativa in tal senso è una sentenza del Tribunale federale, la DTF 145 III 49 del 26 ottobre 2018, relativa al caso di un francese nato nel 1950, di doppia nazionalità, che ha rinunciato alla cittadinanza francese nel 2012 dopo essere tornato in Svizzera e aver ottenuto una carta d’identità sulla quale veniva riportato il nome A., risultante dal suo atto di nascita francese e dal registro federale elvetico Infostar. Nel giugno del 2014 l’uomo chiese al Dipartimento della sicurezza del canton Vallese l’autorizzazione a modificare il proprio nome in A. B., con o senza trattino, sostenendo di essere riconosciuto da tutti e da ormai 40 anni proprio con questo nome. Domanda respinta.
Ma a suon di ricorsi si arrivò al Tribunale federale, il quale ha tenuto a chiarire che i «motivi legittimi» per un cambio di nome non richiedono più un grave pregiudizio oggettivo, ma possono consistere anche e solo in ragioni soggettive serie, in particolare quando il nome richiesto è già consolidato nella vita sociale ed economica.
Eccezioni
Va da sé che alcuni cambiamenti di nome sono più immediati e lineari, ma c’è da precisare che questi casi - essendo fondati su ben altre ragioni e circostanze - seguono differenti vie giuridiche. Per esempio, si può cambiare cognome, mediante una semplice dichiarazione innanzi all’Ufficiale dello stato civile, per la ripresa del proprio cognome da nubile o da celibe dopo il divorzio, oppure quando l’autorità parentale congiunta è istituita solo dopo la nascita del primo figlio di genitori non coniugati (che potranno stabilire entro un anno quale dei due cognomi dei genitori porterà il bambino). Anche i casi di cambiamento di sesso, e quindi di nome, seguono un percorso tutto loro. Così come le identità fittizie a tutela di testimoni, che sono disciplinate da un’altra procedura che coinvolge le autorità di polizia e della magistratura, a livello cantonale e a livello federale.
Senza pregiudizi
Torniamo però alle ragioni più «intime» per cambiar nome. C’è il caso del figlio che desidera portare il cognome dell’altro genitore o che chiede di poter portare lo stesso cognome dei fratelli nati durante il secondo matrimonio di un genitore. C’è il caso di persone che intendono aggiungere o togliere un secondo o terzo nome o di altre che legano la propria richiesta a motivi religiosi (ad esempio per enfatizzare o per rendere meno manifesta una determinata fede). C’è poi il caso di persone che reputano il proprio nome ridicolo, al limite dello scurrile o del doppiosenso.
Fra le tante motivazioni, s’è riscontrata talvolta l’intenzione di acquisire un cognome più simile a quelli tradizionalmente in uso in Svizzera, soprattutto laddove il nome di origine risulta particolarmente complesso da pronunciare e da scrivere. In Ticino, l’Ufficio dello stato civile, in particolare il suo Settore giuridico e vigilanza, tratta ogni caso senza giudizi morali e senza pregiudizi. D’altronde, si tratta di un ambito non solo personale, ma anche parecchio carico di emotività.
Proprio per questo, in genere, si tende a non protrarre la vicenda su tempi lunghi. Per un cambiamento da parte di una persona adulta che sta già utilizzando quel nome da anni, la procedura può essere evasa in un mese, a condizione che richiesta sia completa di tutto. Ma ci sono casi più complessi che necessitano di verifiche più approfondite e di terze persone che devono essere ascoltate. Il costo dell’intera operazione può andare dai 400 ai 700 franchi.
Un percorso tra i database
Una volta cresciuta in giudicato, la decisione su un cambiamento di nome viene notificata dall’Ufficio dello stato civile alla Polizia e al Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale. In alcuni casi, anche al Ministero pubblico, alla Sezione della circolazione, all’Ufficio di esecuzione, alla Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, ed alla Segreteria di Stato della migrazione. Viene anche inserita nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Ma questa «cascata» di segnalazioni non basta a risolvere tutto. Il cittadino stesso che cambia nome deve avvisare a sua volta le autorità, poiché i documenti di identità e la licenza di condurre non vengono aggiornati automaticamente.
C’è poi il caso, non raro, di uno svizzero dalla duplice cittadinanza che deve far riconoscere il cambiamento di nome presso le autorità estere. L’accettazione della decisione elvetica non è affatto garantita, dipende dal diritto interno del Paese straniero. Nel caso dell’Italia, poi, la procedura è più complicata della nostra, tanto che tra i vari documenti va allegata alla richiesta una «dichiarazione di assenso di eventuali cointeressati» (genitori, consorte, figli maggiorenni, conoscenti...). Ma che accade se non si è in buoni rapporti con loro? La vicenda rischia di andare davvero per le lunghe. Può quindi accadere che cittadini stranieri portino un nome diverso sui documenti d’identità del loro Paese - e quindi anche per le autorità della migrazione, visto che per il permesso di soggiorno è vincolante il documento d’identità estero - rispetto a quanto risulta su Infostar. Come pure può accadere (molto di rado) che uno svizzero con doppia cittadinanza sia conosciuto alle autorità elvetiche ed estere con identità diverse. Ma qui entriamo in un territorio forse troppo avventuroso, degno di una spy story di John Le Carré.
