Quanto costa vendere casa?
La vendita di un appartamento è un’operazione delicata. È quindi bene arrivare preparati a questo momento, conoscendo quelle che sono le spese che il proprietario deve affrontare per cedere la propria abitazione. Innanzitutto, per mettere la propria casa o il proprio appartamento sul mercato si può affidare la vendita a un agente immobiliare incaricato di trovare l’acquirente giusto. In questo caso, l’onorario relativo ai suoi servizi in caso di vendita è pari a una percentuale che varia tra il 2 e il 3% del prezzo finale dell’immobile. Se invece, pur avendo affidato la vendita a un agente, è lo stesso proprietario a trovare l’acquirente e a concludere l’affare, si dovrà comunque versare un onorario all’agente stabilito in sede contrattuale per l’annullamento del mandato di vendita: una spesa che generalmente si aggira intorno allo 0,5% del prezzo.
Una volta trovato il compratore, quello che il proprietario dell’immobile è tenuto a comunicare sono gli eventuali difetti dell’appartamento o della casa che sta vendendo. Si tratta prevalentemente di vizi occulti, ovvero difetti funzionali o strutturali dell’immobile: tra questi spiccano quelli relativi agli impianti idraulici, come le infiltrazioni per carenza di tubazioni o mancanza di guaine di protezione, quelli legati all’impianto di riscaldamento o ancora vizi all’impianto fognario. In caso di mancata segnalazione, se l’acquirente può dimostrare che questi difetti non sono stati comunicati intenzionalmente, allora è possibile che l’ex proprietario debba corrispondergli un risarcimento proporzionale ai lavori necessari per intervenire su tali difetti.
Una volta effettuata la vendita, che si tratti di un immobile, di un terreno o di un fondo, si deve inoltre pagare un’imposta sugli utili realizzati. Per avere maggiori informazioni relative all’imposta da saldare è bene rivolgersi al Cantone in cui si trova il bene venduto. Anche in caso di donazione di un immobile è necessario pagare un’imposta: in questo caso sarà chi riceve l’assegnazione a corrispondere un’imposta calcolata sul valore del bene trasferito.
Non sono invece imponibili le donazioni di oggetti di uso personale e del mobilio domestico. La regola prevede anche che i coniugi, le persone in unione domestica registrata, i discendenti, i figliastri e gli affiliati siano esentati da tale imposta. In tema di discendenza, il consiglio che rimane sempre valido è quello di stabilire in vita cosa accadrà ai propri beni dopo il decesso, regolando la successione.