Il caso

«Baragiola non può essere consegnato alle autorità italiane»

Lo ha ribadito il Consiglio federale proponendo al Consiglio nazionale di respingere la mozione di Lorenzo Quadri
Red. Online
05.06.2019 13:38

BERNA - Alvaro Lojacono Baragiola non può essere consegnato alle autorità italiane. Lo ha ribadito il Consiglio federale proponendo alla Camera bassa di respingere la mozione con cui il consigliere nazionale leghista Lorenzo Quadri chiedeva una modifica della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale in modo da rendere possibile l’estradizione di cittadini svizzeri in caso di condanne per reati di terrorismo. Qualora fosse accolta, lo ricordiamo, il Governo sarebbe incaricato di proporre tali modifiche.

Il Consiglio non ritiene opportuno modificare le disposizioni vigenti. «Il principio secondo cui gli Stati non estradano i propri cittadini è sancito nella maggior parte dei sistemi giuridici europei. Il motivo principale risiede nel fatto che i reati commessi all’estero sottostanno sempre alla sovranità del Paese di origine. Ad esempio, l’articolo 7 capoverso 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) prevede in particolare il principio della personalità attiva - è il parere del Consiglio federale - Questa disposizione consente alle autorità svizzere di perseguimento penale di condurre un procedimento penale contro cittadini svizzeri che hanno commesso un reato all’estero. In virtù dell’AIMP, la Svizzera può ricevere pertinenti domande di perseguimento penale o esecuzione penale in via sostitutiva contro cittadini svizzeri (art. 85 segg. e art. 94 segg. AIMP). In tal modo è possibile evitare lacune nella punizione di reati commessi all’estero da cittadini elvetici residenti in Svizzera, che pertanto non possono essere estradati contro la loro volontà».

Nel caso Lojacono Baragiola, rammenta il Consiglio federale, un procedimento penale è stato avviato in Svizzera nel 1988 su domanda dell’Italia. Baragiola è stato condannato nel 1989 a una lunga pena detentiva, in seguito scontata. «Per quanto concerne altri presunti reati risalenti al periodo 1975-80, il procedimento è stato abbandonato per mancanza di prove; anche una sentenza pronunciata in contumacia in Italia nel 1996 non ha potuto essere eseguita, perché riguardava un reato commesso prima dell’entrata in vigore dell’AIMP, il 1° gennaio 1983, e perché la legge non poteva essere applicata retroattivamente. È escluso che oggi possa nuovamente verificarsi un caso simile».

In conclusione «la Svizzera dispone di sufficienti basi legali per tradurre in giustizia gli Svizzeri che hanno commesso un reato all’estero ma che non possono esservi estradati in ragione della cittadinanza».