Il Consiglio federale valuta l’impiego dei braccialetti elettronici

Dal 1. gennaio 2018, in determinati casi è possibile ricorrere alla sorveglianza elettronica (sorveglianza elettronica tramite braccialetto) quale forma alternativa di esecuzione della pena, a condizione che non sussista alcun rischio di fuga o recidiva. La sorveglianza elettronica può costituire un’alternativa all’esecuzione in un penitenziario e contribuire a un migliore reinserimento dell’autore. Il Codice penale fissa la durata minima e massima in cui tale strumento può essere impiegato.
Su mandato del Parlamento (postulato 16.3632), il Consiglio federale ha valutato le esperienze pratiche maturate nei primi cinque anni dall’entrata in vigore della legge e illustrato i risultati in un pertinente rapporto, adottato nella seduta del 20 agosto 2025. Il rapporto evidenzia che i Cantoni ricorrono sempre più spesso al braccialetto elettronico. La sorveglianza elettronica offre numerosi vantaggi. In particolare, contribuisce a mitigare la situazione in parte molto tesa a causa dell’elevato tasso di occupazione delle strutture carcerarie. Inoltre, consente al condannato di restare ben integrato nel suo contesto sociale durante l’esecuzione, agevolandone notevolmente il reinserimento una volta scontata la pena.
Per quanto riguarda la frequenza del ricorso a questo strumento, il rapporto evidenzia tuttavia marcate differenze tra i Cantoni. La sorveglianza elettronica è applicata particolarmente spesso nei Cantoni urbani e in quelli che avevano partecipato al progetto pilota prima dell’introduzione a livello nazionale. Per contro, non sono state constatate differenze degne di nota nell’attuazione pratica in sede di esecuzione.
Il suddetto rapporto non ha trattato la sorveglianza elettronica degli autori violenti nel quadro della prevenzione della violenza domestica e sessuale. A tale riguardo sono in corso diversi progetti pilota cantonali. Per informazioni, rivolgersi alla Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP).
Nel quadro dei lavori in adempimento del postulato è stata pure esaminata l’opportunità di estendere la durata minima e massima d’impiego di questo strumento. La maggioranza dei Cantoni ritiene che la normativa in vigore sia sufficiente in considerazione della più recente giurisprudenza del Tribunale federale, opinione condivisa anche dal Consiglio federale.
Il suddetto rapporto non ha trattato la sorveglianza elettronica degli autori violenti nel quadro della prevenzione della violenza domestica e sessuale. A tale riguardo sono in corso diversi progetti pilota cantonali.