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La distruzione delle dighe è vietata dalla Convenzione di Ginevra

L'articolo 56 del protocollo, adottato nel giugno del 1977, ribadisce - all'ultimo comma - che «è vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1»
Ats
06.06.2023 18:48

«Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi». Lo prevede il protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949.

L'articolo 56 del protocollo, adottato nel giugno del 1977, ribadisce - all'ultimo comma - che «è vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1». Paragrafo che, appunto, contempla dighe e centrali nucleari.

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