Rifiuta di lavorare? Va gratificato

LOSANNA - Un impiegato che si rifiuta di lavorare perché il datore di lavoro è in ritardo col versamento dello stipendio mantiene il diritto alla gratifica fissata nel contratto di lavoro. Lo ha deciso il Tribunale federale di Losanna, che ha modificato una sentenza emessa da una corte argoviese. Il contenzioso risale al dicembre 2007, quando per il ritardo del pagamento del salario di novembre, l'impiegato ha deciso di incrociare le braccia tre giorni prima di Natale rifiutadosi di lavorare finché non avesse ricevuto il denaro. Dopo averlo licenziato, il datore di lavoro si è rifiutato anche di versargli la gratifica, peraltro garantita nella corrispondenza per mail intercorsa tra i due prima che il dipendente venisse assunto. Il datore di lavoro ha giustificato il suo diniego adducendo il rifiuto di lavorare e le prestazioni insufficienti del suo ex impiegato.Nella loro sentenza, i giudici di Losanna ricordano che una persona ha il diritto di smettere di lavorare se non viene pagata entro i tempi convenuti. Se il rifiuto è giustificato, il datore di lavoro deve continuare a versare la paga durante l'assenza del dipendente. Ciò vale anche per la gratifica, ricorda la massima corte elvetica, che nel caso in esame corrispondeva a un tredicesimo salario.