Sentenza

C'è il diritto a una rendita AI anche per le persone obese

Il Tribunale federale adegua la giurisprudenza – Il fatto che si possa dimagrire non deve precludere la possibilità di ottenere una rendita – Accolto il ricorso di una donna con un elevato IMC
© Shutterstock
Red. Confederazione
21.11.2024 21:30

Dopo la depressione e le dipendenze, la giurisprudenza viene aggiornata anche per le gravi forme di obesità. Il fatto che questa malattia sia curabile (ad esempio seguendo diete o facendo esercizio), d’ora in poi non deve più precludere il diritto a ottenere una rendita d’invalidità. Lo ha stabilito il Tribunale federale, accogliendo (parzialmente) il ricorso di una donna di 54 anni affetta da un’obesità di terzo grado (pesa 150 kg) e con un indice di massa corporea di 58. Alla ricorrente, residente nel Canton Argovia, nel 2023 non era stata più riconosciuta la rendita, in quanto la sua condizione non era considerata invalidante. Secondo le perizie chieste dai servizi cantonali, la donna sarebbe in grado di lavorare all’80% se perdesse peso e migliorasse la sua condizione fisica, che oggi, a causa dei dolori alla schiena dovuti alla mole, non le consente di muoversi normalmente. In altri termini, è come dire che l’obesità era colpa dell’assicurata e il superamento dei problemi fisici una questione di volontà. Le decisione amministrative sono state confermate anche dalla giustizia locale.

Nuovo orientamento

Secondo la precedente giurisprudenza federale, l’obesità non era considerata in linea di principio un’invalidità che dava diritto a una rendita. Era coperta dall’AI solo se comportava disturbi fisici o psichici o se questi disturbi ne erano la causa. Ora, la quarta Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (con sede a Lucerna) ha cambiato orientamento, rinunciando all’idea che le persone obese, se solo lo volessero, potrebbero superare la loro condizione. Negli ultimi anni, lo stesso ragionamento è stato applicato progressivamente ai casi di depressione e in quelli di dipendenze da alcol o droghe. «Non vi è alcun motivo per mantenere la giurisprudenza specifica riguardo all’obesità finora vigente», si legge in un comunicato della massima istanza giudiziaria. «Occorre considerare che l’obesità è una malattia somatica (fisica) cronica e complessa. La giurisprudenza va pertanto modificata nel senso che il fatto che l’obesità possa in linea di principio essere trattata non precluda per se il diritto alla rendita». Ne consegue che, d’ora in avanti, bisognerà chiedersi, caso per caso, in quale misura la malattia abbia un effetto limitante sulla capacità lavorativa. Per accertare l’impatto del disturbo sulle prestazioni si dovrà utilizzare «una procedura probatoria strutturata».

Nel caso concreto, dal momento che la ricorrente non è in grado di conseguire immediatamente una capacità lavorativa del 100%, l’ufficio AI del Canton Argovia dovrà prendere una nuova decisione. Dovranno essere effettuati anche accertamenti medici, perché per l’assicurata, che in passato si era già sottoposta in una clinica a terapie riabilitative, rimane l’obbligo di ridurre il danno. Il diritto alla rendita d’invalidità, infatti, presuppone che la persona interessata si sottoponga, nel limite di quanto ragionevolmente esigibile, a terapie dietetiche, farmacologiche o comportamentali oppure a programmi di attività fisica.

Difficile stimare l’impatto

Alla luce di questa sentenza, bisogna vedere quale potrebbe essere l’impatto sull’AI. Secondo una pubblicazione dell’Ufficio federale di statistica, nel 2022 il 31% della popolazione dai 15 anni in su residente in Svizzera era in sovrappeso e il 12% soffriva di obesità. Queste condizioni variano in particolare in funzione del genere e del livello di istruzione: le donne e chi ha concluso un formazione superiore ne è meno colpito. Le persone affette da eccessi ponderali soffrono maggiormente di varie patologie rispetto a chi è normopeso. In 30 anni, la quota di persone che soffrono di obesità è aumentata dal 5% del 1992 al 12% del 2022. Per quanto riguarda il sovrappeso, tra il 1992 e il 2012 la quota è cresciuta dal 25% al 30% per poi rimanere stabile nei dieci anni seguenti.

L’Indice di massa corporea (IMC) corrisponde al peso corporeo in chilogrammi diviso per l’altezza (elevata al quadrato) della persona. È normopeso chi ha un IMC compreso tra 18,5 e 24,9; in sovrappeso risulta chi ha un indice tra 25 e 29,9 e obeso chi ha un IMC superiore a 30.