Bilaterali

Così il Governo intende applicare la clausola di salvaguardia

La Svizzera potrà limitare temporaneamente la libera circolazione in caso di gravi problemi economici e sociali dovuti all'immigrazione – Fra gli indicatori ci sono il mercato del lavoro, il ricorso all'aiuto sociale, l'alloggio e i trasporti – Beat Jans: «È come avere un estintore alla parete»
©Gabriele Putzu
Giovanni Galli
14.05.2025 23:45

L’attuale accordo con l’UE sulla libera circolazione delle persone prevede che si possano esaminare misure per limitare l’immigrazione in casi di «gravi difficoltà economiche e sociali». Finora, questa disposizione molto generica non è mai stata invocata da Berna. Tuttavia, nel nuovo accordo negoziato da Svizzera e Unione è prevista la possibilità per la Confederazione di definire una clausola di salvaguardia (ed eventuali misure di protezione) per frenare temporaneamente l’afflusso di manodopera europea. Questa clausola potrà essere attivata autonomamente dalla Svizzera. Ora il Consiglio federale ha stabilito quando e come intende attivarla. Il progetto, presentato dal capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia Beat Jans, sarà accluso al pacchetto complessivo degli accordi bilaterali e delle misure interne che andrà in consultazione il mese prossimo. Secondo il Consiglio federale, è anche una risposta all’iniziativa popolare dell’UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti, sulla quale si dovrebbe votare nel 2026.

In concreto, il Consiglio federale può attivare la clausola se riscontra problemi economici o sociali in tutta la Svizzera, in alcune regioni o in determinati settori. La misura potrà essere presa in considerazione se verranno superati determinati valori soglia per l’immigrazione netta dall’UE, il numero di frontalieri, l’aumento della disoccupazione o la quota dei beneficiari dell’aiuto sociale. Fra i criteri possono essere presi in considerazione anche la disponibilità di alloggi e i trasporti (ad esempio in caso di problemi acuti di traffico). Ciascun Cantone può, inoltre, chiedere di attivare la clausola di salvaguardia se riscontra problemi gravi al suo interno. In questi casi, il Consiglio federale può anche adottare misure di protezione a livello regionale. La Svizzera, in ogni caso, deve dimostrare che i problemi economici e sociali sono collegati all’immigrazione.

Un esempio concreto

Il Governo fa anche un esempio concreto. In Ticino il numero di frontalieri è in costante aumento. Allo stesso tempo c’è sempre più traffico, i mezzi di trasporto pubblici sono pieni e la disoccupazione è in aumento, soprattutto nei settori della vendita e dell’edilizia. Il Cantone può presentare al Consiglio federale una richiesta di esame della procedura di attivazione della clausola di salvaguardia e proporre misure protettive circoscritte a quella regione. Se il valore soglia relativo all’occupazione dei frontalieri è raggiunto in tutta la Svizzera, il Consiglio federale deve valutare se attivare la clausola. Comunque, non può fare tutto da solo. Prima di eventualmente far scattare il provvedimento, deve consultare le commissioni parlamentari, i Cantoni e le parti sociali. Sono possibili anche misure regionali, ma l’ultima parola spetta sempre all’Esecutivo federale.

Le possibili misure

Ma che fare poi concretamente per limitare l’immigrazione? Sono previste misure tradizionali come maggiori controlli sui salari e sulle condizioni di lavoro, oppure rafforzare la preferenza indigena, la limitazione del diritto di soggiorno in caso di disoccupazione involontaria o della durata di soggiorno per la ricerca di lavoro e altre misure nell’ambito del diritto degli stranieri; ma anche la possibilità di stabilire contingenti e tetti massimi (oggi viene già fatto per i lavoratori dei cosiddetti Stati terzi) per regioni o settori professionali. In teoria otto volte dal 2002 I valori soglia precisi saranno definiti più avanti. Come base di lavoro sono stati considerati questi valori: aumento della disoccupazione in tutto il Paese del 30% rispetto all’anno precedente, dello 0,74% dell’immigrazione netta, dello 0,34% dei frontalieri e del 12% dei beneficiari dell’assistenza. Il direttore della SEM Vincenzo Mascioli ha detto che dal 2002 (data di entrata in vigore dell’accordo) il Governo avrebbe dovuto chinarsi otto volte sulla possibilità di attivare la clausola: 2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013, 2020 e 2022. Nel 2002, ad esempio, la disoccupazione è aumentata del 50% rispetto all’anno precedente, nel 2009 del 44%. Jans ha paragonato la clausola all’estintore alla parete, pronto all’uso in caso di bisogno. Ma ha anche detto che non sarà facile applicarla, perché l’economia approfitta della manodopera UE.

In caso di divergenze

La Svizzera fissa le sue regole ma non può agire da sola. Prima di adottare misure restrittive deve rivolgersi al Comitato misto, l’organo composto dai rappresentanti svizzeri e europei, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell’accordo. Questo comitato formula raccomandazioni e prende decisioni. Se non decide, il Consiglio federale può convocare il Tribunale arbitrale (composto da un giudice per parte e da un indipendente) contemplato dal nuovo accordo. È la vera novità. Si va per vie legali senza creare dispute politiche che potrebbero mettere in pericolo i bilaterali. Nel caso in cui il tribunale riscontri la presenza di problemi gravi dovuti all’immigrazione, l’Esecutivo può adottare le misure di protezione proposte. Se queste dovessero generare disparità, l’UE può adottare misure di compensazione proporzionate, tuttavia soltanto nell’ambito della libera circolazione. È possibile che restrizioni simili vengano adottate nei confronti di cittadini svizzeri intenzionati a trasferirsi nell’Unione europea. Se il comitato misto stabilisce che le condizioni per l’applicazione della clausola di salvaguardia non sono adempiute, il Consiglio federale può comunque adottare autonomamente misure di protezione. In tal caso l’UE potrebbe, a sua volta, aprire un procedimento arbitrale e adottare misure di compensazione (c’è chi le definisce sanzioni) anche negli altri ambiti dell’accordo sul mercato interno (agricoltura esclusa) se il tribunale riscontra una violazione della libera circolazione. La Svizzera, inoltre, ritiene che la Corte europea di giustizia non potrebbe esprimersi sulle controversie relative alla clausola.

Un dispositivo di protezione

La clausola è considerata un mezzo del dispositivo di protezione concordato da Svizzera e UE. La Confederazione recepisce la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini UE con eccezioni e garanzie; le quali, stando al Consiglio federale, consentono alla Svizzera di impedire l’immigrazione finalizzata a trarre profitto dai sistemi sociali, proteggere il livello dei salari svizzeri e rispettare le disposizioni della Costituzione sulle espulsioni. La Svizzera può anche continuare a espellere i cittadini stranieri che hanno commesso reati secondo il diritto vigente. Solo ai cittadini dell’UE che svolgono un’attività lucrativa per cinque anni è concesso il diritto di soggiorno permanente in Svizzera.