L'intervista

Crans-Montana, l'esperto Angelo Greco: «Probabilmente anche in Italia Moretti sarebbe ai domiciliari»

L'avvocato, scrittore e giornalista traccia un parallelismo fra il sistema delle misure cautelari italiano e quello svizzero
© Umit Bektas
Mattia Sacchi
27.01.2026 09:00

Avvocato, scrittore, giornalista e imprenditore, responsabile dell'account di divulgazione giuridica @laleggepertuttiAngelo Greco è un nome conosciuto, anzi conosciutissimo in Italia. Occupandosi di legge, consulenza legale e appunto divulgazione giuridica, è intervenuto via social sulla tragedia di Crans-Montana e, nello specifico, sulla scarcerazione di Jacques Moretti. Lo abbiamo contattato per saperne di più, anche in virtù dello tsunami mediatico-istituzionale scatenatosi nella vicina Penisola.

In casi di tragedie con molte vittime, come quella di Crans-Montana, quanto è inevitabile lo scarto tra correttezza giuridica delle decisioni cautelari e percezione di giustizia da parte dell’opinione pubblica e dei familiari delle vittime?
«Il diritto non nasce per placare un’emozione, ma per accertare responsabilità in modo imparziale. Le misure cautelari (come arresti o sequestri) non sono una "anticipazione della condanna", ma strumenti tecnici volti a evitare l’inquinamento delle prove o il pericolo di fuga. Se non ci sono questi presupposti, la legge impone la libertà, anche se questa stride con il comprensibile desiderio di giustizia immediata dell'opinione pubblica. La verità è che spesso si ha una presunzione di colpevolezza nell'opinione comune. In tragedie simili, l'opinione pubblica cerca un colpevole "subito". Il diritto, invece, cerca la prova. La correttezza giuridica serve a garantire che non si aggiunga un'altra ingiustizia (un errore giudiziario) a una tragedia già immensa. I familiari delle vittime vivono un tempo sospeso, fatto di lutto e attesa. Il processo ha invece tempi tecnici necessari per perizie e riscontri. Questo "ritardo" viene spesso percepito come indifferenza o inefficienza, quando invece è la garanzia che la sentenza finale sia solida e non ribaltabile. Certamente, per un avvocato e per un magistrato, comunicare queste decisioni è l'aspetto più difficile. Dobbiamo avere l'umiltà di riconoscere che la giustizia degli uomini è imperfetta per definizione, ma proprio per questo deve restare ancorata a regole certe, per non trasformarsi in una reazione emotiva o, peggio, in una caccia alle streghe. Pensiamo ai numerosi errori giudiziari: ve ne sono di noti ma tantissimi di “non noti”, che peraltro generano poi risarcimenti a carico dello Stato, ossia di noi contribuenti».

Lo Stato può privare una persona della libertà prima del processo solo se esiste una di queste tre necessità specifiche. La prima riguarda il pericolo di inquinamento probatorio. Si teme che l'indagato possa alterare le tracce del fatto, minacciare testimoni o distruggere documenti che servono a ricostruire la verità

Dal punto di vista strettamente giuridico, e pensando ad esempio all'Italia, quali sono i criteri decisivi per stabilire se i rischi che giustificano il carcere preventivo (fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) possano dirsi realmente attenuati o neutralizzati?
«Il punto di partenza per ogni analisi è l’art. 274 cod. proc. pen. Lo Stato può privare una persona della libertà prima del processo solo se esiste una di queste tre necessità specifiche. La prima riguarda il pericolo di inquinamento probatorio. Si teme che l'indagato possa alterare le tracce del fatto, minacciare testimoni o distruggere documenti che servono a ricostruire la verità. La seconda esigenza è il pericolo di fuga. In questo caso il magistrato valuta se ci sia il rischio concreto che il soggetto faccia perdere le proprie tracce per sottrarsi al futuro processo o alla pena. Infine, esiste il pericolo di reiterazione del reato, ovvero il timore che la persona possa commettere altri delitti della stessa specie o reati gravi che utilizzano armi o violenza. Tali esigenze devono essere verificate caso per caso. Non è possibile applicare una misura solo perché il fatto contestato è orribile o desta allarme sociale. Il giudice deve dimostrare che il rischio per la giustizia o per i cittadini è reale e non eliminabile con soluzioni meno drastiche. La custodia in carcere deve essere considerata l'ultima spiaggia, da adottare solo quando ogni altra misura, come gli arresti domiciliari o l'obbligo di firma, risulta insufficiente a neutralizzare il rischio individuato (art. 275 cod. proc. pen.). Ma cosa significa che il pericolo deve essere concreto? Per anni si è discusso su quanto un sospetto dovesse essere solido per giustificare la cella. Il pericolo non può essere ipotetico. La concretezza del rischio richiede che il magistrato indichi nel provvedimento circostanze di fatto precise (art. 274 cod. proc. pen.). Non si può presumere la pericolosità solo dalla natura del delitto. Bisogna analizzare le modalità con cui è stata compiuta l'azione e la personalità del soggetto. Se un indagato ha agito con una spregiudicatezza particolare o ha mostrato una capacità organizzativa criminale elevata, questi sono elementi concreti. Se invece il fatto appare isolato o privo di pianificazione, la concretezza del pericolo diminuisce. La giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che il giudice non può limitarsi a usare frasi fatte o formule di stile (Cass. Pen., Sez. 3, N. 6179 del 14-02-2023). Ogni motivazione deve essere uno specchio fedele della realtà dei fatti e della vita del soggetto. Se gli elementi di fatto mancano, la misura cautelare diventa illegittima e può essere annullata nei gradi successivi di giudizio. Accanto alla concretezza, la legge esige l'attualità del pericolo. Questo significa che il rischio deve essere presente nel momento stesso in cui la misura viene decisa o mantenuta. Un pericolo che esisteva due anni fa, ma che oggi non ha più ragioni d'essere, non giustifica il carcere. L'attualità non coincide con l'imminenza. Non è necessario provare che l'indagato stia per scappare proprio domani mattina (Cass. Pen., Sez. 5, N. 9326 del 08-03-2021). Si parla piuttosto di una continuità temporale della minaccia per la libertà (Cass. Pen., Sez. 1, N. 28094 del 08-10-2020). Il giudice deve compiere una valutazione prognostica. Deve cioè guardare al futuro basandosi sul presente. Più tempo passa dal giorno dei fatti, più questa analisi deve essere profonda (Cass. Pen., Sez. 5, N. 13252 del 29-03-2023). Se dopo i fatti l'indagato ha vissuto in modo onesto, ha trovato un lavoro o ha interrotto i legami con certi ambienti, il pericolo si allontana nel tempo e perde il requisito dell'attualità. Il decorso del tempo, il cosiddetto tempo silente, diventa un alleato della libertà se non intervengono nuovi elementi negativi. Un rischio "vecchio" non è un rischio attuale, e il carcere non può servire a punire un fatto passato per il quale non esiste più una necessità di prevenzione. Molti credono che una volta terminate le indagini preliminari, il pericolo di inquinamento delle prove (art. 274, lett. a, cod. proc. pen.) scompaia automaticamente. La realtà processuale è più complessa. Anche se la polizia ha raccolto tutti i documenti, esiste il rischio che l'indagato possa influenzare i testimoni prima che questi parlino in aula davanti al giudice. La protezione della genuinità della prova può quindi estendersi oltre la fase iniziale (Cass. Pen., Sez. 1, N. 35456 del 23-08-2023). Tuttavia, esistono momenti in cui questo rischio viene neutralizzato: quando le prove dichiarative sono cristallizzate attraverso un incidente probatorio; nel momento in cui tutti i testimoni chiave hanno già reso deposizioni non più alterabili; se l'evoluzione delle indagini rende inutile o impossibile un intervento dell'indagato sulle fonti di prova; quando il trascorrere di un tempo considerevole rende improbabile una pressione efficace sui testimoni».

Il rischio di fuga si considera attenuato quando emergono fattori di radicamento sul territorio: il possesso di un lavoro stabile e regolarmente contrattualizzato; la presenza di legami familiari forti, come figli piccoli o coniuge convivente; la mancanza di appoggi o basi logistiche all'estero; un comportamento processuale collaborativo che mostri la volontà di affrontare il giudizio

Come si valuta, in Italia, la reale possibilità di fuga?
«Il timore che l'indagato scappi (art. 274, lett. b, cod. proc. pen.) deve fondarsi su elementi seri. Non basta pensare che, siccome la pena prevista è alta, il soggetto vorrà fuggire. Occorre analizzare la sua situazione di vita reale. La giurisprudenza richiede un giudizio che guardi alle frequentazioni, ai legami familiari e alle pendenze giudiziarie (Cass. Pen., Sez. 1, N. 35456 del 23-08-2023). Il rischio di fuga si considera attenuato quando emergono fattori di radicamento sul territorio: il possesso di un lavoro stabile e regolarmente contrattualizzato; la presenza di legami familiari forti, come figli piccoli o coniuge convivente; la mancanza di appoggi o basi logistiche all'estero; un comportamento processuale collaborativo che mostri la volontà di affrontare il giudizio. Al contrario, se l'indagato ha già vissuto all'estero in passato o ha tentato di allontanarsi subito dopo il fatto, la prognosi del giudice sarà molto più severa (Cass. Pen., Sez. 1, N. 44009 del 02-12-2024). In questi casi, la neutralizzazione del rischio richiede prove molto solide di un cambiamento radicale delle condizioni di vita che rendano la fuga una scelta illogica o impossibile».

Molti sostengono che in Italia una scarcerazione di questo tipo non sarebbe stata possibile: è corretto affermare che, almeno sul piano dei principi, il sistema delle misure cautelari italiano e quello svizzero siano sostanzialmente sovrapponibili? Moretti sarebbe adesso in carcere se i fatti di Crans Montana fossero successi in Italia?
«Sono parzialmente sovrapponibili. Tuttavia, la valutazione dei fatti è sicuramente legata alle valutazioni fatte dal giudice nel caso concreto (per una risposta precisa dovrei conoscere il fascicolo processuale). Probabilmente anche in Italia avremmo avuto la medesima soluzione o gli arresti domiciliari».

Come valuta il ruolo e le reazioni della politica italiana in situazioni di questo tipo: possono incidere sul dibattito pubblico senza interferire con l’autonomia della magistratura, oppure il rischio di sovrapposizione è strutturale?
«Il rapporto tra politica e magistratura in occasione di grandi tragedie è da sempre un terreno scivoloso. A mio avviso, il rischio di sovrapposizione non è solo un’eventualità, ma è diventato quasi strutturale per via della velocità della comunicazione politica attuale. Di sicuro, la politica ha il compito di interpretare il dolore collettivo e tradurlo in riforme sistemiche. Se una tragedia avviene per una lacuna normativa o per una carenza di controlli, la politica deve intervenire per evitare che accada di nuovo. In questo senso, il dibattito pubblico è sano e necessario. Il rischio sorge quando la politica si fa "giudice prima dei giudici". Quando esponenti politici invocano pene esemplari a poche ore dai fatti, o criticano le decisioni cautelari della magistratura per assecondare il sentimento popolare, si crea una pressione indebita sul processo. Questo non aiuta la verità, ma alimenta solo la polarizzazione. Succede spesso che la politica reagisca con inasprimenti di pene sull’onda del sentimento collettivo. Pensiamo al recedente ddl sicurezza sull’acquisto dei coltelli ai minorenni che si vorrebbe vietare (in conseguenza dei fatti avvenuti in una scuola che hanno portato alla morte di un ragazzo davanti al proprio professore). Il vero problema è che la politica spesso cerca risposte immediate per soddisfare l'opinione pubblica (a volte affrettate e determinate da logiche elettorali – si pensi alla norma sul femminicidio), mentre la magistratura necessita di tempi lunghi per garantire il giusto processo. Questa asincronia crea una tensione costante: la politica tende a occupare lo spazio del "commento" tecnico-giuridico che non le pertiene, rischiando di minare la fiducia dei cittadini nell'imparzialità dei giudici».

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