Tribunale federale

Perse l’udito per un petardo alla stadio, nessun risarcimento

L'assicurazione Swica non sarà obbligata a pagare le prestazioni per il danno permanente subito da uno spettatore a una partita di calcio
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Ats
27.11.2019 15:26

L'assicurazione Swica non sarà obbligata a pagare le prestazioni per il danno permanente all'udito subito da uno spettatore di una partita di calcio dopo l'esplosione di un petardo. Secondo il Tribunale federale (TF), non si tratta infatti di un incidente di natura straordinaria in caso di manifestazioni del genere e inoltre a causare il danno non è stato l'oggetto pirotecnico ma il rumore in generale.

Nel giugno scorso il Tribunale cantonale lucernese aveva ritenuto che l'esplosione del petardo durante la partita di Super League del febbraio del 2016 a Lucerna e i suoi effetti sulla vittima erano da considerare un incidente. Perciò, il tribunale aveva ordinato alla Swica, con la quale l'uomo aveva un'assicurazione contro gli infortuni, di adempiere al suo obbligo di pagamento delle prestazioni.

L'assicuratore aveva quindi inoltrato ricorso al Tribunale penale federale (TPF). Quest'ultimo aveva considerato scarsa ma assolutamente possibile l'eventualità che l'esplosione di un petardo provochi danni così gravi come quello subito dalla vittima. Il TPF si basava su risultati empirici della medicina militare che mostrano come la gravità delle lesioni uditive causate dalla detonazione di un'arma da fuoco varia da individuo a individuo.

Peraltro, dopo il TPF anche la Corte di diritto penale del TF nel febbraio scorso ha confermato la condanna per lesioni gravi dell'autore dell'esplosione.

Ma la prima Corte di diritto sociale del TF ha invece valutato il caso dal punto di vista della legge sulle assicurazioni sociali. In base ad essa è l'eccezionalità di un fattore esterno a determinare il concetto di incidente e quindi l'obbligo per l'assicuratore di pagare le prestazioni contro gli infortuni.

Ossia quando «c'è un effetto dannoso improvviso e involontario, provocato al corpo umano da una causa esterna straordinaria», sottolinea la sentenza pubblicata oggi.

Nel caso in questione, però, il TF nega la natura insolita dell'evento, dato che «a una partita di calcio con una grande folla è comune la presenza di oggetti rumorosi come petardi, fischietti, trombette da stadio, vuvuzela e quant'altro».

Inoltre anche per la valutazione del danno il TF afferma che non è stato il petardo stesso a causare la perdita dell'udito, ma il frastuono e il livello sonoro assordante generale. Secondo una perizia il rumore dello scoppio era al massimo di 116,2 decibel, quando la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (Suva) fissa a 120 decibel il valore limite per il rumore impulsivo sul posto di lavoro, e a 125 quello per i concerti.