Legge

Prostituzione: «Un divieto sarebbe inefficace»

Secondo il Consiglio federale, un divieto del sesso a pagamento sul modello degli Stati nordici spingerebbe le prostitute nell’illegalità, indebolendone la posizione nei confronti dei clienti
© CdT/Gabriele Putzu
Red. Online
19.11.2020 11:55

Un divieto di acquisto del sesso in Svizzera sul modello degli Stati nordici spingerebbe le prostitute nell’illegalità, indebolendone la posizione nei confronti dei clienti. È l’opinione del Consiglio federale che raccomanda al plenum di respingere una mozione di Marianne Streiff-Feller (PEV/BE) volta a modificare il codice penale per punire questa pratica.

Per la consigliera nazionale, l’80% di tutte le donne operanti nell’industria del sesso lascerebbe immediatamente la propria attività se ne avesse la possibilità. A suo avviso, «non esiste quasi prostituzione senza coercizione, che sia da parte di un magnaccia, un clan o a causa della miseria sociale». La prostituzione è un atto di violenza sessuale a pagamento, una violazione della dignità umana e dell’uguaglianza tra uomo e donna.

Benché la prostituzione non possa essere banalizzata e venga spesso esercitata da persone in una situazione di bisogno economico o sociale, per il Governo ciò non esclude che una persona possa esercitarla anche volontariamente.

A prescindere dalle diverse posizioni morali sull’argomento, la punibilità dell’acquisto di sesso a pagamento spingerebbe le prostitute nell’illegalità; la ricerca dei clienti si svolge sempre più su Internet. Oltre a ciò, la posizione delle persone che si prostituiscono in Svezia è peggiorata, soprattutto sul piano negoziale, ed esse sono maggiormente alla mercé dei loro clienti. Tali conclusioni riflettono la posizione cui è giunto nel 2014 il Dipartimento federale di giustizia e polizia sulla base di un rapporto in cui esperti hanno respinto all’unanimità un divieto della prostituzione.

Sempre nel 2014, per allinearsi alla Convenzione di Lanzarote la Svizzera ha introdotto nel Codice penale (CP; RS 311.0) un nuovo articolo 196 dedicato agli atti sessuali con minorenni contro rimunerazione ed esteso la punibilità del promovimento della prostituzione adoperandosi anche a migliorare la protezione delle operatrici del sesso mediante provvedimenti preventivi (protezione dai reati, corsi di autodifesa, sensibilizzazione ai diritti e ai doveri delle prostitute, sostegno nelle situazioni di bisogno). Il Piano nazionale d’azione contro la tratta di esseri umani, che include anche il settore dello sfruttamento sessuale, contiene ulteriori misure.