Bar e locali

A Bellinzona «nessun problema particolare» con i rumori

Negli ultimi due anni e mezzo sono state inflitte solo 11 multe - Due gli esercizi pubblici «recidivi»
Poche, e peraltro tutte accettate, le richieste di deroga degli orari di apertura per esibizioni musicali. (Foto Archivio CdT)
Spartaco De Bernardi
12.09.2019 13:44

Le multe staccate negli ultimi due anni per disturbo della quiete pubblica riguardano pochi esercizi pubblici, di cui due «recidivi»: nel 2017 sono stati sanzionati 5 esercizi pubblici, di cui solo uno in centro città; nel 2018 4 sanzioni, di cui nessuno in centro città e nel 2019 2 sanzioni entrambe ad un locale notturno del centro città. Lo precisa il Municipio di Bellinzona nella risposta all’interrogazione con la quale Alessandro Lucchini (Unità di sinistra/Partito comunista) chiedeva di incentivare il dialogo con i proprietari di esercizi pubblici che si danno da fare per animare la Turrita piuttosto che multarli appunto per il disturbo della quiete pubblica.

Quiete pubblica, rammenta l’Esecutivo, che è tutelata dall’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti (dell’ex Comune di Bellinzona) la quale stabilisce gli orari entro i quali è consentito «perturbare la quiete pubblica». Tale normativa è valida anche per gli esercizi pubblici, che tra le 23 e le 7 di regola non possono intraprendere azioni tali da disturbare la quiete notturna. L’Ordinanza municipale prevede però anche delle deroghe al principio della quiete notturna, nel caso di manifestazioni e feste organizzate su suolo pubblico o su suolo privato da esercizi pubblici. In questi casi è possibile organizzare esibizioni musicali anche oltre le 23, previa richiesta di autorizzazione al Municipio.

Richieste che, fatta la dovuta ponderazione tra gli interessi citati in entrata, vengono di regola accolte. Infatti, nel 2018 e nei primi 7 mesi del 2019 nessuna delle peraltro poche richieste è stata negata. Pertanto il Municipio «non ritiene vi sia un problema particolare in questo ambito con gli esercenti». In caso di mancata richiesta di deroga, si legge ancora nella risposta all’interrogazione di Lucchini, il Municipio, attraverso la polizia comunale, non può far latro che far rispettare il diritto alla quiete notturna. La via prediletta rimane comunque di principio quella del «dialogo con qualsiasi referente socio-economico piuttosto che intervenire con procedure sanzionatorie, ma appare del tutto evidente come non sia possibile derogare totalmente e sistematicamente a regole legislative esistenti anche perché altri cittadini ne esigono giustamente il rispetto».

Anche in mancanza della richiesta di una deroga, rammenta ancora il Municipio, l’Ordinanza prevede in ogni caso che dopo le 23 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi. «Vi è quindi molta tolleranza» commenta a tal proposito l’Esecutivo che, rispondendo poi agli specifici quesiti contenuti nell’interrogazione spiega che le segnalazioni di rumori molesti provenienti da esercizi pubblici «sono presentate alla Polizia comunale in tempo reale da cittadini che si sentono disturbati; gli agenti verificano la situazione recandosi sul posto e accertando i fatti al momento specifico». Verifica per la quale è sufficiente una deposizione testimoniale, quindi una constatazione da parte degli agenti, oltre alla segnalazione dei cittadini, precisa ancora il Municipio cittadino aggiungendo che «non è quindi in vigore l’uso di un fonometro e anche se non si può certo negare che vi sia un certo margine di apprezzamento sulla situazione, che potrebbe anche essere interpretato come “arbitrario”, non si può certo pensare di tollerare qualsiasi attività solo perché fonte di reddito degli esercizi pubblici».