Comano

Assiepati in tribunale: quando il verde fa litigare

Il TRAM ha parzialmente accolto il ricorso di un cittadino relativo all’altezza delle siepi – Le obiezioni da parte degli oppositori sono state sollevate ben trent’anni dopo aver piantato gli arbusti – Negli ultimi anni altre quattro vertenze analoghe sono finite davanti ai giudici
Il taglio delle siepi continua a essere uno dei motivi principali che scatena furiose liti tra vicini. © Shutterstock

Ci risiamo. Passano gli anni e il taglio delle siepi continua a essere uno dei motivi principali che scatena furiose diatribe tra i vicini. Cambiano i protagonisti, ma il copione rimane lo stesso: tocca a un tribunale mettere il punto a una lite esacerbata dall’altezza di una siepe. E in questo caso, arbusti e litiganti sono finiti fino al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). Siamo a Comano, i comproprietari di un appartamento segnalano al Comune che l’altezza di due siepi, confinanti tra parte della loro proprietà e quella del vicino, non rispecchia propriamente le norme comunali. Il Municipio dà ragione ai comproprietari e intima al vicino di casa di fare il dovuto «restyling». Ma lui non ci sta. Al posto di munirsi di decespugliatore, impugna la decisione del Comune e fa ricorso al Consiglio di Stato, che però lo respinge dando ragione al Municipio. «La vegetazione tra i fondi privati, assimilabile a un’opera di cinta costituita da un elemento pieno, non rispecchia l’altezza massima prescritta dalla legge», ha motivato l’Esecutivo. In altre parole, l’altezza delle siepi non è conforme alle norme. Quindi, bisogna darci un taglio. Per contro, non è stata esclusa la concessione di una deroga per il sorpasso d’altezza della siepe che dà sulla strada (invocata per motivi di protezione fonica sulla base di una perizia). Di conseguenza, è stato riformulato il termine impartito per il taglio, in modo di consentire al ricorrente di sottoporre al Municipio una richiesta d’autorizzazione.

Trent’anni di ritardo

Di tagliare le siepi, però, il proprietario non ne ha proprio intenzione. Pertanto, si oppone alla decisione del Consiglio di Stato, continua a salire la scala della giustizia e approda al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM). E qui, la situazione si ribalta. Il TRAM accoglie parzialmente il ricorso e annulla le decisioni municipali nella misura in cui impongono al ricorrente il taglio sia della siepe che confina con i comproprietari, sia di quella che dà sulla strada, affacciandosi su di un’area pubblica. Il motivo è uno: il tempo. Gli arbusti situati verso la parte finale della proprietà dei vicini erano stati piantati nel 1987, dopo l’edificazione della casa, senza mai suscitare obiezioni di alcun genere. Pertanto, le contestazioni si sarebbero dovute sollevare in quel momento, e non trent’anni dopo. Tra le altre cose, il TRAM rileva che resta da verificare la legittimità dell’ordine di abbassare la siepe verso l’area pubblica. Costo complessivo di tutto questo iter? Almeno millecinquecento franchi di spese giudiziarie a carico dei comproprietari.

I precedenti

Non è la prima volta che una lite per una siepe fa capolino in tribunale. Negli scorsi anni fa, ad esempio, erano emersi quattro vicende analoghe, tre delle quali erano addirittura approdate a Mon Repos, al Tribunale federale (TF). La prima lite arborea risale al 2014 ed era culminata con una sentenza in Appello nell’estate del 2018. Due persone del Luganese avevano portato dal Pretore il loro vicino, per intimargli di potare la sua siepe. Fallito il tentativo di conciliazione, il pretore aveva intimato al vicino di abbassare la siepe, ma per avere una decisione ci sono voluti due anni: «colpa» di una perizia giudiziaria richiesta per valutare l’eventuale danno in perdita di soleggiamento e di vista. Perizia di fatto vanificata dal vicino, che pochi giorni prima dell’arrivo del perito aveva potato la siepe. In Appello aveva ottenuto quasi completo successo, grazie anche al suo stratagemma per vanificare la perizia. Veniamo ora ai casi approdati fino al Tribunale federale. Il primo: nell’agosto del 2015 due comproprietari di un appartamento, sempre nel Luganese, avevano segnalato al Municipio una serie di comportamenti da loro ritenuti scorretti e illeciti di vicini e altre persone nell’ambito della manutenzione dei giardini, invitandolo ad adottare determinati provvedimenti, in particolare riguardo al taglio di una siepe. Il Municipio aveva indicato che l’avvenuto taglio rispettava l’altezza massima prescritta dalle norme comunali, ma la spiegazione non aveva convinto i diretti interessati, che avevano ricorso al Consiglio di Stato, al Tribunale cantonale amministrativo e al Tribunale federale. Senza successo. Il secondo: nel 2017 il TF aveva ritenuto inammissibile il ricorso di un ticinese che aveva accusato di violazione di domicilio due giardinieri che erano entrati nel suo giardino allo scopo di eseguire la manutenzione di una siepe appartenente alla vicina. Il terzo: nel 2014 l’Alta Corte aveva dato ragione a una famiglia tedesca del Locarnese sanzionata dal loro Comune di residenza con 100 franchi per non aver potato la siepe. In quel caso vi erano stati vizi di forma nella comunicazione.

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