Lugano

Attinenza comunale negata a Losanna

Il Tribunale federale ha dato ragione al Consiglio comunale, che aveva deciso di respingere la richiesta nonostante un preavviso favorevole da parte del Municipio – A pesare sono stati i debiti e la situazione lavorativa
© CdT/Chiara Zocchetti
Nico Nonella
16.02.2024 16:13

Sì, la decisione del Consiglio comunale di Lugano di negargli l’attinentza comunale (passo indispensabile per la naturalizzazione) è stata corretta. E questo nonostante un preavviso municipale favorevole.

Si è conclusa dopo undici anni la vicenda legale di un oggi 60.enne cittadino iracheno che nel 2012 aveva presentato una domanda di naturalizzazione ordinaria (i suoi famigliari la avevano già ottenuta). Il Municipio, come detto, aveva dato preavviso positivo (datato 23 maggio 2013) ma l’incarto era rimasto in sospeso fino al 5 dicembre del 2019, data in cui la Commissione delle petizioni si era espressa negativamente. Lo stesso aveva fatto, due settimane più tardi, anche il Consiglio comunale. A pesare era stato il fatto che l’uomo era attivo professionalmente al 50%, mentre per il restante 50% era a carico dell’assistenza sociale. Oltre ai circa 400 mila franchi di debiti nei confronti dell’aiuto pubblico.

L’uomo, patrocinato dall’avvocato Yasar Ravi, aveva ricorso senza successo fino al Tribunale federale, affermando che di non essere riuscito trovare in linea con la sua formazione svolta in patria (era arrivato in Svizzera a fine anni Novanta) ma che negli anni si era sempre reinventato professionalmente, dando così prova di integrazione. A suo dire, inoltre, soffrirebbe di problemi di salute che uniti all’età gli renderebbero difficile trovare un impiego.

Il 22 gennaio 2024 (la sentenza è stata pubblicata la scorsa settimana), l’Alta corte federale, al pari delle istanze inferiori, ha tuttavia respinto il ricorso stabilendo che queste circostanze «non appaiono di natura totalmente invalidante, motivo per cui non possono di per sé spiegare la sua assenza di integrazione professionale nonostante il lungo soggiorno in Svizzera, ritenuto che la sua sussistenza economica è sempre stata ed è ancora garantita dal versamento di prestazioni assistenziali».

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