Avrebbe dovuto lasciare la Svizzera, e invece una prepensionata italiana potrà restare in Ticino

I cittadini dell'Unione europea che lavorano in Svizzera non perdono il permesso di dimora in caso di pensionamento anticipato. Lo ha stabilito il Tribunale federale esprimendosi sul caso di una italiana residente in Ticino. Ad essere determinante è il momento in cui si va in pensione, non la data legale.
La donna aveva ottenuto il Permesso B nel 2006. Tale permesso di dimora era poi stato prolungato più volte. Dieci anni dopo, all'età di 63 anni, è andata in pensione anticipata. Oltre alla rendita AVS, dal 2018 riceve le prestazioni complementari.
Nel giugno 2019 le è stato comunicato che avrebbe dovuto lasciare la Svizzera. Secondo le autorità, la donna non soddisfaceva più le condizioni stabilite dall'accordo di libera circolazione per continuare a risiedere in Svizzera. Secondo tale trattato, può restare nel nostro Paese chi ha esercitato un'attività retribuita nei 12 mesi precedenti il pensionamento.
Le autorità ticinesi, ritenendo determinante l'età ordinaria di pensionamento per le donne, che allora era di 64 anni, e constatando che la donna aveva smesso di esercitare un'attività lavorativa retribuita dopo il compimento del 63esimo anno di età ma prima del 64esimo, avevano quindi ritenuto che i criteri per restare in Svizzera non fossero soddisfatti.
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale amministrativo del Canton Ticino aveva annullato la decisione, ma la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) aveva presentato ricorso - ora respinto - al Tribunale federale.
In una sentenza pubblicata oggi, la Corte federale ha sostenuto come la legge sull'AVS preveda esplicitamente la possibilità di andare in pensione anticipata. Pertanto, l'interessata soddisfaceva la condizione di aver esercitato un'attività retribuita nei 12 mesi precedenti il pensionamento. Di conseguenza, l'interessata aveva e ha tutto il diritto di rimanere nella Confederazione.