Caos al TPC: il Tribunale federale bacchetta la Commissione di ricorso

Si è concluso negli scorsi giorni un altro capitolo del cosiddetto Caos al TPC. Il Tribunale federale ha infatti parzialmente accolto il ricorso presentato dalla segretaria ritenutasi vittima di mobbing da parte di una collega di cancelleria (circostanza, quest’ultima, non ravvisata dalla Commissione di ricorso sulla Magistratura). La donna, patrocinata dall’avvocato Andrea Bersani, aveva chiesto di poter accedere agli atti della procedura disciplinare aperta nei confronti della collega e in particolare del «rapporto Galliani».
La richiesta era stata respinta sia dalla Commissione amministrativa del Tribunale di appello il 25 ottobre 2024, sia dalla stessa Commissione di ricorso sulla Magistratura lo scorso 22 gennaio. L’accesso agli atti era stato negato siccome la segretaria «non aveva la qualità di parte nel procedimento disciplinare contro la dipendente». Per il Tribunale federale, espressosi lo scorso 7 luglio, «questa decisione disattende la giurisprudenza secondo cui anche un terzo che difetta della qualità di parte può di principio chiedere l'accesso agli atti di un procedimento concluso se rende verosimile l'esistenza di un interesse degno di protezione e non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti». In sostanza, nulla le avrebbe impedito di fare questa richiesta all'autorità cantonale, la quale avrebbe dovuto «esaminare nel merito la domanda e statuire al riguardo con una decisione motivata, tenendo conto dei diversi interessi coinvolti». Insomma, «il diniego pronunciato già soltanto sulla base del difetto della qualità di parte – scrive la Prima Corte di diritto pubblico – viola il diritto della ricorrente di essere sentita». La Commissione di ricorso sulla Magistratura dovrà quindi esprimersi nuovamente sulla base di queste conclusioni.
Il procedimento disciplinare
La vicenda è una componente centrale del cosiddetto Caos al TPC. Come ricorderete, al termine degli accertamenti sulla situazione tesa tra le due segretarie, la Commissione amministrativa del Tribunale d'appello non aveva ravvisato «la presenza di una situazione di mobbing, ovvero di atti di persecuzione psicologica perpetrati sistematicamente e per lungo tempo», bensì di aspetti di minore gravità. Di qui la sanzione nella misura di una multa di mille franchi. La decisione era stata impugnata dalla legale della segretaria segnalata, l’avvocata Raffaella Martinelli Peter. Lo scorso marzo la Commissione di ricorso sulla Magistratura aveva annullato il provvedimento non avendo ravvisato né mobbing, né violazioni dei doveri di servizio.