Lugano

I dubbi sui risvolti penali dietro alle decine di milioni bruciati

Secondo giorno di processo per presunte malversazioni al cosiddetto «broker dei Vip»: «Uno dei casi più complessi degli ultimi anni» - La difesa spinge per assoluzione e risarcimento, le presunte vittime per un rimborso ingente, e l’accusa si rimette al giudizio della Corte: «C’è conflitto d’interesse, ma c’è anche un danno?»
©Chiara Zocchetti
Federico Storni
07.05.2026 19:30

  «Migani era in conflitto d’interesse, ma vi è danno»? «Questo fa Migani, una supercazzola». «Senza fondamento si trasforma in patologico ciò che è fisiologico». È stato il turno delle parti, oggi, nell’ambito del processo per amministrazione infedele aggravata mosso a Lugano al cosiddetto «broker dei Vip» Daniele Migani, accusato di aver incassato quasi due milioni di commissioni all’insaputa dei suoi facoltosi clienti, fra cui la famiglia Cordero di Montezemolo. Il procuratore pubblico Daniele Galliano si è rimesso al giudizio della Corte in merito alla colpevolezza di Migani, ma in caso di condanna ha chiesto una pena di tre anni, parzialmente sospesi. Gli avvocati delle presunte vittime presenti in aula, Emanuele Verda e Filippo Ferrari, si sono battuti per la condanna di Migani per il caso in esame e oltre; ossia per aver asseritamente fatto evaporare 130 milioni dei suoi clienti non agendo nei loro interessi (la fattispecie è sotto indagine in Inghilterra e Italia, mentre il procuratore Galliano ha detto di non vedere un nesso causale fra le ingenti perdite e i doveri di gestione di Migani, e la cosa non è quindi al vaglio a Lugano in questi giorni). Infine, l’avvocato dell’imprenditore, Elio Brunetti, ha chiesto una totale assoluzione. La sentenza della Corte delle assise criminali presieduta dalla giudice Monica Sartori-Lombardi è attesa per il 1. giugno.

A grandi linee

Galliano ha definito il caso come «uno di quelli più complessi giunti negli ultimi anni» nelle aule penali ticinesi. A grandi linee il bubbone è esploso quando il fondo d’investimento lussemburghese Skew Base è andato a gambe all’aria nei primi giorni della pandemia Covid nel 2020. Fondo ideato da Migani e consigliato dallo stesso Migani ad alcuni suoi clienti nell’ambito di un contratto di consulenza finanziaria. Cosa che ha creato un conflitto d’interesse. La domanda è se tutto ciò si configuri in reati penali, e la risposta non è scontata.

«O è bianco, o è nero»

Dopo aver emanato un decreto d’abbandono poi impugnato con successo dalle presunte vittime, Galliano ha promosso l’accusa di amministrazione infedele aggravata. Il procuratore ha parlato di perdite non prevedibili sui mercati azionari che in quei giorni crollarono ovunque a causa della pandemia, ritenendo però che Migani abbia tutto sommato celato il suo doppio ruolo ai clienti-investitori, violando così il suo dovere di gestione: «Ma c’è danno?». Per Galliano è «un tema di diritto inesplorato». Da un lato strutture simili sono abitualmente usate dalla banche, dall’altro i clienti sapevano che vi sarebbero state delle commissioni per la gestione del fondo, dall’altro ancora non sapevano che sarebbero andati in gran parte a Migani. E poi: «Le retrocessioni sono guadagni occulti a fronte di nessun servizio. Ma le società di Migani non si può dire che non facessero niente». Per questo il procuratore si è rimesso al giudizio della Corte: «O è bianco, o è nero».

Decisamente più convinti della colpevolezza di Migani, invece, gli accusatori privati: «Il Covid è un coperchio che va bene per tutte le pentole - ha detto l’avvocato Verda - ma qui è come si arriva al Covid. Ovvero con una scriteriata gestione del portafoglio che ha portato alla perdita del patrimonio dei clienti. Clienti che a Migani chiedevano trasparenza, indipendenza e nessun conflitto d’interessi. Né cercavano profitti esorbitanti». «A Migani è mancato il cuore - ha aggiunto l’avvocato Ferrari. - Ha usato le sue competenze per fini utilitaristici, creando un modello che ingannasse i suoi clienti. Sarebbe stato così facile spiegare loro il suo ruolo...».

«Operazione legittima»

Tutte queste letture sono infine state contestate dall’avvocato Brunetti: «Migani non gestiva il patrimonio dei suo clienti. La struttura del fondo era pienamente conforme alla prassi, al diritto lussemburghese e agli standard di mercato, e il fondo agiva indipendentemente dalle sue volontà. Si è trattato di un’operazione legittima e professionale». Quanto alle retrocessioni: «Erano pagamenti contrattualmente previsti e collegati a prestazioni effettive erogate, nonché economicamente congrui. Non possono essere riqualificati ex-post come retrocessioni occulte o danno rilevante». Per tutto questo, ha concluso il legale, Migani va assolto e risarcito delle spese sostenute.  

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