Lisa Bosia Mirra, non fu incitazione al soggiorno illegale

Il Tribunale federale di Losanna ha confermato il proscioglimento di Lisa Bosia Mirra dal reato di incitazione al soggiorno illegale. L’Alta Corte ha anche confermato la sua condanna per aiuto all’entrata e alla partenza illegale. In sostanza i giudici hanno respinto i ricorsi presentati sia dall’accusa sia dalla difesa contro la sentenza emessa il 15 ottobre scorso dalla Corte di appello e revisione penale del Canton Ticino (CARP). Lo comunica l’avvocato della ex deputata socialista Pascal Delprete, precisando quanto segue:
1) Respingendo il ricorso presentato dal Pubblico Ministero (6B_1368/2019), il Tribunale federale ha riconosciuto che la brevità del soggiorno dei migranti presso l’abitazione della signora Lisa Bosia Mirra non costituisce un favoreggiamento al soggiorno illegale. Il TF ha dunque confermato il proscioglimento della signora Lisa Bosia Mirra dal reato di incitazione al soggiorno illegale (art. 116 cpv. 1 lit. a LStrI). La causa è stata nondimeno rinviata alla Corte di appello e revisione penale del Canton Ticino (CARP) per una nuova commisurazione della pena, non avendo riconosciuto il Tribunale federale l’esistenza dello stato di grave angustia (ai sensi dell’art. 48 lit. a n. 2 CP). D'altra parte, l’attenuante specifica, a favore della signora Lisa Bosia Mirra, di avere agito per motivi onorevoli (art. 48 lit. a cifra 1 CP) è confermata, essendo stata riconosciuta, oltre che dalla Pretura penale che dalla CARP, pure dalla Pubblica Accusa.
2) Nell’articolata sentenza concernente il ricorso presentato dalla signora Lisa Bosia Mirra (6B_1379/2019), il Tribunale federale ha concluso che la violazione dell’Accordo di associazione a Schengen nel suo insieme, non è di ostacolo alla condanna della signora Lisa Bosia Mirra per aiuto all’entrata e alla partenza illegali (art. 116 cpv. 1 lit. a LStrI). In pari tempo, il Tribunale federale non ha accolto le ulteriori censure sollevate dalla ricorrente, in particolare lo stato di necessità esimente (art. 17 CP) o discolpante (art. 18 CP).