Il caso

Medico del traffico e IVA, «Ecco perché deve pagarla»

L’Amministrazione federale delle contribuzioni chiarisce in quali casi vale l’esonero dalla contribuzione - La dottoressa De Cesare si difende: «Errore dei miei consulenti»
Red. Ticino&Svizzera
19.01.2022 18:09

Stanno facendo discutere le fatture inviate ai propri clienti dal medico del traffico, Mariangela De Cesare. Nelle lettere la dottoressa chiede il pagamento retroattivo dell’IVA (il 7,7% dell’importo) precedentemente non pagata, dopo che l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha deciso - lo scorso 30 novembre - che tutte le prestazioni svolte presso il Centro di medicina del traffico di Chiasso, a partire dal 1. ottobre del 2016, sono assoggettate all’IVA.

Come spiega infatti l’AFC, da noi contattata, «sono escluse dall’imposta le cure mediche nell’ambito della medicina umana prestate da medici, dentisti, e persone che esercitano professioni analoghe, purché chi presta i servizi disponga della relativa autorizzazione». Inoltre, sono considerate cure mediche «l’accertamento e il trattamento di malattie, lesioni e altri disturbi della salute fisica e psichica dell’uomo», così come «le prestazioni eseguite per l’allestimento di perizie mediche volte ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali». Al contrario, «gli esami eseguiti per l’allestimento di perizie che non sono in relazione con un trattamento concreto della persona esaminata e che non sono volte ad appurare le pretese secondo il diritto delle assicurazioni sociali sono invece imponibili». E in questa casistica rientrano anche i test della vista e gli esami per ottenere la licenza di allievo conducente.

La dottoressa De Cesare, però, si difende. Contattata da Tio, la donna spiega che l’errore è da attribuire alla società di consulenza finanziaria a cui si era rivolta: «Loro mi avevano assicurato di non dover pagare l’IVA». Costretta ora a versare l’ammanco, la dottoressa ha spedito ai clienti le fatture complementari. Ma è lecito farlo? L’AFC spiega che «il trasferimento dell’imposta è un tema retto da accordi di diritto privato», di conseguenza in caso di disaccordo dovranno essere semmai i tribunali a pronunciarsi.