«Non c'è nessun conflitto d'interessi»

«Non vi erano motivi di escludere l’aggiudicataria dall’appalto. Per abbondanza si aggiunga che in genere una divisione della FFS SA non è necessariamente vincolata dall’analisi dei rischi eseguita da un’altra divisione per individuare dei potenziali conflitti di interessi». Come appreso dal CdT, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto il ricorso di un’impresa (giunta seconda) nell’ambito di un’importante commessa per la realizzazione delle nuove Officine di Castione. La sentenza di una trentina di pagine, datata 28 agosto ma pubblicata solo negli scorsi giorni, non è di facile comprensione per i non addetti ai lavori. Il bando riguardava le prestazioni di coordinamento del «progetto edificio» durante la fase di appalto ed esecuzione in impresa totale per la realizzazione dello stabilimento industriale da 580,5 milioni in cui si concentreranno le attività di manutenzione leggera e pesante dei treni.

Il nocciolo della questione
Sostanzialmente la ricorrente riteneva che le Ferrovie avrebbero dovuto escludere la ditta che si è aggiudicata l’appalto in base al conflitto di interessi constatato in un’altra gara indetta dalla divisione Infrastruttura. Gara che aveva per oggetto la direzione locale dei lavori di genio civile nel quadro, proprio, del progetto del sito produttivo che verrà inaugurato nel dicembre 2026 a Castione. La ricorrente ipotizzava un conflitto d’interesse «fondandosi sulla sola presenza in comune» di un collaboratore con ruolo chiave nelle due società: membro del Consiglio di amministrazione e presidente della direzione in una ed amministratore unico nell’altra. «Una simile argomentazione senza l’aggiunta di ulteriori aspetti suscettibili di suggerire effettive relazioni di controllo, partecipazioni o conduzioni dirette non è di per sé sufficiente per ritenere che le società non siano distinte e indipendenti l’una dall’altra. Come risulta dalla documentazione di gara, le due ditte non hanno partecipato alla redazione dell’appalto, né avuto accesso alle informazioni concernenti il medesimo», puntualizzano i giudici di San Gallo.
Le considerazioni
I quali aggiungono, per chiarire l’intricata fattispecie, che «un conflitto di interesse suscettibile di condurre all’esclusione di un offerente potrebbe entrare in linea di conto solo se ulteriori circostanze particolari offrano elementi in favore di uno scambio di informazioni, di un rapporto di controllo o di un favoreggiamento». Non è stato il caso, specifichiamo, nella vertenza oggetto dell’articolo odierno. Anche perché, aggiunge il tribunale, per rendersi conto dell’infondatezza della censura sarebbe bastato, appunto, consultare il bando di concorso e/o la documentazione di gara.

Spese per 6.000 franchi
Ergo: secondo il TAF «non si può rimproverare all’autorità aggiudicatrice (le Ferrovie; n.d.r.) di aver violato il diritto o fatto un uso scorretto o abusivo del proprio potere d’apprezzamento per non aver escluso l’aggiudicataria dal concorso». Ricorso respinto, pertanto, e 6.000 franchi di spese processuali a carico dell’impresa arrivata seconda